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AS 2008 4823

Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (con all.)

Traduzione1

Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005 Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 20082 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 16 luglio 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 ottobre 2008

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, denominata qui di seguito «UNESCO», riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 nella sua trentatreesima sessione, affermando che la diversità culturale è una caratteristica inerente all’umanità, consapevole che la diversità culturale rappresenta un patrimonio comune dell’uma- nità e che dovrebbe essere valorizzata e salvaguardata a beneficio di tutti, sapendo che la diversità culturale crea un mondo prospero ed eterogeneo in grado di moltiplicare le scelte possibili e di alimentare le capacità e i valori umani, rappresen- tando quindi un settore essenziale per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni. ricordando che la diversità culturale germogliata in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra culture e popoli diversi è un fattore indispensabile per garantire pace e sicurezza sul piano locale, nazionale e internazionale, onorando l’importanza della diversità culturale nell’ambito della piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione univer- sale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti riconosciuti a livello universale, sottolineando la necessità d’integrare la cultura quale elemento strategico in seno alle politiche di sviluppo nazionali e internazionali nonché alla cooperazione inter- nazionale allo sviluppo, tenendo anche in debita considerazione la Dichiarazione del Millennio dell’ONU (2000), che mette in rilievo lo sradicamento della povertà, considerando che la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa diversità è riflessa nell’originalità e nella pluralità delle identità, così come nelle espressioni culturali delle società e dei popoli umani, riconoscendo l’importanza del sapere tradizionale quale fonte di ricchezza immate- riale e materiale e, segnatamente, dei sistemi di conoscenza dei popoli indigeni, il loro contributo positivo a favore di uno sviluppo sostenibile nonché la necessità di garantire loro protezione e promozione in modo adeguato,

RS 0.440.8

1 Dal testo originale francese (RO 2008 4823).

2 RU 2008 4821

2007-1827 4823

Protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali RU 2008

consapevole della necessità di prendere misure volte a proteggere la diversità delle espressioni culturali e i loro contenuti, in particolare nei casi in cui le espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o soggette a gravi alterazioni, sottolineando l’importanza della cultura quale strumento di coesione sociale in generale e, in particolare, il suo contributo al miglioramento dello statuto e del ruolo delle donne nella società, consapevole che la libera circolazione delle idee, gli scambi costanti e le interazioni interculturali rafforzano la diversità culturale, riaffermando che la libertà di pensiero, di espressione e d’informazione nonché la diversità dei media permettono alle espressioni culturali di prosperare in seno alle rispettive società, riconoscendo che la diversità delle espressioni culturali, inclusa la diversità delle espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che permette agli individui e ai popoli di esprimere e scambiare con altri le proprie idee e i propri valori, ricordando che la diversità linguistica è parte integrante della diversità culturale e riaffermando il ruolo fondamentale svolto dall’educazione nell’ambito della prote- zione e della promozione delle espressioni culturali, considerando l’importanza della vitalità delle culture per tutti gli esseri umani, incluse le persone appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni autoctone, espressa nella loro libertà di creare, diffondere e distribuire le loro espressioni cultu- rali tradizionali e di accedervi, allo scopo di favorire il loro sviluppo, sottolineando il ruolo essenziale dell’interazione e della creatività culturale, che alimentano e rigenerano le espressioni culturali e consolidano il ruolo di coloro che operano a favore dello sviluppo culturale allo scopo di far progredire l’intera società, riconoscendo l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le perso- ne che partecipano alla creatività culturale, convinta che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una doppia natura, econo- mica e culturale, in quanto portatori d’identità, di valori e di significato e non devo- no quindi essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale, constatando che i processi di globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se hanno contribuito a stabilire condizioni inedite capaci di consolidare l’interazione interculturale, rappresentano anche una sfida per la diversità culturale, segnatamente nell’ambito dei rischi di squilibrio fra Paesi ricchi e Paesi poveri. consapevole del mandato specifico attribuito all’UNESCO, di garantire il rispetto della diversità culturale e di raccomandare gli accordi internazionali che ritiene utili per facilitare la libera circolazione delle idee nelle parole e nelle immagini, riferendosi alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall’UNESCO riguardanti la diversità culturale e l’esercizio dei diritti culturali, in particolar modo la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001, adotta la presente Convenzione il 20 ottobre 2005:

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I. Scopi e principi fondamentali

