AS 2007 6089
Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione (Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie di polizia)
Ordinanza sull’indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell’attività di polizia giudiziaria della Confederazione (Ordinanza sull’indennizzo delle spese straordinarie di polizia)
del 21 novembre 2007
Il Consiglio federale Svizzero, visto l’articolo 17 capoversi 4–7 e 257 della legge federale del 15 giugno 19341 sulla procedura penale (PP), ordina:
Art. 1 Principio 1 Il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia giudiziaria federale svol- gono i loro compiti di polizia giudiziaria ricorrendo alle proprie risorse nella misura in cui quest’ultime siano disponibili e adeguate. 2 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese occasionate dall’attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione nella misura in cui si tratti di spese straordinarie.
Art. 2 Nozione di spese straordinarie
1 Per spese straordinarie s’intendono le spese occasionate da indagini ai sensi
dell’articolo 101 PP, la cui entità, durata o tipo supera ampiamente le prestazioni che i Cantoni forniscono al Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito dei compiti generali di polizia giudiziaria. 2 Le spese risultanti da compiti svolti da organi cantonali o intercantonali sovven- zionati dalla Confederazione non sono considerate spese straordinarie.
Art. 3 Elenco delle prestazioni 1 L’impiego delle unità e degli specialisti seguenti è indennizzato a partire dal secondo giorno d’intervento per ogni procedura: a. le unità speciali, segnatamente le unità antiterrorismo, d’intervento, di prote- zione e di scorta; b. gli specialisti di polizia come i tiratori scelti, le unità cinofile, i sommozza- tori, gli specialisti in materia di esplosivi, i capi intervento per voli con l’elicottero, i conducenti di apparecchi speciali, gli sminatori, gli psicologi e i gruppi di negoziazione.
RS 312.015 1 RS 312.0; RU 2007 6087
2006-3271 6089
Indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali RU 2007 nell’attività di polizia giudiziaria della Confederazione
2 Gli interventi d’osservazione e l’impiego di altre unità di polizia sono indennizzati a partire dal terzo giorno d’intervento per ogni procedura. 3 Il ricorso a specialisti della polizia scientifica è sempre indennizzato se si tratta del rilevamento e della conservazione delle tracce nonché dell’allestimento di rapporti e perizie scientifici. Il ricorso al servizio d’identificazione non è indennizzato; il pre- lievo e l’analisi del DNA sono tuttavia indennizzati conformemente all’articolo 20 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20032 sui profili del DNA.
4 Sono pure indennizzate le prestazioni seguenti:
a. l’utilizzo di apparecchi speciali (elicotteri, macchine per cantieri, apparecchi per lo sminamento, ecc.); b. i trasporti speciali di detenuti.
Art. 4 Ammontare delle indennità
1 Sono applicabili le aliquote seguenti:
a. a titolo forfetario, 600 franchi al giorno (24 ore) e per persona, indipenden- temente dal tipo di prestazione fornita (intervento o periodo di riposo) per unità d’osservazione, unità speciali e altre unità di polizia (art. 3 cpv. 1 lett. a e 2); b. a titolo forfetario, 100 franchi all’ora per specialisti di polizia (art. 3 cpv. 1 lett. b); c. conformemente alla tariffa cantonale per specialisti della polizia scientifica (art. 3 cpv. 3); d. conformemente alla tariffa cantonale e, in difetto di quest’ultima, al costo effettivo per l’utilizzo di apparecchi speciali (art. 3 cpv. 4 lett. a); e. conformemente alla tariffa cantonale o convenzionale per i trasporti speciali di detenuti (art. 3 cpv. 4 lett. b). 2 Ogni giorno iniziato è considerato come un giorno intero; ogni ora iniziata è consi- derata come un’ora intera.
3 Il tempo necessario alla preparazione di un intervento non è indennizzato.
Art. 5 Domanda 1 L’autorità cantonale interessata indirizza la sua domanda d’indennizzo al Ministero pubblico della Confederazione. 2 L’autorità cantonale allestisce un elenco delle prestazioni di cui all’articolo 3 indicando la durata dell’intervento nonché il numero e la funzione delle persone impiegate; allega i documenti giustificativi delle spese per l’intervento di specialisti e l’impiego di apparecchi speciali (tasse d’uso, di noleggio ecc.).
2 RS 363
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3 L’autorità cantonale informa il Ministero pubblico della Confederazione in merito all’ammontare delle indennità o di una confisca che il Cantone ha percepito o po- trebbe percepire al termine di un procedimento penale per il quale ha svolto compiti di polizia giudiziaria; gli trasmette una copia della sentenza passata in giudicato che fissa l’ammontare di siffatti importi e, all’occorrenza, una copia dei documenti giustificativi attestanti l’impossibilità di riscuotere detti importi.
Art. 6 Esame della domanda e decisione 1 Il procuratore federale responsabile esamina la pertinenza della domanda. Inoltra le fatture alla Polizia giudiziaria federale per l’esame materiale. 2 Il procuratore federale responsabile può esigere informazioni o documenti giustifi- cativi suppletivi dall’autorità cantonale interessata. 3 Prima di decidere, il procuratore federale responsabile sente l’autorità cantonale.
4 Il procuratore federale responsabile determina l’ammontare dell’indennizzo e lo comunica all’autorità cantonale.
Art. 7 Diritto transitorio Le fatture per le prestazioni ai sensi dell’articolo 3, che i Cantoni hanno fornito tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, vanno trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione al più tardi entro il 31 marzo 2008.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
21 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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