Lexipedia

AS 2007 6609

Protocollo sull'accentramento e l'introduzione del sistema europeo dei brevetti

Traduzione1

Protocollo sull’accentramento e l’introduzione del sistema europeo dei brevetti (Protocollo sull’accentramento)

Concluso a Monaco il 29 novembre 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20052 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 giugno 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007

Sezione I (1) a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati facenti parte della convenzione3 che sono contemporaneamente membri dell’Istituto Interna- zionale dei Brevetti istituito con l’Accordo dell’Aia del 6 giugno 19474 adot- tano tutti i provvedimenti necessari affinché tutto l’attivo e il passivo come anche tutto il personale dell’Istituto Internazionale dei Brevetti vengano tra- sferiti all’Ufficio europeo dei brevetti al più tardi alla data di cui all’artico- lo 162 paragrafo 1 della convenzione. Le modalità del trasferimento saranno definite in un accordo concluso tra l’Istituto Internazionale dei brevetti e l’Organizzazione europea dei brevetti. Gli Stati di cui sopra e gli altri Stati facenti parte della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinché tale accordo sia applicato al più tardi alla data di cui all’articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. Alla data di tale applicazione, gli Stati mem- bri dell’Istituto Internazionale dei Brevetti che sono contemporaneamente parti della convenzione si impegnano inoltre a porre fine alla loro apparte- nenza all’Accordo dell’Aia. b) Gli Stati facenti parte della convenzione adottano tutti i provvedimenti necessari affinché, conformemente all’accordo di cui alla lettera a, tutto l’attivo e tutto il passivo come anche tutto il personale dell’Istituto Interna- zionale dei Brevetti siano incorporati nell’Ufficio europeo dei brevetti. Dal momento dell’applicazione di tale accordo in poi, l’Ufficio europeo dei bre- vetti svolgerà da un canto i compiti assunti dall’Istituto Internazionale dei Brevetti alla data dell’apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli svolti nei riguardi degli Stati membri, che divengano o no parti della convenzione, e d’altro canto i compiti che esso si sarà impegnato ad assume- re al momento dell’entrata in vigore della convenzione nei riguardi degli Stati che, a tale data, saranno contemporaneamente membri dell’Istituto Internazionale dei Brevetti e parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio di

RS 0.232.142.24

1 Dai testi originali francese e tedesco (RO/AS 2007 6609).

2 RU 2007 6479 3 RS 0.232.142.2; RU 2007 6485 4 RU 1959 2174

2007-2185 6609

Brevetto europeo. Protocollo sull’accentramento RU 2007

amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti può incaricare l’Ufficio europeo dei brevetti di altri compiti nel campo della ricerca. c) Gli impegni di cui sopra si applicano all’agenzia istituita conformemente all’Accordo dell’Aia, secondo le condizioni previste nell’accordo concluso tra l’Istituto Internazionale dei Brevetti e il governo dello Stato contraente interessato. Tale governo si impegna a concludere con l’Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo in sostituzione di quello precedente concluso con l’Istituto Internazionale dei Brevetti per armonizzare le clauso- le relative all’organizzazione, al funzionamento e al finanziamento del- l’agenzia con le disposizioni del presente protocollo. (2) Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati facenti parte della conven- zione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprietà industriale e a favore dell’Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attività in qualità di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti5, a decorrere dalla data di cui all’articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. (3) a) Un’agenzia dell’Ufficio europeo dei brevetti è istituita a Berlino, a decorrere dalla data di cui all’articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. Tale agenzia dipende dalla succursale dell’Aia. b) Il Consiglio di amministrazione determina, in base a considerazioni generali e al fabbisogno dell’Ufficio europeo dei brevetti, quali compiti assegnare all’agenzia di Berlino. c) Almeno all’inizio del periodo che segue l’estensione progressiva del campo di attività dell’Ufficio europeo dei brevetti, la mole dei lavori affidati a tale servizio deve permettere di occupare appieno il personale esaminatore in attività presso l’agenzia di Berlino dell’Ufficio tedesco dei brevetti il giorno dell’apertura della convenzione alla firma. d) La Repubblica federale si Germania assume tutte le spese supplementari che l’istituzione e il funzionamento dell’agenzia di Berlino comportano per l’Organizzazione europea dei brevetti.