Art. 1 Scopi Gli scopi della presente Convenzione sono di: a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali; b) creare le condizioni che permettano alle culture di prosperare e interagire liberamente, in modo da arricchirsi reciprocamente; c) promuovere il dialogo interculturale, al fine di garantire a livello internazio- nale scambi culturali più intensi ed equilibrati, favorendo così il rispetto interculturale e una cultura della pace; d) stimolare l’interculturalità allo scopo di potenziare l’interazione culturale e di costruire un ponte tra i popoli; e) promuovere il rispetto per la diversità delle espressioni culturali e la presa di coscienza del suo valore a livello locale, nazionale e internazionale; f) riaffermare l’importanza della connessione tra cultura e sviluppo per tutti i Paesi, segnatamente per i Paesi in via di sviluppo, e sostenere le misure nazionali e internazionali volte a evidenziare il valore capitale di questo nesso; g) riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali quali portatori d’identità, di valori e di significato; h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e applicare politiche e misure che ritengono adeguate in materia di protezione e di pro- mozione della diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio; i) consolidare la cooperazione e la solidarietà internazionali che poggiano sullo spirito di partenariato, segnatamente allo scopo di accrescere le capacità dei Paesi in via di sviluppo nel proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

Art. 2 Principi fondamentali

1. Principio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

La protezione e la promozione della diversità culturale presuppongono il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, d’informa- zione e di comunicazione nonché la possibilità degli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere invocate al fine di pregiudicare le libertà fondamentali e i diritti umani, sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o dal diritto internazionale, oppure di limitarne la portata.

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2. Principio di sovranità

In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite3 e ai principi del diritto internaziona- le, gli Stati possono far valere il loro diritto sovrano per adottare misure e politiche volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

3. Principio dell’uguale dignità e del rispetto di tutte le culture

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento del principio di uguale dignità e del rispetto di tutte le culture, inclu- se quelle delle persone appartenenti alle minoranze e alle popolazioni autoctone.

4. Principio di solidarietà e di cooperazione internazionali

La cooperazione e la solidarietà internazionali dovrebbero consentire a tutti i Paesi, e in particolar modo ai Paesi in via di sviluppo, di istituire e ottimizzare gli strumenti necessari alla loro espressione culturale, incluse le rispettive industrie culturali nascenti o consolidate, a livello locale, nazionale e internazionale. 5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo Considerato che la cultura rappresenta un settore essenziale dello sviluppo, gli aspetti culturali ed economici dello sviluppo assumono pari importanza. Gli indivi- dui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di usufruirne.

6. Principio di sviluppo sostenibile

La diversità culturale rappresenta un patrimonio sostanziale per gli individui e le società. Lo sviluppo sostenibile, di cui beneficiano le generazioni presenti e future, presuppone la protezione, la promozione e il mantenimento della diversità culturale.

7. Principio di accesso equo

L’accesso equo a un ventaglio ampio ed eterogeneo di espressioni culturali prove- nienti dal mondo intero e l’accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffu- sione costituiscono elementi importanti per valorizzare la diversità culturale e incen- tivare la comprensione reciproca.

8. Principio di apertura e di equilibrio

Quando gli Stati adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni cultu- rali, dovrebbero provvedere anche a promuovere adeguatamente l’apertura ad altre culture umane e assicurarsi che le misure in questione rispettino gli obiettivi della presente Convenzione.

3 RS 0.120

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II. Campo d’applicazione

Art. 3 Campo d’applicazione La presente Convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti contraenti nell’ambito della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali.

III. Definizioni

Art. 4 Definizioni Ai fini della presente Convenzione s’intende quanto segue:

1. Diversità culturale

«Diversità culturale» rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono. Queste espressioni culturali vengono tramandate all’interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro. La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale dell’umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati.

2. Contenuto culturale

«Contenuto culturale» rimanda al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali generati dalle identità culturali o che ne rappresentano le espressioni.

3. Espressioni culturali

Per «espressioni culturali» s’intendono le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società.

4. Attività, beni e servizi culturali

Con «attività, beni e servizi culturali» si fa riferimento ad attività, a beni e a servizi che, dal punto di vista della loro qualità, del loro utilizzo e della loro finalità specifi- ci, raffigurano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale loro attribuito. Le attività culturali possono essere fini a se stesse oppure contribuire alla produzione di beni e di servizi culturali.

5. Industrie culturali

Per «industrie culturali» s’intendono le industrie che producono e distribuiscono beni o servizi culturali come definiti al paragrafo 4 del presente articolo.

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6. Politiche e misure culturali

«Politiche e misure culturali» rimanda alle politiche e alle misure riguardanti la cultura a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, indipendentemente dal fatto che si focalizzino sulla cultura in quanto tale o siano destinate a influenzare direttamente le espressioni culturali degli individui, dei gruppi e delle società, inclu- se la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, di beni e di servizi culturali nonché l’accesso a questi ultimi.

7. Protezione

«Protezione» significa l’adozione di misure volte a preservare, salvaguardare e valorizzare la diversità delle espressioni culturali. «Proteggere» significa adottare tali misure.

8. Interculturalità

«Interculturalità» rimanda all’esistenza e all’interazione equa tra culture diverse nonché alla possibilità di produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialo- go e il rispetto reciproco.

