AS 2008 4617
Ordinanza della legge sulla ricerca
Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca)
Modifica del 26 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla ricerca è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 8i Sezione 2ter: Contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead) (art. 7 cpv. 3 e art. 8 cpv. 5 LR)
Art. 8i Scopo e diritto ai contributi 1 I contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead) sono destinati a compensare in parte i costi cagionati alle istituzioni dai progetti di ricerca sostenuti dal Fondo nazionale svizzero nell’ambito delle sue attività di promovimento della ricerca. 2 Il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per i costi indiretti di ricerca:
a. agli organi incaricati della ricerca universitaria; b. ai centri di ricerca sostenuti dalla Confederazione secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c della legge; c. ad altre istituzioni di ricerca senza scopo di lucro sostenute dalla Confede- razione o dai Cantoni.
Art. 8j Criteri di calcolo, assegnazione e versamento 1 Il Fondo nazionale svizzero calcola i contributi sulla base dei contributi per i progetti di ricerca che ha approvato l’anno precedente ed entro i limiti: a. dei crediti approvati; e b. del tasso di contribuzione massimo stabilito dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente.
2 Approva i contributi mediante decisione.
3 I contributi sono versati in due rate uguali alla fine del primo e del terzo trimestre dell’anno civile.
1 RS 420.11
2008-2057 4617
Ordinanza sulla ricerca RU 2008
Art. 8k Regolamento 1 Il Fondo nazionale svizzero emana un regolamento sui contributi per i costi indi- retti di ricerca in cui disciplina in particolare i seguenti aspetti: a. gli strumenti di promovimento che possono dare diritto ai contributi; b. il rimborso dei contributi in casi motivati quali l’abbandono di un progetto.
2 Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
Art. 8l Rapporto e controllo 1 Per ogni periodo di sussidio, il Fondo nazionale svizzero presenta al DFI un rappor- to sull’assegnazione dei contributi per i costi indiretti di ricerca. In particolare, illustra la ripartizione di tali contributi tra istituzioni, strumenti di promovimento e campi di ricerca. 2 Nel quadro del controllo dell’adempimento del contratto di prestazioni di cui all’articolo 31a della legge, il DFI verifica se è stato rispettato il tasso di contribu- zione massimo stabilito nel decreto di finanziamento (art. 8j cpv. 1 lett. b) e approva il rapporto.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2008 Per l’anno 2009 vige quanto segue: a. i contributi per i costi indiretti di ricerca sono accordati sulla base dei contri- buti per i progetti di ricerca approvati nel 2009; b. i contributi sono versati in un’unica rata entro la fine dell’anno.
III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2008.
26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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