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AS 2007 5779

Legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

Legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

del 6 ottobre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20051, decreta:

I Sono emanate le seguenti leggi: 1. legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all’istru- zione)2;

2. legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l’integra-

zione degli invalidi (LIPIn)3;

3. legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicu-

razione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)4.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile5

Titolo finale, art. 39 2. Misurazione 1 La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misu- ufficiale a. Finanziamento razione ufficiale.

2 L’Assemblea federale disciplina i dettagli in un’ordinanza. Quest’ul-

tima rappresenta la base per i contributi globali fissati in accordi di programma.

2005-1466 5779

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti RU 2007

3 Le spese di misurazione autorizzate conformemente alla versione del

presente articolo del 10 dicembre 19076 sono sopportate conforme- mente al diritto anteriore.

2. Codice penale7

Art. 372 cpv. 3

3 I Cantoni garantiscono un’esecuzione uniforme delle sanzioni penali.

3. Legge federale del 5 ottobre 19848 sulle prestazioni della Confederazione nel

campo dell’esecuzione delle pene e delle misure Art. 1 lett. a Le prestazioni previste nella presente legge devono contribuire: a. a garantire l’applicazione uniforme delle prescrizioni e dei principi dell’ese- cuzione delle pene e delle misure;

Art. 3 cpv. 1 lett. a e abis, nonché 3

1 I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni:

a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell’esecuzione delle pene e delle misure o dell’assistenza alla gioventù dimostra che l’istituto risponde a una necessità; il Consiglio federale fissa le esigenze in materia di prova della necessità; abis. i progetti di costruzione di stabilimenti per l’esecuzione di sanzioni privative della libertà sono stati approvati dal pertinente concordato o dalla competen- te autorità cantonale; 3 Se nel Cantone in cui il progetto di costruzione è realizzato non è garantita un’ese- cuzione conforme al diritto federale, i sussidi possono essere ridotti o negati. I sus- sidi che servono a rimediare a un’irregolarità non possono essere ridotti o negati.

Art. 4 Ammontare dei sussidi 1 Il sussidio della Confederazione ammonta al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti. 2 I costi di costruzione riconosciuti sono di norma calcolati sulla base di importi forfettari; in questo caso si deve tener conto della dimensione e del tipo di istituto. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo.

6 CS 2 3 7 RS 311.0 8 RS 341

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti RU 2007

3 Se l’istituto adempie solo in parte i compiti previsti dall’articolo 2, il sussidio della Confederazione è ridotto proporzionalmente.

4 Non sono versati sussidi federali inferiori a 100 000 franchi.

Art. 7 cpv. 3

3 Nell’ambito di un accordo di prestazioni concluso con la competente autorità

cantonale può essere concordato un indennizzo forfettario a favore di case di edu- cazione sussidiabili. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro e i criteri di calcolo.

Titolo prima dell’art. 10a

Sezione 4a: Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario

1 La Confederazione può accordare sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

4. Legge federale del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale

Art. 53 cpv. 1 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al nu- mero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell’ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell’offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può conside- rare altri criteri.

5. Legge federale dell’8 ottobre 199910 sull’aiuto alle università

Art. 18 cpv. 4

4 La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento

delle spese; ammonta al massimo al 45 per cento per gli istituti che hanno diritto a un sussidio.

9 RS 412.10 10 RS 414.20

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6. Legge federale del 17 marzo 197211 che promuove la ginnastica e lo sport

Art. 2 cpv. 3 e art. 4 Abrogati

7. Legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 13 Aiuti finanziari 1 La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del per la conserva- zione d’oggetti paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai meritevoli Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di pro- di protezione gramma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l’acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per i relativi lavori d’esplorazione e di documentazione.

2 In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante

decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

3 L’importo degli aiuti finanziari è determinato in funzione dell’im-

portanza degli oggetti da proteggere e dell’efficacia dei provvedi- menti.

4 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se i provvedimenti sono

attuati in modo economico e competente.

5 I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costitui-

scono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC13). Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere men- zionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all’obbligo della menzione.

Stanziamento L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice cre- dei sussidi diti quadro di durata limitata per l’assegnazione di sussidi.

Finanziamento 1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la prote- zione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale, nonché per la compensazione ecologica.

11 RS 415.0 12 RS 451 13 RS 210

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2 In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante

decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

3 L’importo delle indennità è determinato in funzione dell’importanza

degli oggetti da proteggere e dell’efficacia dei provvedimenti.

4 Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati

in modo economico e competente.

5 La Confederazione assume le spese per la designazione dei biotopi

d’importanza nazionale.

3 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma,

la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedi- menti di protezione e manutenzione.

4 In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante

decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

5 L’importo delle indennità è determinato in funzione dell’efficacia

dei provvedimenti.

6 Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati

in modo economico e competente.

8. Legge militare del 3 febbraio 199514

Titolo prima dell’art. 105 Titolo settimo: Materiale dell’esercito Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 105 Materiale dell’esercito Il materiale dell’esercito comprende: a. l’equipaggiamento personale; b. il rimanente materiale dell’esercito.

Art. 106 Fornitura Il materiale dell’esercito è fornito dalla Confederazione.

14 RS 510.10

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Art. 106a Gestione e manutenzione

1 La Confederazione provvede alla gestione e alla manutenzione del materiale

dell’esercito. 2 Può incaricare della gestione e della manutenzione i Cantoni, dietro rimunerazione.

Art. 107, 110 cpv. 2 e 111 Abrogati

Capitolo 3 (art. 115) Abrogato

Art. 149a, primo periodo Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’eser- cito per provvedimenti di promovimento internazionale della pace. …

9. Legge federale del 6 ottobre 196615 per la protezione dei beni culturali in

caso di conflitto armato

Art. 23 cpv. 1 1 La Confederazione sussidia nei limiti dei crediti stanziati le misure di protezione conformemente all’articolo 24. I sussidi sono concessi a condizione che il finanzia- mento della spesa restante sia garantito. Per l’assegnazione dei sussidi cantonali fa stato il diritto cantonale.