IV. Diritti e obblighi delle Parti contraenti

Art. 5 Regola generale riguardante i diritti e gli obblighi 1. In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite4, ai principi del diritto internazio- nale e agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, le Parti contraenti riaffermano il loro diritto sovrano di formulare e attuare politiche culturali proprie e di adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e a consolidare la cooperazione internazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione. 2. Nel momento in cui una Parte contraente adotta una determinata politica e prende misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio deve accertarsi che queste politiche e misure siano compatibili con le disposizioni sancite dalla presente Convenzione.

Art. 6 Diritti delle Parti contraenti a livello nazionale 1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali, come descritte all’articolo 4 paragrafo 6, e in considerazione delle circostanze ed esigenze intrinseche, le Parti contraenti possono adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

2. Queste misure possono includere:

a) misure regolamentari che mirano a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali;

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b) misure che permettono l’integrazione adeguata delle attività, dei beni e dei servizi culturali nazionali nell’insieme delle attività, dei beni e dei servizi culturali esistenti sul proprio territorio nelle fasi di creazione, produzione, diffusione, distribuzione e utilizzo, comprese le misure concernenti la lin- gua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati; c) misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali autonome e alle attivi- tà del settore informale un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffu- sione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali; d) misure volte a concedere aiuti finanziari pubblici; e) misure volte a incentivare gli organismi senza scopo di lucro, istituzioni pubbliche e private nonché artisti e altri operatori culturali nell’elaborazione e nella promozione del libero scambio e della libera circolazione di idee, di espressioni culturali e di attività, beni e servizi culturali nonché a stimolare la creazione e lo spirito d’impresa nelle loro attività; f) misure che mirano a stabilire e a sostenere in modo adeguato le istituzioni del servizio pubblico; g) misure volte a promuovere e sostenere gli artisti e tutte le altre persone impegnate nella creazione di espressioni culturali; h) misure volte a promuovere la diversità dei media, anche nell’ambito del ser- vizio pubblico della radiodiffusione.

Art. 7 Misure destinate a promuovere le espressioni culturali 1. Le Parti contraenti s’impegnano a creare sul proprio territorio un ambiente che stimoli individui e gruppi sociali: a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali e ad accedervi, tenendo in debita considerazione le condizioni e le esigenze spe- cifiche delle donne e dei vari gruppi sociali, incluse le persone appartenenti alle minoranze e le popolazioni autoctone; b) ad avere accesso a espressioni culturali diverse provenienti dal proprio terri- torio o da altri Paesi.

2. Le Parti contraenti s’impegnano inoltre a riconoscere l’importante contributo

fornito da artisti e da altre persone impegnate nei processi creativi, da comunità culturali e da organizzazioni che li sostengono nella loro attività nonché il loro ruolo centrale che consiste nell’alimentare la diversità delle espressioni culturali.

Art. 8 Misure volte a proteggere le espressioni culturali 1. Senza pregiudicare le disposizioni sancite dagli articoli 5 e 6, le Parti contraenti possono individuare sul proprio territorio l’esistenza di situazioni particolari che espongono le espressioni culturali al rischio di estinzione, a una grave minaccia o che rendano necessaria in qualche modo una salvaguardia urgente.

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2. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti possono ricorrere a qualsiasi misura adeguata per proteggere e preservare le espres- sioni culturali nelle situazioni descritte al paragrafo 1.

3. Le Parti contraenti rendono conto al Comitato intergovernativo contemplato

all’articolo 23 in merito alle misure adottate per fronteggiare le esigenze del caso. Il Comitato può quindi formulare raccomandazioni adeguate al riguardo.

Art. 9 Scambio d’informazioni e trasparenza Le Parti contraenti: a) forniscono, mediante un rapporto quadriennale all’attenzione dell’UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sia sul proprio territorio che a livello internazionale; b) designano un punto di contatto incaricato dello scambio d’informazioni in relazione alla presente Convenzione; c) condividono e scambiano informazioni riguardanti la protezione e la promo- zione della diversità delle espressioni culturali.

Art. 10 Educazione e sensibilizzazione del pubblico Le Parti contraenti: a) favoriscono e sviluppano la consapevolezza dell’importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, segnatamente attraverso programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico; b) collaborano con le altre Parti contraenti e organizzazioni internazionali e regionali per conseguire l’obiettivo del presente articolo; c) s’impegnano a sostenere la creatività e a consolidare le capacità di produzio- ne attraverso l’elaborazione di programmi di educazione, di formazione e di scambio nel settore delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero esse- re attuate in modo tale da non avere un impatto negativo sulle forme di pro- duzione tradizionali.