Sezione II Fatte salve le disposizioni delle sezioni III e IV, gli Stati facenti parte della conven- zione rinunciano, per quanto concerne i loro servizi centrali della proprietà industria- le e a favore dell’Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attività in qualità di ammi- nistrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione. Questo obbligo avrà effetto soltanto nella misura in cui l’Ufficio europeo dei brevetti potrà effettuare l’esame delle domande di brevetto europeo in virtù dell’articolo 162 paragrafo 2 della convenzione; questo effetto interviene due anni dopo il giorno in cui l’Ufficio europeo dei brevetti ha iniziato l’esame nei rami della tecnica di cui si tratta, conformemente a un piano quinquennale di estensione progressiva dell’esame a tutti i rami della tecnica, modificabile soltanto su decisione

5 RS 0.232.141.1

6610

Brevetto europeo. Protocollo sull’accentramento RU 2007

del Consiglio di amministrazione. Le modalità di applicazione di questo obbligo sono stabilite mediante decisione del Consiglio di amministrazione.

Sezione III (1) Il servizio centrale della proprietà industriale di ogni Stato facente parte della convenzione, la cui lingua ufficiale non è una lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti, è autorizzato a svolgere attività in qualità di amministrazione incaricata della ricerca e in qualità di amministrazione incaricata dell’esame preliminare ai sensi del Trattato di cooperazione. Questa autorizzazione è subordinata all’impegno da parte dello Stato in causa di limitare questa attività alle domande internazionali depositate dai suoi cittadini o da persone domiciliate sul suo territorio come anche dai cittadini o dalle persone domiciliate sul territorio di Stati limitrofi facenti parte della convenzione. Il Consiglio di amministrazione può decidere di autorizzare il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato facente parte della conven- zione a estendere questa attività alle domande internazionali depositate dai cittadini o da persone aventi il loro domicilio o la loro sede sul territorio di uno Stato contra- ente che abbia la medesima lingua ufficiale dello Stato contraente in causa e redatte in questa lingua. (2) Per armonizzare le attività di ricerca previste dal Trattato di cooperazione nell’ambito del sistema europeo di concessione dei brevetti, viene istituita una cooperazione tra l’Ufficio europeo dei brevetti e ogni servizio centrale della proprie- tà industriale autorizzato a svolgere una siffatta attività in forza della presente sezio- ne. Questa cooperazione è fondata su un accordo speciale che può estendersi, ad esempio, alle procedure e ai metodi di ricerca, alle qualifiche per l’assunzione e la formazione degli esaminatori, alle direttive concernenti gli scambi di ricerche e di altri servizi tra gli uffici e agli altri provvedimenti necessari per il controllo e la sorveglianza.

Sezione IV (1) (a) Per facilitare l’adattamento degli uffici nazionali degli Stati facenti parte della convenzione al sistema del brevetto europeo, il Consiglio di ammini- strazione può, qualora lo reputi auspicabile, e nelle condizioni qui di seguito definite, affidare ai servizi centrali della proprietà industriale di detti Stati che sono in grado di condurre la procedura in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, compiti di istruzione delle domande di brevetto europeo redatte in questa lingua che, conformemente all’articolo 18 paragrafo 2 della convenzione, sono affidati in regola generale a uno degli esaminatori della divisione di esame. Questi lavori sono eseguiti nell’ambito della procedura di concessione del brevetto prevista nella convenzione; la decisione relativa a queste domande è presa dalla divisione di esame nella composizione prevista nell’articolo 18 paragrafo 2. (b) I lavori affidati conformemente alla lettera (a) non concerneranno più del

40 per cento del totale delle domande di brevetto europeo depositate; i lavori

affidati ad uno Stato non dovranno superare un terzo del totale delle doman- de di brevetto depositate. Questi compiti sono affidati per un periodo di

