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AS 2009 1325

Decisione n. 1/2008 della Commissione mista CE-AELS che modifica le appendici I, II e III della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 1/2008 del Comitato congiunto CE-AELS che modifica le appendici I, II e III della Convenzione

Accettata il 16 giugno 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2008

Testo originale Il Comitato congiunto, vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e c), considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione n. 4/2005 del Comitato congiunto CE-AELS sul transito comune, del 15 agosto 20052, che modifica la Convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (la «Convenzione»), a decorrere dal 1° luglio 2005 gli operatori economici dovrebbero utilizzare il sistema di transito comune informatizzato per presentare dichiarazioni di transito con un periodo transi- torio che consente di presentare alle autorità competenti le dichiarazioni di transito per iscritto fino al 31 dicembre 2006. (2) In procedura normale le dichiarazioni di transito sono presentate mediante tecnologie di trattamento dei dati anziché per iscritto e i dati di transito sono scam- biati fra le autorità competenti mediante tecnologie dell’informazione e reti informa- tiche. (3) Le disposizioni per il regime comune di transito devono essere adattate alle modalità di applicazione della procedura che utilizza tecniche elettroniche di tratta- mento dei dati. (4) I viaggiatori che non possono accedere direttamente al sistema di transito infor- matizzato doganale dovrebbero poter presentare, in procedura normale, alle autorità competenti una dichiarazione di transito per iscritto. I dati di transito dovrebbero poi essere scambiati fra le autorità competenti mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche.

1 RS 0.631.242.04 La Conv. del 20 mag. 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Conv. il 1° lug. 1996. A seguito dell’adesione all’Unione europea, dal 1° mag. 2004 questi quattro paesi non sono più parti contraenti autonome della Conv. 2 RU 2005 4855

2008-2523 1325

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2008 RU 2009

(5) È opportuno prevedere una procedura di riserva basata sull’utilizzazione di una dichiarazione di transito per iscritto, al fine di consentire agli operatori di effettuare le operazioni di transito quando il sistema di transito informatizzato doganale o il sistema informatico dell’obbligato principale, compreso lo speditore autorizzato, non funzionano oppure in caso di indisponibilità delle reti di comunicazione. (6) Dato che le dichiarazioni di transito informatizzato costituiscono la procedura normale e le dichiarazioni di transito per iscritto rappresentano in via di principio la procedura di riserva, è opportuno modificare il contenuto e l’ordine degli allegati della Convenzione relativi a tali procedure. Inoltre, a fini di semplificazione, gli allegati della Convenzione relativi ai modelli del documento amministrativo unico e alla loro utilizzazione dovrebbero essere soppressi e sostituiti da riferimenti alla Convenzione del 20 maggio 19873 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (la «Convenzione DAU»). Questo consentirebbe, nel caso di modi- fiche successive future della Convenzione DAU, di evitare modifiche conseguenti della Convenzione. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la Convenzione, decide:

Art. 1 La Convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

1. l’articolo 11, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L’ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nei dati della dichiarazione o nei documenti complementari permette la loro identificazione.»; 2. All’articolo 12, paragrafo 1, i termini «all’esemplare n. 4» sono sostituiti dai seguenti: «all’esemplare n. 4 o al documento di accompagnamento transito»; 3. L’appendice I è sostituita dal testo che figura nell’allegato I della presente deci- sione;

4. Gli allegati da I a V dell’appendice I sono sostituiti dal testo che figura

nell’allegato II della presente decisione; 5. L’appendice II è sostituita dal testo che figura nell’allegato III della presente decisione; 6. L’appendice III è sostituita dal testo che figura nell’allegato IV della presente decisione; 7. Gli allegati A1–A13, B1–B7, C1–C2 e D1–D6 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato V della presente decisione.

3 RS 0.631.242.03

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Art. 2

1. La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. 2. Le disposizioni della presente decisione non si applicano alle merci vincolate al regime comune di transito anteriormente alla data di applicazione della stessa. 3. Gli articoli 41, 41a, 116, 118, paragrafo 2, e 119 dell’appendice I della Conven- zione relativa ad un regime comune di transito, quale modificata dalla presente decisione, si applicano con effetto a decorrere dal 1° luglio 2009.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008

Per il Comitato congiunto: Il presidente, Robert Verrue

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Allegato I «Appendice I

Procedure di transito comune

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1

1. La presente appendice stabilisce alcune norme che disciplinano il regime di

transito comune, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3 della Convenzione. 2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente appendice si applicano alle operazioni effettuate in regime di transito comune, a prescindere dalla procedura 3. Le merci che presentano ingenti rischi di frode sono elencate nell’allegato I. Quando una disposizione della presente Convenzione fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità di tali merci supera la quantità minima corrispondente. L’allegato I viene riesami- nato almeno una volta all’anno.