Art. 11 Partecipazione della società civile Le Parti contraenti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti contraenti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile nei loro sforzi volti a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

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Art. 12 Promozione della cooperazione internazionale Le Parti contraenti s’impegnano a consolidare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale allo scopo di creare condizioni propizie alla promozione della diver- sità delle espressioni culturali. L’accento viene posto soprattutto sulle situazioni contemplate agli articoli 8 e 17, in vista di: a) facilitare il dialogo sulla politica culturale tra le Parti; b) rafforzare le capacità strategiche e gestionali del settore pubblico nelle isti- tuzioni culturali pubbliche mediante scambi culturali professionali e inter- nazionali nonché la condivisione delle pratiche più efficaci; c) consolidare i partenariati con la società civile, le organizzazioni non gover- native e il settore privato nonché tra queste entità al fine di favorire e pro- muovere la diversità delle espressioni culturali; d) promuovere l’impiego di nuove tecnologie e sostenere i partenariati allo scopo di rafforzare la condivisione d’informazioni e la comprensione cultu- rale nonché di favorire la diversità delle espressioni culturali; e) sostenere la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.

Art. 13 Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile Le Parti contraenti s’impegnano a integrare la cultura nelle loro politiche di sviluppo a tutti i livelli, in vista di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile, favo- rendo in questo modo gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diver- sità delle espressioni culturali.

Art. 14 Cooperazione allo sviluppo Le Parti contraenti s’impegnano a sostenere una cooperazione allo sviluppo sosteni- bile e a ridurre la povertà, tenendo particolarmente conto delle esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo, in vista di favorire il delinearsi di un settore culturale dinamico, adottando tra l’altro le misure seguenti: a) consolidare le industrie culturali nei Paesi in via di sviluppo: i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione cultu- rali nei Paesi in via di sviluppo, ii) agevolando l’accesso più ampio delle loro attività, dei loro beni e dei loro servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti di distribuzione internazionali, iii) permettendo il sorgere di mercati locali e regionali duraturi, iv) adottando, per quanto possibile, misure adeguate nei Paesi sviluppati in vista di agevolare l’accesso al loro territorio delle attività, dei beni e dei servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo, v) sostenendo il lavoro creativo e facilitando nella misura del possibile la mobilità degli artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo, vi) sostenendo una collaborazione adeguata tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, segnatamente nel settore musicale e cinematografico,

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b) rafforzare le capacità mediante lo scambio d’informazioni, di esperienze e di perizie, nonché attraverso la creazione di risorse umane nel settore pubblico e privato dei Paesi in via di sviluppo, segnatamente nell’ambito delle capaci- tà strategiche e gestionali, dell’elaborazione e dell’attuazione di politiche, della promozione e della distribuzione delle espressioni culturali, dello svi- luppo di medie, piccole e microimprese, dell’impiego tecnologico nonché dello sviluppo e del trasferimento di competenze; c) trasferire tecnologie e sapere attraverso l’attuazione di misure d’incitamento adeguate, segnatamente nell’ambito delle industrie e imprese culturali; d) garantire un sostegno finanziario mediante i) l’istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale in con- formità all’articolo 18, ii) l’attribuzione di un aiuto pubblico allo sviluppo in base alle esigenze, compresa un’assistenza tecnica volta a stimolare e a sostenere la creati- vità, iii) altre forme di sostegno economico, quali prestiti con tassi d’interesse contenuti, sussidi e altri meccanismi di finanziamento.

Art. 15 Modalità di collaborazione Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo dei partenariati tra il settore pubblico e privato e le organizzazioni senza scopo di lucro così come al loro interno, al fine di cooperare con i Paesi in via di sviluppo e rafforzare la loro capacità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. In risposta ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, questi partenariati innovatori porranno l’accento sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche nonché sugli scambi d’attività, di beni e di servizi culturali.

Art. 16 Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo I Paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo, accor- dando, mediante strutture istituzionali e giuridiche appropriate, un trattamento preferenziale ai loro artisti e ad altri operatori culturali nonché ai loro beni e servizi culturali.

Art. 17 Cooperazione internazionale nelle situazioni di grave minaccia contro le espressioni culturali Le Parti contraenti collaborano per assistersi reciprocamente, prestando particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo nei casi menzionati all’articolo 8.

Art. 18 Fondo internazionale per la diversità culturale 1. Viene istituito un Fondo internazionale per la diversità culturale, denominato qui di seguito «Fondo».