10. Legge del 5 ottobre 199016 sui sussidi

Art. 1 cpv. 1 lett. e Abrogata

Art. 6 lett. b Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se: b. secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni;

15 RS 520.3 16 RS 616.1

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Art. 7, frase introduttiva, nonché lett. c ed i Le norme in materia di aiuti finanziari si fondano sui seguenti principi: c. il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica; i. gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell’ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente.

Art. 8 Aiuti finanziari complementari dei Cantoni I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all’esecu- zione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e versati gli aiuti finanziari. L’attività delle autorità interessate deve essere coordinata anche in modo da evitare doppioni negli oneri amministrativi.

Art. 9 cpv. 2 lett. d

2 Possono essere emanate norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti

locali di diritto pubblico se: d. le indennità devono essere versate nell’ambito di accordi di programma tra Confederazione e Cantoni.

Art. 10 cpv. 2 lett. b 2 Nell’emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vanno inoltre considerati: b. il fatto che, di norma, l’indennità dev’essere accordata nell’ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente;

1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi mediante decisione formale o

mediante contratto. 1bis Gli aiuti finanziari e le indennità destinati ai Cantoni sono di regola concessi in base ad accordi di programma.

2 Può essere concluso un contratto di diritto pubblico qualora:

a. l’autorità competente disponga di un ampio margine di valutazione; o b. nel caso di aiuti finanziari, si tratti di escludere che il beneficiario possa rinunciare unilateralmente all’esecuzione del suo compito.

Art. 19 cpv. 2 2 Dopo le trattative, l’autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla, il cui contenuto è retto dall’articolo 17 o dall’articolo 20a. Se la

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proposta si riferisce a un accordo di programma e concerne interessi comunali, il Cantone la sottopone per parere ai Comuni interessati.

Art. 20a Accordi di programma 1 Gli accordi di programma fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiunta- mente e disciplinano la prestazione della Confederazione, nonché, d’intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria.

2 Gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni.

3 Se le prestazioni previste nell’ambito di accordi di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali.

4 L’articolo 23 non si applica agli accordi di programma.

11. Legge federale del 14 dicembre 199017 sull’imposta federale diretta

Art. 196 cpv. 1 1 I Cantoni versano alla Confederazione l’83 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d’imposta o violazione di obblighi pro- cedurali, come anche degli interessi riscossi.

Art. 197 cpv. 1, secondo periodo Abrogato

12. Legge federale del 13 ottobre 196518 sull’imposta preventiva

Art. 2 B. Provvigione 1 L’aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dei Cantoni dell’imposta preventiva ammonta al 10 per cento.

2 La relativa quota è ripartita fra i Cantoni all’inizio dell’anno succes-

sivo. Il calcolo si basa sulla popolazione residente secondo l’ultimo risultato disponibile del censimento federale della popolazione.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Governi

cantonali.

13. Legge del 21 giugno 193219 sull’alcool

Art. 73 cpv. 1, terzo periodo Abrogato

17 RS 642.11 18 RS 642.21 19 RS 680

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14. Legge federale del 21 giugno 199120 sulla sistemazione dei corsi d’acqua

Art. 6 Indennità per misure di protezione contro le piene 1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione promuove le misure atte a pro- teggere la vita umana e i beni materiali considerevoli dai pericoli delle acque. Essa accorda indennità segnatamente per: a. l’esecuzione, il ripristino e la sostituzione di opere e installazioni di prote- zione; b. l’allestimento di catasti e di carte dei pericoli, l’approntamento e l’esercizio di stazioni di misurazione, nonché la creazione di sistemi d’allarme per la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione.

Art. 7 Aiuti finanziari per le rinaturazioni Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per le rinaturazioni delle acque pregiudicate da opere idrauliche.

Art. 8 Forma dei contributi 1 La Confederazione accorda ai Cantoni gli aiuti finanziari e le indennità sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma. 2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità e gli aiuti finanziari possono essere accordati singolarmente.

Art. 9 Condizioni per la concessione dei contributi 1 I contributi sono accordati solo per provvedimenti che si basano su un’adeguata pianificazione, adempiono le condizioni legali e presentano un buon rapporto costi- utilità. 2 Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescri- zioni, segnatamente sull’ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

Art. 10 Stanziamento dei mezzi 1 L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari. 2 I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici. 3 I crediti d’impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lun- go periodo sono sottoposti all’Assemblea federale mediante messaggio separato.

20 RS 721.100

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15. Legge del 22 dicembre 191621 sulle forze idriche

Art. 22 cpv. 4 Abrogato

16. Legge federale dell’8 marzo 196022 sulle strade nazionali

Ingresso … visti gli articoli 8123, 8224, 8325, 8626 e 197 numero 3 della Costituzione federale27; …

Art. 7 cpv. 3

3 Con riserva della legislazione federale e dell’approvazione dei pro-

getti da parte delle autorità federali competenti, spetta ai Cantoni accordare i diritti necessari per la costruzione, l’ampliamento e la gestione degli impianti accessori.

Art. 8 cpv. 1 e 2

1 Le strade nazionali sono di proprietà della Confederazione e sotto-

stanno alla sua sovranità in materia stradale.

2 Gli impianti accessori di cui all’articolo 7 sono di proprietà dei Can-

toni.

Art. 14 cpv. 2

2 Ove dette zone possano essere assicurate mediante il diritto canto-

nale, l’applicazione del medesimo rimane salva nel completamento della rete delle strade nazionali28.

21 RS 721.80 22 RS 725.11

23 Questa disposizione corrisponde all’art. 23 della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (CS 1 3).

24 Questa disposizione corrisponde all’art. 37 della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (RU 1958 806).

25 Questa disposizione corrisponde all’art. 36bis della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (RU 1958 806, 1983 444).

26 Questa disposizione corrisponde all’art. 36ter della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (RU 1983 444, 1996 1491). 27 RS 101; RU 2007 5765 28 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770.

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Art. 16 cpv. 2, secondo periodo

2 … L’autorità cantonale sente l’Ufficio prima di rilasciare il permes-

so di costruire. …

Art. 18 cpv. 2, primo periodo

2 L’interessato notifica per scritto le sue pretese all’autorità competen-

te secondo l’articolo 21. …

Art. 21 1. Allestimento 1 I progetti esecutivi indicano la specie, l’ampiezza e la posizione dei progetti esecutivi dell’opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.

