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AS 2007 6185

Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)

Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle zone agricole è modificata come segue:

Art. 1 Regioni e zone 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l’agricoltura è suddivisa in regioni e zone. 2 La regione d’estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l’economia alpestre.

3 La regione di montagna comprende:

a. la zona di montagna IV; b. la zona di montagna III; c. la zona di montagna II; d. la zona di montagna I.

4 La regione di pianura comprende:

a. la zona collinare; b. la zona di pianura. 5 La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare.

Art. 2 cpv. 1–3 1 Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri: a. le condizioni climatiche, segnatamente la durata del periodo di vegetazione; b. le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini; e

1 RS 912.1

2007-1598 6185

Ordinanza sulle zone agricole RU 2007

c. la configurazione del terreno, segnatamente la quota di zone declive e di zone in forte pendenza. 2 Per la delimitazione della zona collinare occorre tenere conto dei criteri del capo- verso 1; particolare importanza è data alla configurazione del terreno. 3 La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l’agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone.

Art. 6 cpv. 2

2 Autonomamente o su domanda del gestore, l’Ufficio federale può modificare i

limiti della regione d’estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L’Ufficio federale entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pasco- lo d’estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990–1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all’Ufficio federale con un parere motivato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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