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2. Il Fondo è costituito da capitali depositati conformemente al Regolamento finan- ziario dell’UNESCO.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

a) contributi volontari delle Parti contraenti; b) fondi assegnati a questo scopo dalla Conferenza generale dell’UNESCO; c) versamenti, eventuali donazioni o lasciti di altri Stati, organizzazioni e pro- grammi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali e organismi pubblici o privati o persone private; d) interessi dovuti sulle risorse del Fondo; e) collette e introiti delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo; f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo. 4. L’utilizzazione delle risorse del Fondo viene decisa dal Comitato intergovernati- vo sulla base delle indicazioni della Conferenza delle Parti contraenti contemplata all’articolo 22. 5. Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a scopo generale o specifico in relazione con determinati progetti, a condizione che abbia approvato questi progetti. 6. I contributi per il Fondo non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o ad altro che sia incompatibile con gli obiettivi della presente Convenzione. 7. Le Parti contraenti s’impegnano a versare regolarmente contributi volontari per l’attuazione della presente Convenzione.

Art. 19 Scambio, analisi e diffusione delle informazioni 1. Le Parti contraenti si accordano per scambiare le informazioni e la valutazione relative alla raccolta dei dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressio- ni culturali nonché le esperienze più significative per la protezione e la promozione di quest’ultima.

2. Grazie ai meccanismi esistenti in seno al Segretariato, l’UNESCO facilita la

raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni, statistiche ed esperienze più signi- ficative in materia.

3. Inoltre l’UNESCO costituisce e aggiorna una banca dati riguardante i diversi

settori e organismi governativi, privati e senza scopo di lucro, operanti nel campo delle espressioni culturali. 4. Per facilitare la raccolta dei dati, l’UNESCO accorda particolare attenzione al consolidamento delle capacità e delle conoscenze specialistiche delle Parti contraenti che formulano la richiesta di assistenza in materia. 5. La raccolta delle informazioni definite nel presente articolo completa l’informa- zione a cui mirano le disposizioni dell’articolo 9.

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V. Relazioni con gli altri strumenti

Art. 20 Relazioni con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione 1. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di soddisfare in buona fede i loro obblighi in virtù della presente Convenzione e di tutti gli altri trattati di cui sono parte. Senza quindi subordinare la presente Convenzione agli altri trattati, a) esse promuovono il sostegno reciproco tra la presente Convenzione e gli altri trattati a cui hanno aderito; e b) quando interpretano e applicano gli altri trattati a cui hanno aderito o quando sottoscrivono altri obblighi internazionali, le Parti contraenti tengono conto delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

2. Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come una

modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti contraenti a titolo di altri trattati a cui hanno aderito.

Art. 21 Concertazione e coordinazione internazionali Le Parti contraenti s’impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali. A questo scopo le Parti contraenti si con- sultano, se necessario, tenendo conto di questi obiettivi e di questi principi.

VI. Organi della Convenzione

Art. 22 Conferenza delle Parti contraenti 1. È costituita una Conferenza delle Parti contraenti quale organo plenario e supre- mo della presente Convenzione. 2. La Conferenza delle Parti contraenti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile nel quadro della Conferenza generale dell’UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se lo decide o se una domanda viene indirizzata al Comitato intergovernativo da almeno un terzo delle Parti contraenti.

3. La Conferenza delle Parti contraenti adotta il suo regolamento interno.

4. Le funzioni della Conferenza delle Parti contraenti consistono, tra l’altro:

a) nell’eleggere i membri del Comitato intergovernativo; b) nel ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti contraenti della presente Convenzione trasmessi dal Comitato intergovernativo; c) nell’approvare le direttive operazionali elaborate, su sua richiesta, dal Comi- tato intergovernativo; d) nel prendere qualsiasi altra misura che ritiene necessaria per promuovere gli obiettivi della presente Convenzione.

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Art. 23 Comitato intergovernativo

1. Un Comitato intergovernativo è istituito presso l’UNESCO per proteggere e

promuovere la diversità delle espressioni culturali, qui di seguito denominato «Comitato intergovernativo». Esso è composto da rappresentanti di 18 Paesi che hanno aderito alla Convenzione ed è eletto per quattro anni dalla Conferenza delle Parti contraenti non appena la presente Convenzione entrerà in vigore conforme- mente all’articolo 29.

2. Il Comitato intergovernativo si riunisce una volta all’anno.

3. Il Comitato intergovernativo funziona sotto l’autorità della Conferenza delle Parti contraenti, conformemente alle sue direttive, e gli rende conto del suo operato.

4. Il numero dei membri del Comitato intergovernativo verrà aumentato a 24 dal

momento in cui il numero delle Parti contraenti della Convenzione raggiungerà 50. 5. L’elezione dei membri del Comitato intergovernativo si basa sui principi della ripartizione geografica equa e della rotazione.