2 L’allestimento dei progetti esecutivi compete a:

a. i Cantoni in collaborazione con l’Ufficio e i servizi federali interessati, per il completamento della rete delle strade nazio- b. l’Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.

3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dei progetti esecutivi e dei

piani.

Art. 24 cpv. 2, secondo periodo

2 … L’autorità cantonale sente l’Ufficio prima di rilasciare il per-

messo di costruire. …

Art. 25 cpv. 3, primo periodo

3 L’interessato notifica per scritto le sue pretese all’autorità competen-

te entro cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà. …

d. Avviso Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il richiedente personale deve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr30 un avviso personale sui diritti da espropriare.

29 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770. 30 RS 711

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Art. 32 cpv. 1 e 2, primo periodo

1 Le autorità competenti provvedono all’acquisto del terreno.

2 Concerne solo il testo tedesco.

Art. 39 cpv. 1

1 Il diritto d’espropriazione spetta alle autorità competenti. I Cantoni

sono autorizzati a delegarlo ai Comuni.

Art. 40 II. Provvedimenti Quando il terreno necessario alla costruzione stradale venga acquista- per l’impiego dei fondi to a trattative private o mediante espropriazione, le autorità competen- ti provvedono pure a ovviare adeguatamente agli svantaggi cagionati ai fondi che fossero intersecati o separati.

Titolo prima dell’art. 40a

D. Costruzione e sistemazione delle strade nazionali

I. Competenze Sono competenti: a. i Cantoni, per il completamento della rete delle strade nazio- b. l’Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.

Titolo prima dell’art. 41 Abrogato

Art. 41, titolo marginale e cpv. 2 II. Costruzione. 2 Le autorità competenti aggiudicano e sorvegliano i lavori. Il Consi-

1. Metodi,

aggiudicazione glio federale fissa i principi determinanti per i Cantoni. e vigilanza

31 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770.

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Art. 42 cpv. 1

1 Le autorità competenti prendono le misure necessarie per garantire la

sicurezza della costruzione, per evitare pericoli alle persone e ai beni e per proteggere i vicini dalle molestie che non possano essere tenuti a tollerare.

Art. 44, titolo marginale e cpv. 3 III. Trasforma- 3 Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti zioni edilizie nel settore delle possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del tra- strade nazionali sgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.

Art. 45, titolo marginale e cpv. 1 IV. Ripartizione 1 Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comu- delle spese di spostamenti, nicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti sif- incroci e raccordi. fatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i prov-

1. Nuove opere

vedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell’opera nuova. Riman- gono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.

Art. 46, titolo marginale

2. Trasformazione

di incroci

Art. 47, titolo marginale e cpv. 2, primo periodo

3. Disciplinamento 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

derogatorio delle spese. Decisione in caso di contestazioni

Art. 48, titolo marginale V. Ripartizione delle spese di adattamenti alle opere militari

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Titolo prima dell’art. 49

Capo terzo: Manutenzione ed esercizio delle strade nazionali

Art. 49 I. Manutenzione Le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed ed esercizio. 1. Principio esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traf- fico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la via- bilità.

2. Competenza 1 La Confederazione è competente per la manutenzione e l’esercizio

delle strade nazionali.

2 Essa conclude con i Cantoni o con enti da essi costituiti accordi sulle

prestazioni concernenti l’esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione. Se per determinate unità territoriali nessun Cantone o nessun ente è disposto a concludere un accordo sulle prestazioni, la Confederazione può affidare l’esecuzione a terzi. In casi motivati, può eseguire essa stessa questa manutenzione in singole unità territoriali o in parti di esse.

3 Il Consiglio federale emana in particolare disposizioni sulla delimi-

tazione delle unità territoriali, l’ampiezza e l’indennizzo della presta- zione. Esso determina l’assegnazione delle singole unità territoriali.

Art. 50 II. Gestione La gestione degli impianti accessori è subordinata in particolare alle degli impianti accessori prescrizioni concernenti la polizia del commercio e dell’industria, l’igiene pubblica e la polizia degli alberghi. Se le necessità del traffico o interessi d’ordine generale lo esigono, il Dipartimento può emanare altre prescrizioni.

Art. 54 I. Alta vigilanza 1 Il completamento della rete delle strade nazionali32 sottostà all’alta vigilanza della Confederazione.

32 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770.

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2 Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinché i Cantoni inte-

ressati assumano in comune l’elaborazione dei progetti e i lavori di costruzione.

Art. 55 II. Surrogazione 1 Mediante decisione del Consiglio federale, la Confederazione può assumere, interamente o in parte, i compiti di un Cantone in confor- mità della presente legge se: a. il Cantone ne fa domanda e è realmente impossibilitato ad assumere esso stesso tali compiti; b. è necessario per assicurare l’esecuzione dell’opera e il Canto- ne rifiuta d’adempiere tali compiti entro un termine adeguato stabilito dal Consiglio federale.

2 Anche in questi casi le spese sono ripartite secondo le disposizioni

della legge federale del 22 marzo 198533 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

Capo quinto (art. 56–58) Abrogato

Art. 60 I. Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’applicazione e vigila della legge

1. Consiglio sulla loro esecuzione.

federale

2 Adotta, in particolare, le disposizioni per garantire una progettazione

a regola d’arte, un’esecuzione economica dei lavori, un controllo suf- ficiente della costruzione, nonché una manutenzione e un esercizio adeguati.

Ia. Trattati Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati interna- internazionali zionali che riguardano le opere edilizie transfrontaliere nell’ambito di un collegamento di strade nazionali con arterie stradali estere a grande capacità.

IIa. Disposizioni 1 All’entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 otto- transitorie relative alla modifica del bre 2006 , la Confederazione diventa, senza indennizzo, proprietaria 6 ottobre 2006 delle strade nazionali.

33 RS 725.116.2 34 RU 2007 5788

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2 Il Consiglio federale designa i fondi, i diritti reali limitati, le conven-

zioni di diritto pubblico e gli accordi obbligatori, nonché le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione al momento dell’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Dipartimento può rettifi- care tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006.

