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AS 2008 4723

Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

Ordinanza 09 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI

del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a: a. 18 720 franchi per le persone sole; b. 28 080 franchi per i coniugi; c. 9780 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS 831.304 1 RS 831.30

2008-2069 4723

Ordinanza 09 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI RU 2008

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