6. Senza pregiudicare le altre competenze che gli sono conferite dalla presente

Convenzione, le funzioni del Comitato intergovernativo sono le seguenti: a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, incoraggiare e garanti- re il controllo della sua attuazione; b) preparare e sottoporre all’approvazione della Conferenza delle Parti contra- enti, su sua richiesta, direttive operazionali riguardanti l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni della Convenzione; c) trasmettere alla Conferenza delle Parti contraenti i rapporti delle Parti della Convenzione, corredati dalle sue osservazioni e da un riassunto del loro con- tenuto; d) fare raccomandazioni appropriate riguardo alle situazioni denunciate dalle Parti contraenti della Convenzione, conformemente alle disposizioni perti- nenti della Convenzione, in particolare l’articolo 8; e) stabilire procedure e altri meccanismi di consultazione per promuovere gli obiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali; f) adempiere qualsiasi altro compito che gli può essere affidato dalla Confe- renza delle Parti contraenti.

7. Conformemente al suo Regolamento interno, il Comitato intergovernativo può

invitare in qualsiasi momento organismi pubblici o privati così come persone fisiche a partecipare alle sue sedute per poterli consultare su questioni specifiche. 8. Il Comitato intergovernativo stabilisce e sottopone il suo Regolamento interno all’approvazione della Conferenza delle Parti contraenti.

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Art. 24 Segretariato dell’UNESCO

1. Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato dell’UNESCO.

2. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti contraenti e del Comitato intergovernativo nonché il progetto di ordine del giorno delle loro riunioni, contribuisce all’applicazione delle loro decisioni e ne fa rapporto.

VII. Disposizioni finali

Art. 25 Soluzione delle controversie

1. In caso di controversie tra le Parti contraenti della presente Convenzione

sull’interpretazione o sull’applicazione della Convenzione, le Parti contraenti cerca- no una soluzione mediante negoziazioni. 2. Se le Parti contraenti interessate non riescono a giungere a un accordo mediante negoziazioni, hanno la possibilità di ricorrere di comune accordo ai buoni uffici o richiedere la mediazione da parte di terzi. 3. Se non si è proceduto ai buoni uffici o alla mediazione o se le controversie non hanno potuto essere risolte mediante negoziazioni, buoni uffici o mediazione, una Parte contraente può ricorrere alla conciliazione, conformemente alla procedura allegata alla presente Convenzione. Le Parti contraenti esaminano in buona fede la proposta di risoluzione delle controversie della Commissione di conciliazione.

4. Le Parti contraenti possono, al momento della ratifica, dell’accettazione,

dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che non riconoscono la procedura di conciliazione summenzionata. La Parte contraente che ha fatto tale dichiarazione, può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 26 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri 1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione, all’approva- zione o all’adesione degli Stati membri dell’UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 27 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati non membri

dell’UNESCO, ma membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’Orga- nizzazione.

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2. La presente Convenzione è aperta anche all’adesione dei territori che beneficiano di un’autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la com- petenza di concludere trattati in questi ambiti. 3. Le seguenti disposizioni si applicano alle organizzazioni d’integrazione economi- ca regionale: a) la presente Convenzione è aperta anche all’adesione di organizzazioni d’integrazione economica regionale, che, fatti salvi i paragrafi seguenti, sono legate a tutti gli effetti dalle disposizioni della Convenzione allo stesso titolo degli Stati parte; b) se uno o diversi Stati membri di una tale organizzazione sono anche Parti contraenti della presente Convenzione, questa organizzazione e questo o questi Stati membri definiscono le loro responsabilità nell’ambito dell’esecuzione dei loro obblighi in virtù della presente Convenzione. Que- sta ripartizione delle responsabilità viene applicata una volta terminata la procedura di notifica descritta alla lettera (c). L’organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati a esercitare in concorrenza i diritti derivanti dalla presente Convenzione. Inoltre, nei campi di loro competenza, le organizza- zioni d’integrazione economica dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro e vice- versa; c) un’organizzazione d’integrazione economica regionale e il suo Stato o i suoi Stati membri che hanno convenuto una ripartizione delle responsabilità come previsto dalla lettera (b) informano le Parti contraenti della ripartizione proposta come segue: i) nel suo strumento di adesione, questa organizzazione indica in modo preciso la ripartizione delle responsabilità per quanto riguarda le que- stioni trattate dalla Convenzione; ii) in caso di un’ulteriore modifica delle rispettive responsabilità, l’orga- nizzazione d’integrazione economica regionale informa il depositario delle proposte di modifica di queste responsabilità; dal canto suo il

depositario ne informa le Parti contraenti; d) si presume che gli Stati membri di un’organizzazione d’integrazione econo- mica regionale che diventano Parti contraenti della Convenzione siano com- petenti in tutti gli ambiti che non sono oggetto di un trasferimento di compe- tenza all’organizzazione espressamente dichiarata o segnalata al depositario; e) per «organizzazione d’integrazione economica regionale» s’intende un’orga- nizzazione costituita da Stati sovrani membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, a cui questi Stati hanno trasferito la loro competenza nei contesti previsti dalla presente Con-

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venzione e che, secondo le sue procedure interne, è stata debitamente auto- rizzata a diventarne Parte. 4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 28 Punto di contatto Quando diventano Parti della presente Convenzione, le Parti contraenti designano il punto di contatto di cui all’articolo 9.