3 Il Consiglio federale disciplina i rapporti di proprietà e le conseguen-

ze in materia di indennità per le superfici, i posti di manutenzione e i centri di polizia che non sono più necessari per le strade nazionali o lo sono solo in parte. L’obbligo d’indennizzo è limitato a 15 anni.

4 I fondi e i diritti reali limitati trasferiti alla Confederazione sono

iscritti nel registro fondiario o intestati alla Confederazione senza pre- lievo di tassa.

5 Il Consiglio federale designa le tratte che devono essere costruite

nell’ambito del completamento della rete delle strade nazionali35. I Cantoni rimangono proprietari di tali tratte finché esse non vengano aperte alla circolazione.

6 Al momento del trasferimento della proprietà alla Confederazione, i

Cantoni le consegnano i documenti, i piani e le banche dati pertinenti, conformemente all’attuale stato dell’esecuzione. I Cantoni archiviano gli atti storici a tempo indeterminato e i giustificativi contabili con- formemente alle prescrizioni legali.

7 Il Consiglio federale disciplina la competenza per l’ultimazione dei

progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006.

17. Legge federale del 22 marzo 198536 concernente l’utilizzazione dell’imposta

sugli oli minerali a destinazione vincolata Ingresso ... visti gli articoli 8237, 8338 e 8639 della Costituzione federale40; …

35 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770. 36 RS 725.116.2

37 Questa disposizione corrisponde all’art. 37 della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (RU 1958 806).

38 Questa disposizione corrisponde all’art. 36bis della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (RU 1958 806, 1983 444).

39 Questa disposizione corrisponde all’art. 36ter della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (RU 1983 444, 1996 1491). 40 RS 101

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Art. 3, frase introduttiva, lett. a, b, bbis, c, frase introduttiva e n. 1, nonché d n. 1 e 2 Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all’esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegna- to al traffico stradale e il prodotto netto della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali per: a. il finanziamento delle strade nazionali; b. i contributi alle spese delle strade principali; bbis. provvedimenti intesi a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati; c. gli altri contributi direttamente vincolati ad opere:

1. contributi per binari di raccordo privati;

d. contributi non direttamente vincolati ad opere:

1. per le spese dei Cantoni per le strade aperte agli autoveicoli;

2. ai Cantoni privi di strade nazionali già aperte al traffico;

Art. 4 cpv. 3 e 4 Abrogati

Art. 6 cpv. 2 2 I contributi inferiori a 30 000 franchi non sono versati; sono eccettuati le quote ver- sate a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali41 e i contributi per provvedimenti di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio.

Titolo prima dell’art. 7 Capitolo 3: Finanziamento delle strade nazionali

Art. 7 Principio

1 Il finanziamento comprende:

a. le spese per la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali;

41 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770.

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b. la partecipazione alle spese per il completamento della rete delle strade nazionali42 secondo l’articolo 11. 2 Il finanziamento degli impianti accessori ai sensi dell’articolo 7 della legge fede-

rale dell’8 marzo 196043 sulle strade nazionali compete ai Cantoni.

Art. 8 Costruzione e sistemazione 1 Per costruzione si intende l’edificazione di un nuovo impianto stradale; per siste- mazione si intendono tutte le misure edilizie relative a un impianto stradale in eser- cizio.

2 Costruzione e sistemazione comprendono:

a. la pianificazione, l’ottenimento dei dati di base, la progettazione, la direzio- ne dei lavori, la vigilanza e l’amministrazione; b. l’acquisto di terreni, comprese le rilottizzazioni causate dalla costruzione stradale; c. l’esecuzione dell’opera e i necessari lavori d’adeguamento, compresa la sostituzione di strade forestali e campestri, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri; d. i provvedimenti protettivi dell’ambiente e del paesaggio, come anche le opere di protezione contro le forze della natura; e. le installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d’intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i disposi- tivi per il controllo del peso e altri controlli della circolazione, le corsie e aree di posteggio; f. le installazioni per la gestione del traffico, come la centrale di gestione del traffico e la centrale dei dati sul traffico. 3 I Cantoni assumono le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi

dell’articolo 6 della legge federale dell’8 marzo 196044 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. Le spese della futura manutenzione corrente sono computati. A titolo eccezionale la Confederazione può partecipare alle spese computabili, fino a concor- renza del 30 per cento. Il Consiglio federale decide nel singolo caso.

Art. 9 Manutenzione 1 Per manutenzione si intendono i lavori di rinnovamento e gli interventi di manu- tenzione edile sottoposti a progettazione di un impianto stradale esistente.

42 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770. 43 RS 725.11 44 RS 725.11

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2 Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinno- vamento delle strade nazionali comprendono: a. i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tec- niche, in particolare i lavori al corpo stradale e ai manufatti; b. i lavori di complemento, come anche i lavori d’adeguamento di impianti stradali in esercizio alle esigenze del nuovo diritto. 3 I Cantoni assumono le spese di manutenzione di impianti ai sensi dell’articolo 6 della legge federale dell’8 marzo 196045 sulle strade nazionali che servono prevalen- temente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. La Confederazione può accordare un aiuto finanziario pari alla sua partecipazione alle spese di costruzione. Il Consiglio federale definisce i dettagli. 4 Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l’amministrazione.

Titolo prima dell’art. 10 Abrogato

Art. 10 Esercizio 1 Per esercizio si intendono la manutenzione corrente, gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, la gestione del traffico e la protezione contro i danni. 2 La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l’agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi d’assistenza invernale, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e del- le scarpate, tutti i lavori necessari per una prontezza permanente d’esercizio degli impianti del traffico, come anche le piccole riparazioni. 3 Gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione comprendono tutte le misure e tutti i lavori che, necessari per preservare la strada e le sue installazioni tecniche, possono essere attuati senza un grande onere di pianificazione e con spese limitate. 4 La gestione del traffico comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per un traffico sicuro e fluido sulle strade nazionali, segnatamente: a. regolazione, ripartizione e controllo del traffico; b. informazioni sul traffico, come la raccolta e il trattamento di dati, nonché l’allestimento e la diffusione di informazioni sul traffico che permettano agli utenti della strada di prendere decisioni ottimali prima e durante un viaggio sulle strade nazionali.

