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AS 2007 5051

Ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 30 ottobre 2007

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del 16 maggio 20071 sui controlli OITE è modificata come segue:

Allegato 1 capitolo 1 numero 9

Categoria Testo normativo comunitario

9. volatili diversi dal Decisione 2000/666/CE della Commissione, del

pollame 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26) modificata in ultimo dal Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29)

1 RS 916.443.106

2007-2374 5051

Ordinanza sui controlli OITE RU 2007

Allegato 1 capitolo 3 numero 19

Categoria Testo normativo comunitario

19. volatili diversi dal Decisione 2000/666/CE della Commissione, del

pollame 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26) modificata in ultimo dal Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29)

II La presente modifica entra in vigore il 6 novembre 2007.

30 ottobre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

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