Art. 29 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati o le organizzazioni regionali d’integrazione economica che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altra Parte contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approva- zione o adesione. 2. Ai sensi del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un’organiz- zazione d’integrazione economica regionale deve essere considerato come se venisse ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri dell’organizzazione in questione.

Art. 30 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari Riconoscendo che gli accordi internazionali legano anche le Parti contraenti indi- pendentemente dai loro sistemi costituzionali, le seguenti disposizioni si applicano alle Parti contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario: a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attua- zione dipende dalla competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi delle Parti contra- enti che non sono Stati federali; b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attua- zione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, con- tee, province o cantoni, che non sono tenute, in virtù del regime costituzio- nale della federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà, se necessario, le autorità competenti delle unità costitutive quali Stati, contee, province o cantoni delle disposizioni in questione con un pare- re favorevole all’adozione.

Art. 31 Denuncia

1. Le Parti contraenti possono denunciare la presente Convenzione.

2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il

Direttore generale dell’UNESCO.

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3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denun- cia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari della Parte denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 32 Funzioni del depositario In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell’UNESCO informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri e le organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 27 nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionati agli articoli 26 e 27 e delle denunce previste dall’articolo 31.

Art. 33 Emendamenti

1. Tutte le Parti contraenti possono proporre emendamenti alla presente Conven-

zione mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale. Il Diret- tore generale trasmetterà questa comunicazione a tutte le Parti contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà delle Parti contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenterà questa proposta alla sessione successiva della Conferenza delle Parti contraenti, per discussione ed eventuale adozione. 2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti con- traenti presenti e votanti. 3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione saranno sottoposti alle Parti contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Per le Parti contraenti che li avranno ratificati, accettati, approvati o vi avranno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entreranno in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi delle Parti contraenti. Successivamente, per ogni Parte contraente che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, tale emendamento entrerà in vigore tre mesi dopo che la Parte contraente avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all’articolo 23 riguardanti il numero dei membri del Comitato intergovernativo. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato o un’organizzazione d’integrazione economica regionale ai sensi

dell’articolo 27 che diventa Parte contraente della presente Convenzione dopo l’entrata in vigore degli emendamenti, in conformità al paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un’intenzione diversa, è considerato: a) Parte contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e b) Parte contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Parte non vincolata da tali emendamenti.

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Art. 34 Testi facenti fede La presente Convenzione è stata redatta in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 35 Registrazione In conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5, la presente Con- venzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.

(seguono le firme)

5 RS 0.120

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Allegato

Procedura di conciliazione

Art. 1 Commissione di conciliazione Una Commissione di conciliazione viene istituita dietro richiesta di una delle Parti contraenti alla controversia. A meno che le Parti contraenti non decidano diversa- mente, la Commissione si compone di cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata e un presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

Art. 2 Membri della Commissione Nelle controversie che coinvolgono più di due Parti contraenti, le Parti contraenti aventi lo stesso interesse nominano i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti contraenti hanno interessi diversi o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, esse nominano i loro membri separata- mente.

Art. 3 Nomina Se le Parti contraenti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Direttore generale dell’UNESCO, se richiesto in tal senso dalla Parte contraente che ha presentato la domanda, procederà a queste nomine entro un’ulteriore scadenza di due mesi.

Art. 4 Presidente della Commissione Se il presidente della Commissione di conciliazione non è stato scelto entro due mesi dalla nomina dell’ultimo membro della Commissione, il Direttore generale, se richiesto in tal senso da una Parte contraente, designa un presidente entro un’ulte- riore scadenza di due mesi.

Art. 5 Decisioni La Commissione di conciliazione adotta le sue decisioni alla maggioranza dei voti espressi dai suoi membri. Essa determina la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non convengano diversamente. Essa formula una proposta per la risolu- zione della controversia che le Parti contraenti esamineranno in buona fede.

Art. 6 Disaccordi Nel caso di disaccordi riguardanti la competenza della Commissione di concilia- zione, spetta alla Commissione stessa decidere in merito.