45 RS 725.11

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5 La protezione contro i danni comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per la sicurezza del traffico sulle strade nazionali, nonché per la protezione delle persone e dell’ambiente, come la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni. 6 Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l’amministrazione.

Art. 11 Completamento della rete delle strade nazionali 1 Per il completamento della rete delle strade nazionali46, la Confederazione assume le seguenti quote delle spese di costruzione conformemente all’articolo 8 capo- verso 2: a. per le strade nazionali di prima e seconda classe – fuori dalle città il 75–90 per cento, – nelle città il 50–80 per cento; b. per le strade nazionali di terza classe – nella regione delle Alpi e nel Giura il 75–90 per cento, – fuori da queste regioni il 55–70 per cento, – nelle città il 50–70 per cento. 2 Non sono assunte le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo e analoghi tributi fiscali dovuti secondo il diritto cantonale. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria. 4 Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la realizzazione di una stra- da nazionale riveste un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federa- le può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l’aliquota massima. Tale aliquota può tuttavia essere superata del sette per cento al massimo delle spese com- putabili.

5 Agli impianti che, costruiti su domanda dei Cantoni, servono prevalentemente

interessi cantonali, regionali o locali si applica l’articolo 8 capoverso 3. 6 La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone oppure, in casi di rigore, accordare mutui. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento.

46 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770.

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Titolo prima dell’art. 12 Capitolo 4: Contributi alle spese delle strade principali

Art. 12 cpv. 1 1 Dopo avere sentito i Cantoni, il Consiglio federale designa la rete delle strade prin- cipali per la quale la Confederazione accorda contributi.

Art. 13 Contributi globali 1 La prestazione della Confederazione ai Cantoni avviene sotto forma di contributi globali.

2 I contributi globali sono calcolati in base a:

a. la lunghezza delle strade; b. l’intensità del traffico, che ingloba anche il carico ambientale; c. l’altitudine e il carattere di strada di montagna. 3 Il Consiglio federale pondera i criteri di cui al capoverso 2 e determina le aliquote percentuali dei Cantoni nel credito annuale. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’esecuzione.

Art. 14 e 15 Abrogati

Art. 17 Costruzione, manutenzione ed esercizio I Cantoni costruiscono e provvedono alla manutenzione e all’esercizio delle strade principali. Per adempiere questi compiti, utilizzano i contributi globali.

Titolo prima dell’art. 17a

Capitolo 4a: Contributi alle infrastrutture dei trasporti nelle città e negli agglomerati

Art. 17a Scopo 1 La Confederazione accorda contributi per infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati. 2 I contributi sono versati per il potenziamento dell’infrastruttura in favore del traffi- co stradale e ferroviario, nonché del traffico lento.

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3 Contributi possono essere versati anche per il finanziamento di misure corrispon- denti nelle regioni estere limitrofe.

4 Sono esclusi i contributi d’esercizio.

Art. 17b Aventi diritto ai contributi 1 I contributi sono versati per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Questi enti si costituiscono secondo il diritto cantonale. 2 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, designa le città e gli agglomerati che hanno diritto ai contributi. Si attiene alla classificazione dell’Ufficio federale di sta- tistica. 3 I contributi per le infrastrutture ferroviarie destinate al traffico d’agglomerato sono versati alle imprese di trasporto mediante gli strumenti di finanziamento previsti dalla legislazione sulle ferrovie. Il contributo all’ente responsabile è ridotto di con- seguenza.

Art. 17c Condizioni I contributi possono essere versati se in un programma d’agglomerato gli enti responsabili provano che: a. i progetti previsti si iscrivono in una pianificazione globale dei trasporti e sono coordinati con le reti di trasporto preposte e con lo sviluppo degli inse- diamenti conformemente ai piani direttori cantonali; b. i progetti previsti sono conformi ai piani direttori cantonali; c. il finanziamento residuo degli investimenti per i progetti previsti è assicurato e la sostenibilità degli oneri risultanti dalla manutenzione e dall’esercizio è comprovata; d. gli investimenti per i progetti previsti hanno un effetto complessivo positivo.

Art. 17d Entità dei contributi

1 I contributi sono calcolati in funzione dell’effetto complessivo dei programmi

d’agglomerato. Ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. 2 L’effetto complessivo è il rapporto tra l’onere finanziario e i seguenti obiettivi di efficacia: a. migliore qualità del sistema dei trasporti; b. maggior sviluppo centripeto degli insediamenti; c. minor carico ambientale e minor impiego di risorse; d. maggior sicurezza del traffico. 3 Sono prioritari i programmi d’agglomerato che contribuiscono a risolvere i mag- giori problemi di traffico e ambientali.

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Capitolo 5: Altri contributi direttamente vincolati alle opere Sezione 1: Contributi per binari di raccordo privati

Art. 18 Principio 1 La Confederazione può versare contributi alle spese di costruzione di binari di rac- cordo privati.

2 I contributi non possono superare il 60 per cento delle spese computabili.

Art. 19 e 20 Abrogati

Art. 27 Rapporto con altre quote ed altri contributi Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali47, i necessari provvedimenti di protezione ecologica secondo l’articolo 25 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade prin- cipali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.

Art. 30 Rapporto con altre quote ed altri contributi Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali48, i necessari provvedimenti di protezione del pae- saggio secondo l’articolo 28 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi glo- bali.

Art. 33 Rapporto con altre quote ed altri contributi Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali49, le necessarie opere di protezione contro le forze della natura secondo l’articolo 31 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese per le opere di protezione sono indennizzate mediante i contributi globali.

47 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770. 48 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770. 49 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale, RS 101; RU 2007 5770.

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Art. 34, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, c, d, nonché cpv. 3 e 4 Contributi generali 1 I contributi generali alle spese delle strade aperte agli autoveicoli sono commi- surati a: a. la lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli, escluse le strade nazionali; c. abrogata d. abrogata 3 Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’ese- cuzione. 4 I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.

Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2 e 4 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali

1 Abrogato

2 Ai Cantoni privi di strade nazionali sono pagati annualmente contributi compen- sativi. Tali contributi sono commisurati alla lunghezza delle strade aperte agli auto- veicoli e all’onere stradale di questi Cantoni. 4 I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.

