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AS 2009 1297

Decreto federale che approva l'Accordo bilaterale con la CE e i suoi Stati membri sulla lotta contro la frode

Decreto federale che approva l’Accordo bilaterale con la CE e i suoi Stati membri sulla lotta contro la frode

del 17 dicembre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta:

Art. 1

1 L’Accordo di cooperazione del 26 ottobre 20043 fra la Confederazione Svizzera,

da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 31 marzo 2005.4

1° aprile 2005 Cancelleria federale

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