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Campo d’applicazione l’11 settembre 20086 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 17 novembre 2006 A 18 marzo 2007 Andorra 6 febbraio 2007 A 6 maggio 2007 Argentina* 7 maggio 2008 7 agosto 2008 Armenia 27 febbraio 2007 A 27 maggio 2007 Austria 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Bangladesh 31 maggio 2007 31 agosto 2007 Bielorussia 6 settembre 2006 18 marzo 2007 Benin 20 dicembre 2007 20 marzo 2008 Bolivia 4 agosto 2006 18 marzo 2007 Brasile 16 gennaio 2007 16 aprile 2007 Bulgaria 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Burkina Faso 15 settembre 2006 18 marzo 2007 Cambogia 19 settembre 2007 A 19 dicembre 2007 Camerun 22 novembre 2006 A 18 marzo 2007 Canada 28 novembre 2005 18 marzo 2007 Ciad 17 giugno 2008 17 settembre 2008 Cile* 13 marzo 2007 13 giugno 2007 Cina 30 gennaio 2007 30 aprile 2007 Hong Kong 30 gennaio 2007 30 aprile 2007 Macao 30 gennaio 2007 30 aprile 2007 Cipro 19 dicembre 2006 19 marzo 2007 Comunità europea (CE/UE/CEE)* 18 dicembre 2006 A 18 marzo 2007 Costa d’Avorio 16 aprile 2007 16 luglio 2007 Croazia 31 agosto 2006 18 marzo 2007 Cuba 29 maggio 2007 29 agosto 2007 Danimarca 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Ecuador 8 novembre 2006 A 18 marzo 2007 Egitto 23 agosto 2007 23 novembre 2007 Estonia 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Finlandia 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Francia 18 dicembre 2006 A 18 marzo 2007 Gabon 15 maggio 2007 15 agosto 2007 Georgia 1° luglio 2008 1° ottobre 2008 Germania 12 marzo 2007 18 marzo 2007 Giamaica 4 maggio 2007 4 agosto 2007 Gibuti 9 agosto 2006 18 marzo 2007 Giordania 16 febbraio 2007 16 maggio 2007 Grecia 3 gennaio 2007 3 aprile 2007 Guatemala 25 ottobre 2006 18 marzo 2007 Guinea 20 febbraio 2008 20 maggio 2008

6 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

India 15 dicembre 2006 18 marzo 2007 Irlanda 22 dicembre 2006 22 marzo 2007 Islanda 1° febbraio 2007 1° maggio 2007 Italia 19 febbraio 2007 19 maggio 2007 Kenya 24 ottobre 2007 24 gennaio 2008 Kuwait 3 agosto 2007 A 3 novembre 2007 Laos 5 novembre 2007 A 5 febbraio 2008 Lettonia 6 luglio 2007 A 6 ottobre 2007 Lituania 18 dicembre 2006 A 18 marzo 2007 Lussemburgo 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Macedonia 22 maggio 2007 22 agosto 2007 Madagascar 11 settembre 2006 18 marzo 2007 Mali 9 novembre 2006 18 marzo 2007 Malta 18 dicembre 2006 A 18 marzo 2007 Maurizio 29 marzo 2006 18 marzo 2007 Messico* 5 luglio 2006 18 marzo 2007 Moldova 5 ottobre 2006 18 marzo 2007 Monaco 31 luglio 2006 18 marzo 2007 Mongolia 15 ottobre 2007 A 15 gennaio 2008 Montenegro 24 giugno 2008 24 settembre 2008 Mozambico 18 ottobre 2007 18 gennaio 2008 Namibia 29 novembre 2006 18 marzo 2007 Niger 14 marzo 2007 14 giugno 2007 Nigeria 21 gennaio 2008 21 aprile 2008 Norvegia 17 gennaio 2007 17 aprile 2007 Nuova Zelanda* a 5 ottobre 2007 A 5 gennaio 2008 Oman 16 marzo 2007 16 giugno 2007 Panama 22 gennaio 2007 22 aprile 2007 Paraguay 30 ottobre 2007 30 gennaio 2008 Perù 16 ottobre 2006 A 18 marzo 2007 Polonia 17 agosto 2007 A 17 novembre 2007 Portogallo 16 marzo 2007 16 giugno 2007 Regno Unito 7 dicembre 2008 7 marzo 2008 Romania 20 luglio 2006 A 18 marzo 2007 Santa Lucia 1° febbraio 2007 1° maggio 2007 Seicelle 20 giugno 2008 20 settembre 2008 Senegal 7 novembre 2006 18 marzo 2007 Siria 5 febbraio 2008 A 5 maggio 2008 Slovacchia 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Slovenia 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Spagna 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Sudafrica 21 dicembre 2006 21 marzo 2007 Sudan 19 giugno 2008 19 settembre 2008 Svezia 18 dicembre 2006 18 marzo 2007 Svizzera 16 luglio 2008 16 ottobre 2008

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Tagikistan 24 ottobre 2007 24 gennaio 2008 Togo 5 settembre 2006 18 marzo 2007 Tunisia 15 febbraio 2007 15 maggio 2007 Ungheria 9 maggio 2008 9 agosto 2008 Uruguay 18 gennaio 2007 18 aprile 2007 Vietnam* 7 agosto 2007 7 novembre 2007 Zimbabwe 15 maggio 2008 15 agosto 2008 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): http://portal.unesco.org (vedi «textes normatifs») oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali,

3003 Berna.

a La convenzione non vale per Tokelau.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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