Art. 41b Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 6 ottobre 2006

1 Se la realizzazione di progetti di sistemazione e di manutenzione delle strade

nazionali si prolunga oltre la data di entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 ottobre 200650, alle spese accumulate sino a quel momento si applica il diritto anteriore. 2 I costi di sistemazione delle infrastrutture intese a gestire e controllare il traffico merci pesante attraverso le Alpi possono essere assunti integralmente e retroattiva- mente dalla Confederazione. 3 Ai progetti di costruzione sulle strade principali non ancora terminati al momento dell’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006 si applica il diritto anteriore. 4 I Cantoni con progetti di costruzione di cui al capoverso 3 ricevono contributi globali conformemente all’articolo 13 soltanto in misura pari alla somma cui am- montano, nel contributo globale che spetta loro, i contributi legati alle singole opere. 5 La Confederazione può partecipare alle spese dei piani sociali dei Cantoni, se tali spese derivano dal cambiamento di competenze nell’ambito delle strade nazionali. I Cantoni possono presentare una domanda in tal senso entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Consiglio federale fissa la partecipa- zione.

50 RU 2007 5794

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18. Legge federale del 19 dicembre 195851 sulla circolazione stradale

Art. 2 cpv. 3bis, primo periodo 3bis L’Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. …

Controlli del Per attuare le norme della legislazione stradale e conseguire gli obiet- traffico pesante tivi della legge dell’8 ottobre 199952 sul trasferimento del traffico i Cantoni svolgono controlli stradali del traffico pesante, tenendo conto del grado di rischio.

1 Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (auto-

strade e semiautostrade) i Cantoni istituiscono settori di competenza al fine di assicurare un adempimento efficace dei compiti per il servizio di polizia.

Titolo prima dell’art. 57c

Capo ottavo: Gestione del traffico

Gestione del 1 La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle traffico da parte della Confedera- strade nazionali. Può delegare tale compito totalmente o parzialmente zione ai Cantoni, a enti istituiti dai Cantoni o a terzi.

2 La Confederazione può:

a. ordinare provvedimenti di regolazione del traffico motorizzato idonei e necessari per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico sulle strade nazionali; b. ordinare altri provvedimenti di ripartizione e di controllo del traffico idonei e necessari per garantire la sicurezza e la flui- dità del traffico motorizzato sulle strade nazionali; rimane sal- vo l’articolo 3 capoverso 6; c. emanare raccomandazioni sulla regolazione del traffico moto- rizzato per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico e rea- lizzare gli obiettivi della legge dell’8 ottobre 199953 sul tras- ferimento del traffico.

51 RS 741.01 52 RS 740.1 53 RS 740.1

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3 La Confederazione consulta i Cantoni per l’allestimento dei piani di

gestione del traffico.

4 La Confederazione informa gli utenti della strada, i Cantoni e i

gestori di altri mezzi di trasporto sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade sulle strade nazionali.

5 La Confederazione allestisce e gestisce una centrale dei dati sul traf-

fico e una centrale di gestione del traffico per le strade nazionali.

6 I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati sul traffico neces-

sari per adempiere tali compiti.

7 Per adempiere i loro compiti, i Cantoni possono disporre gratuita-

mente dei dati della centrale dei dati sul traffico di cui al capoverso 5. Contro remunerazione, la Confederazione permette ai Cantoni e a terzi di estendere la centrale dei dati sul traffico e di utilizzarla per scopi ulteriori.

8 La Confederazione può, contro remunerazione, assumere per conto

dei Cantoni la preparazione e la diffusione delle informazioni sul traf- fico.

Gestione del 1 I Cantoni allestiscono piani di gestione del traffico per le strade desi- traffico da parte dei Cantoni gnate dal Consiglio federale che sono rilevanti per la gestione del traf- fico delle strade nazionali. Questi piani devono essere approvati dalla Confederazione.

2 I Cantoni informano gli utenti della strada sulle condizioni di circo-

lazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade per la rimanen- te rete stradale sul loro territorio. Per quanto la situazione lo esiga, informano la Confederazione, altri Cantoni e gli Stati limitrofi.

3 I Cantoni possono delegare il loro compito d’informazione alla cen-

trale di gestione del traffico o a terzi.

4 La Confederazione assiste i Cantoni mediante una consulenza tecni-

ca e nel coordinamento delle informazioni sul traffico che interessano gli altri Cantoni o gli Stati limitrofi.

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19. Legge federale del 20 dicembre 195754 sulle ferrovie

1 La quota di partecipazione della Confederazione all’indennizzo glo-

bale delle offerte di trasporto nel traffico regionale, commissionate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al

50 per cento.

2 Il Consiglio federale stabilisce, almeno ogni quattro anni, le quote di

indennizzo dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Con- sulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni struttu- rali. 2bis Il Consiglio federale stabilisce di quanto, al massimo, ci si può temporaneamente scostare dalla quota federale di cui al capoverso 1.

Art. 61 cpv. 1

1 La quota di partecipazione della Confederazione alle prestazioni per

i miglioramenti tecnici (art. 56) ammonta al minimo al cinque per cento e al massimo al 50 per cento. Si applica inoltre l’articolo 53 capoversi 2–5.

20. Legge federale del 5 ottobre 199055 sui binari di raccordo ferroviario

Art. 11 cpv. 2

2 La Confederazione può sussidiare la costruzione dei binari di raccordo secondo

l’articolo 18 della legge federale del 22 marzo 198556 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

21. Legge federale del 21 dicembre 194857 sulla navigazione aerea

Abrogato

Art. 103 cpv. 1 lett. a

1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con

l’articolo 13 dell’Accordo del 21 giugno 199958 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

54 RS 742.101 55 RS 742.141.5 56 RS 725.116.2; RU 2007 5801 57 RS 748.0 58 RS 0.748.127.192.68

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a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d’applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101 e 102 della presen- te legge;

22. Legge del 7 ottobre 198359 sulla protezione dell’ambiente

Art. 50 Sussidi per misure di protezione dell’ambiente lungo le strade 1 Nell’ambito dell’impiego del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese: a. per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali che devono essere sistemate con l’aiuto federale conforme- mente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 198560 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); per le strade principali, questi sussidi sono parte integrante dei contributi globali secondo la LUMin; b. per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; gli importi dei sussidi sono stabiliti in funzione dell’efficacia delle misure. 2 I Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sull’utilizzo dei sussidi per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade principali che devono essere sistemate con l’aiuto federale e lungo le rimanenti strade.