6611

Brevetto europeo. Protocollo sull’accentramento RU 2007

15 anni a decorrere dall’apertura dell’Ufficio europeo dei brevetti e saranno

progressivamente ridotti (in linea di massima del 20 per cento ogni anno) fino a ridursi a zero nel corso degli ultimi cinque anni di detto periodo. (c) Tenuto conto della lettera (b), il Consiglio di amministrazione deciderà in merito alla natura, all’origine e al numero delle domande di brevetto europeo da affidare per l’istruzione al servizio centrale della proprietà industriale di uno degli Stati contraenti menzionati. (d) Le modalità di applicazione di cui sopra saranno oggetto di un accordo spe- ciale tra il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente in causa e l’Organizzazione europea dei brevetti. (e) Un ufficio con il quale tale accordo speciale è stato concluso potrà svolgere un’attività in qualità di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, ai sensi del Trattato di cooperazione, fino alla scadenza del periodo di 15 anni. (2) (a) Se lo reputa compatibile con il buon funzionamento dell’Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio di amministrazione può, per ovviare alle difficoltà che taluni Stati contraenti dovessero incontrare nell’applicazione della sezione I paragrafo 2, affidare lavori di ricerca relativi a domande di brevetto europeo ai servizi centrali della proprietà industriale di questi Stati la cui lingua uffi- ciale è una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, purché questi servizi possiedano le qualifiche richieste per essere nominati ammini- strazione di ricerca internazionale alle condizioni previste dal Trattato di cooperazione. (b) Nell’esecuzione di questi lavori, effettuati sotto le responsabilità dell’Ufficio europeo dei brevetti, i servizi centrali considerati devono attenersi alle diret- tive applicabili alla redazione del rapporto di ricerca europea. (c) Le disposizioni di cui alla presente sezione, paragrafo 1 lettera (b) secondo periodo6, sono applicabili al presente paragrafo,.

Sezione V (1) L’agenzia di cui alla sezione I paragrafo 1 lettera (c), è autorizzata a effettuare, per le domande di brevetto europeo depositate dai cittadini dello Stato che ospita questa agenzia e dalle persone domiciliate sul territorio di detto Stato, ricerche nella documentazione che essa possiede nella lingua ufficiale di questo Stato. Questa autorizzazione non deve tuttavia provocare né ritardi nello svolgimento della proce- dura di concessione dei brevetti europei né spese supplementari per l’Organiz- zazione europea dei brevetti. (2) L’agenzia di cui al paragrafo 1 è autorizzata, se il richiedente di un brevetto europeo ne fa istanza e ne sopporta le spese, a effettuare una ricerca vertente sulla sua domanda di brevetto nella documentazione citata nel paragrafo 1. Questa auto- rizzazione scadrà quando la ricerca di cui all’articolo 92 della convenzione sarà stata estesa a questa documentazione, conformemente alla sezione VI, a condizione che

6 Nel testo originale ted. è menzionata anche la lett. (d).

6612

Brevetto europeo. Protocollo sull’accentramento RU 2007

ciò non comporti ritardi nello svolgimento della procedura di concessione dei bre- vetti europei. (3) Il Consiglio di amministrazione può estendere il beneficio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nelle condizioni previste in detti paragrafi, ai servizi centrali della proprietà industriale di Stati contraenti che non hanno come lingua ufficiale una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti.

Sezione VI La ricerca di cui all’articolo 92 della convenzione sarà estesa, in linea di massima, per tutte le domande di brevetto europeo, ai brevetti e alle domande di brevetto pub- blicate nonché ad altri documenti pertinenti non compresi nella documentazione per la ricerca dell’Ufficio europeo dei brevetti alla data di cui all’articolo 162 para- grafo 1 della convenzione. Il Consiglio di amministrazione decide in merito all’ampiezza, alle condizioni e al piano d’applicazione di tali estensioni in base a studi vertenti in particolare sugli aspetti tecnici e finanziari.

Sezione VII Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su eventuali disposizioni contra- rie della convenzione.

Sezione VIII Le decisioni del Consiglio di amministrazione previste nel presente protocollo sono prese alla maggioranza di tre quarti (art. 35 par. 2 della convenzione). Sono applica- bili le disposizioni concernenti la ponderazione dei voti (art. 36 della convenzione).

Campo di applicazione del protocollo7

7 Vedi il campo d’applicazione della convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.2; RU 2007 6538).

6613

Brevetto europeo. Protocollo sull’accentramento RU 2007

6614