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AS 2008 6001

Ordinanza sugli impianti a fune

Ordinanza sugli impianti a fune (OIFT)

Modifica del 26 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune è modificata come segue:

Art. 59 cpv. 2 2 Presso le imprese di trasporto a fune essa può svolgere controlli concernenti la costruzione e l’esercizio ed eseguire audit; può inoltre chiedere, in casi fondati, prove e perizie, e può eseguire direttamente controlli per campionatura.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 743.011

2007-1126 6001

Ordinanza sugli impianti a fune RU 2008

6002

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