23. Legge del 24 gennaio 199161 sulla protezione delle acque

Art. 61 Impianti per le acque di scarico 1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confede- razione accorda ai Cantoni indennità globali per la costruzione e l’acquisto di: a. impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione dell’azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto servano ad adempire accordi di diritto pubblico internazionale o decisioni di organizza- zioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori della Sviz- zera; b. canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a. 2 Le indennità sono stabilite in funzione della quantità di azoto eliminato mediante i provvedimenti di cui al capoverso 1.

59 RS 814.01 60 RS 725.116.2; RU 2007 5794 61 RS 814.20

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2 Le indennità sono stabilite in funzione delle proprietà e della quantità di sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, nonché dei costi dei prov- vedimenti che non sono indennizzati mediante i contributi secondo la legge del 29 aprile 199862 sull’agricoltura o secondo la legge federale del 1° luglio 196663 sulla protezione della natura e del paesaggio.

3 Abrogato

4 L’Ufficio federale dell’agricoltura accorda le indennità come contributi globali sul- la base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i programmi previsti assicurano un’adegua- ta protezione delle acque, consulta l’Ufficio federale. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.

Art. 64 cpv. 1 e 3 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche sulle cause della insufficiente qualità di acque importanti, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie. 3 Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può sostenere mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l’approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, purché: a. gli inventari siano allestiti conformemente alle direttive federali; e b. le domande siano presentate prima del 1° novembre 2010.

Art. 65 cpv. 1 1 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito qua- dro limitato nel tempo per l’assegnazione dei contributi.

24. Legge federale del 20 dicembre 194664 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti Art. 101bis cpv. 1, frase introduttiva e lett. c–d, nonché cpv. 2 e 3 1 L’assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane: c. coordinamento e sviluppo; d. perfezionamento professionale per il personale ausiliario.

62 RS 910.1 63 RS 451 64 RS 831.10

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2 Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Può subor- dinare il loro versamento ad altre condizioni e oneri. L’Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.

3 Abrogato

Art. 102 cpv. 2 2 L’assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.

Art. 103 Contributo federale 1 Il contributo federale ammonta al 19,5 per cento delle spese annue dell’assicura- zione; da esso è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’ar- ticolo 102 capoverso 2. 2 La Confederazione devolve inoltre all’assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.

Art. 107 cpv. 2

2 La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 1 Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale relativo al finanziamento dell’assistenza e delle cure a domicilio, i Cantoni fissano il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che ricevevano sussidi AVS conformemente all’articolo 101bis del diritto previgente, sulla base dei salari dell’anno precedente e dell’aliquota percentuale determinante per l’ammontare del contributo nell’anno civile prima dell’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 200665 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Essi pagano inoltre 30 franchi per ogni giornata di permanenza nell’istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato. 2 L’aliquota definitiva del contributo federale conformemente all’articolo 103 capo- verso 1 è stabilita nell’ambito di una legge federale intesa a determinare i contributi della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore. L’articolo 103 capoverso 1 dev’essere adattato di conseguenza prima dell’en- trata in vigore della NPC.

65 RU 2007 5779

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti RU 2007

25. Legge federale del 19 giugno 195966 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 8 cpv. 2 e 3 lett. c 2 Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle man- sioni consuete.

3 I provvedimenti d’integrazione sono:

c. abrogata

Art. 14 cpv. 1 lett. a

1 I provvedimenti sanitari comprendono:

a. la cura eseguita dal medico stesso o, su sua prescrizione, dal personale sani- tario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio, ad eccezione delle terapie logopediche e psicomotorie;

Titolo prima dell’art. 19, art. 19 e 73 Abrogati

Art. 74, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. d Organizzazioni private d’aiuto agli invalidi L’assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell’aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall’adem- pimento dei compiti seguenti: d. abrogata

Art. 75 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2 1 Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall’articolo 74. … 2 Il diritto ai sussidi dell’assicurazione decade per quanto le spese che li giustificano, conformemente all’articolo 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

Art. 77 cpv. 1 lett. b e 2 1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: b. dai contributi della Confederazione; 2 L’assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.

66 RS 831.20; RU 2007 5129

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Art. 78 Contributo della Confederazione

1 Il contributo della Confederazione ammonta al 38 per cento delle uscite annue

dell’assicurazione; da esso viene dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 77 capoverso 2.

2 L’articolo 104 LAVS67 si applica per analogia.

Abrogato

Art. 79 cpv. 1 1 Tutte le entrate di cui all’articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4–51, 66–68 e 74–76, nonché le uscite causate da regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA68 sono conteggiate nel Fondo di compensazione previsto dall’articolo 107 LAVS69.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 1 Se, prima che siano trascorsi 25 anni dall’ultimo pagamento di contributi secondo il previgente articolo 73, le costruzioni sono distolte dallo scopo cui erano destinate o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica i contributi devono essere restituiti al Fondo di compensazione secondo l’articolo 107 LAVS70 a favore del conto dell’assicurazione invalidità. 2 L’importo da rimborsare è diminuito del quattro per cento per ogni anno di utiliz- zazione conforme alla destinazione prevista. 3 La restituzione deve essere richiesta dall’Ufficio federale entro cinque anni dal cambiamento di destinazione. 4 L’aliquota definitiva del contributo federale conformemente all’articolo 78 capo- verso 1 è stabilita nell’ambito di una legge federale intesa a determinare i contributi della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore. L’articolo 78 capoverso 1 dev’essere adattato di conseguenza prima dell’en- trata in vigore della legge federale del 6 ottobre 200671 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della riparti- zione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

67 RS 831.10 68 RS 830.1 69 RS 831.10 70 RS 831.10 71 RU 2007 5779

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26. Legge federale del 18 marzo 199472 sull’assicurazione malattie

Art. 65 cpv. 2 Abrogato

Art. 66 Sussidio della Confederazione

1 La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la riduzione

dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a. 2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 3 Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente e al numero di assicurati secondo l’articolo 65a lettera a.

27. Legge federale del 20 giugno 195273 sugli assegni familiari nell’agricoltura

Art. 20 cpv. 3 Abrogato

Art. 21 Contributi dei Cantoni 1 I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all’importo degli assegni familiari pagati nel Cantone. 2 Il Consiglio federale riduce proporzionalmente i contributi dei Cantoni mediante il versamento di cui all’articolo 20 capoverso 2.

28. Legge del 25 giugno 198274 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 92 cpv. 7bis, secondo periodo 7bis … Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto del numero annuale di giorni di disoccupazione con- trollata. …

72 RS 832.10 73 RS 836.1 74 RS 837.0

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29. Legge del 29 aprile 199875 sull’agricoltura

Art. 97a Accordi di programma 1 La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell’ambito di accordi di programma. 2 I servizi federali interessati stabiliscono i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma. 3 La procedura di approvazione di progetti sostenuti con contributi degli accordi di programma è retta dal diritto cantonale. Art. 136 Compiti e organizzazione 1 La consulenza è concepita per persone attive nell’agricoltura, nell’economia dome- stica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfe- zionamento.

2 I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale.

3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organiz- zazioni o istituzioni sovraregionali o d’importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d’importanza nazionale per le prestazioni for- nite. 4 Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscen- ze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni. 5 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.

Art. 137, 138, 143 lett. a e 144 cpv. 1, secondo periodo Abrogati

30. Legge forestale del 4 ottobre 199176

Art. 35 Principi 1 Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che:

75 RS 910.1 76 RS 921.0

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a. i provvedimenti siano attuati in modo economico e competente; b. i provvedimenti siano valutati insieme a quelli previsti da altre leggi federali, globalmente e tenendo conto delle loro sinergie; c. il beneficiario fornisca una prestazione propria proporzionata alla sua capa- cità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi; d. i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipino al finanziamento; e. le controversie siano composte durevolmente e a vantaggio della conserva- zione della foresta. 2 Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a desti- natari che partecipano a misure d’autosostegno dell’economia forestale e del legno.

Art. 36 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché cpv. 2 e 3

1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma inden-

nità globali per provvedimenti intesi a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, segnatamente per: a. la costruzione, il ripristino e la sostituzione di opere e impianti protettivi; 2 In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. 3 L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da cata- strofi naturali, nonché ai costi e all’efficacia dei provvedimenti.

Art. 37 Foresta di protezione

1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma inden-

nità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta, segnatamente per: a. la cura della foresta di protezione, incluse la prevenzione e la riparazione di danni che mettono in pericolo la foresta di protezione; b. la garanzia dell’infrastruttura per la cura della foresta di protezione, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita. 2 L’ammontare delle indennità è determinato in base alla superficie di foresta di pro- tezione da curare, al pericolo da evitare e all’efficacia dei provvedimenti.

Art. 38 Diversità biologica della foresta 1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per: a. la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico; b. la cura dei giovani popolamenti;

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c. il collegamento di spazi vitali della foresta; d. la conservazione di gestioni forestali tradizionali; e. la produzione di materiale di riproduzione forestale.

2 La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:

a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni; b. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera e: mediante decisione dell’Uf- ficio federale. 3 L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’importanza dei prov- vedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia.

Art. 38a Economia forestale

1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la

redditività dell’economia forestale, segnatamente per: a. basi di pianificazione sovraziendali; b. provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale; c. provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite presi in comune dall’economia forestale e del legno in caso di sovra- produzione straordinaria; d. il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria.

2 La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:

a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b nonché d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni; b. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera c: mediante decisione dell’Uf- ficio federale. 3 L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’efficacia dei provve- dimenti.

Art. 40 cpv. 1 lett. b 1 La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto: b. per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili secondo gli articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b;

Art. 41 Assegnazione dei contributi 1 L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per l’assegnazione dei contributi e dei mutui.

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2 I contributi destinati agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordi- narie sono limitati alla durata del singolo intervento.

31. Legge federale del 20 giugno 198677 sulla caccia

Art. 11 cpv. 6, secondo periodo

6 … Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni

indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aeree.

Art. 13 cpv. 3

3 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma inden-

nità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina di una bandita federale.

32. Legge federale del 21 giugno 199178 sulla pesca

Art. 12 cpv. 2 e 3 2 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono calcolati in funzione dell’importanza dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-c per la protezione e lo sfruttamen- to dei pesci e dei gamberi; ammontano al massimo al 40 per cento delle spese.

3 Abrogato

33. Legge federale del 3 ottobre 200379 sulla Banca nazionale

Art. 31 cpv. 3 3 La quota versata ai Cantoni è ripartita in funzione della loro popolazione residente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni.

III 1. Coordinamento della legge federale del 6 ottobre 200680 sulle prestazioni com- plementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), con il numero 4 dell’Allegato della modifica del 6 ottobre 200681 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la modifica della LAI o la LPC, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, le disposizioni qui appresso della LPC ricevono il seguente tenore:

77 RS 922.0 78 RS 923.0 79 RS 951.11 80 RS 831.30; RU 2007 6055 81 RU 2007 5129

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Art. 4 cpv. 1 lett. d 1 Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA82) han- no diritto a prestazioni complementari se: d. avrebbero diritto a una rendita dell’AI se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195983 sull’assicurazione per l’invalidità.

Art. 31 cpv. 1 lett. d 1 È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale84 commina una pena più grave, chiunque: d. non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 2. Coordinamento della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni comple- mentari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)86, con la modifica del 23 giugno 200687 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS (Nuovo numero d’assicu- rato dell’AVS) Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la modifica della LAVS o la LPC, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, l’articolo 26 LPC riceve il seguente tenore:

Art. 26 Applicabilità delle disposizioni della LAVS Le disposizioni della LAVS88 concernenti il trattamento di dati personali e la comu- nicazione di dati si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA89; ciò vale anche per le disposizioni della LAVS concernenti il numero d’assicurato.

82 RS 830.1 83 RS 831.20 84 RS 311.0 85 RS 830.1 86 RS 831.30; RU 2007 6055 87 RU 2007 5259 88 RS 831.10 89 RS 830.1

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IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.90

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

90 FF 2006 7655

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