Capitolo I: Campo di applicazione e definizioni

Art. 2 Campo di applicazione 1. Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni a mezzo posta (com- presi i pacchi postali) effettuate a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi derivanti da tali atti. 2. Una parte contraente può decidere di non applicare il regime di transito comune ai trasporti di merci a mezzo di condutture. Tale decisione è comunicata alla Com- missione, che ne informa gli altri Paesi.

Art. 3 Definizioni Ai fini della presente Convenzione si intende per: a) «autorità competenti»: – l’autorità doganale o qualsiasi altra autorità incaricata dell’applicazione della presente Convenzione; b) «dichiarazione di transito»: – l’atto con cui una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune;

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c) «documento di accompagnamento transito»: – il documento stampato a partire dal sistema informatizzato per accom- pagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito; d) «procedura T2»: – la procedura T2 di cui all’articolo 2 della Convenzione e identificata nella dichiarazione di transito dalla sigla «T2» o «T2F»; e) «obbligato principale»: – la persona che effettua, o a nome della quale è effettuata, una dichiara- zione di transito comune; f) «ufficio di partenza»: – l’ufficio doganale in cui è accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito comune; g) «ufficio di passaggio»: – l’ufficio doganale di entrata in una parte contraente o – l’ufficio doganale di uscita da una parte contraente, quando la spedi- zione lascia il territorio doganale di tale parte contraente durante l’operazione di transito attraverso una frontiera fra tale parte contraente e un Paese terzo; h) «ufficio di destinazione»: – l’ufficio doganale a cui le merci in regime di transito comune devono essere presentate per concludere il regime; i) «ufficio di garanzia»: – l’ufficio, determinato dalle autorità competenti di ciascun Paese, in cui è costituita una garanzia mediante fideiussione; j) «garante»: – qualsiasi terzo, persona fisica o giuridica, che si impegna per iscritto a pagare in solido con l’obbligato principale, e nei limiti dell’importo garantito, l’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere; k) «codice SA»: – il codice numerico inerente alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, sta- bilita dalla Convenzione del 14 giugno 19834; l) «obbligazione»: – i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre imposizioni applica- bili alle merci vincolate al regime di transito comune; m) «debitore»: – qualsiasi persona, fisica o giuridica, tenuta al pagamento dell’obbliga- zione;

4 RS 0.632.11

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n) «Commissione»: – la Commissione delle Comunità europee; o) «svincolo della merce»: – l’atto con cui le autorità competenti permettono la messa a disposizione di una merce ai fini previsti dal regime di transito comune; p) «persona stabilita in una parte contraente»: – nel caso di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la resi- denza normale, – nel caso di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qual- siasi persona che vi abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione; q) «procedimenti informatici»: – lo scambio con le autorità competenti di messaggi normalizzati EDI o – l’inserimento dei dati necessari all’espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatizzati delle autorità competenti; r) «EDI (Electronic Data Interchange)»: – la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute; s) «messaggio normalizzato»: – una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati; t) «dati personali»: – tutte le informazioni concernenti una persona fisica o giuridica identifi- cata o identificabile; u) «procedura di riserva»: – la procedura basata sull’utilizzo di documenti cartacei redatti per con- sentire la presentazione e il controllo della dichiarazione di transito e la verifica dell’operazione di transito quando la procedura elettronica normale non può essere attuata; v) «Convenzione DAU»: – la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Capitolo II: Procedura normale

Art. 4 1. Le formalità connesse all’applicazione della procedura T1 o T2 sono effettuate mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati alle condizioni e secondo le modalità determinate dalle autorità competenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa doganale.

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a) le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, necessari all’applicazione del regime di transito comune; b) l’insieme di dati e il modello comuni per i dati dei messaggi da scambiare nell’ambito della procedura di transito comune.

Art. 5 Campo di applicazione 1. Salvo circostanze particolari, gli scambi di informazioni fra le autorità compe- tenti descritti nella presente appendice si effettuano utilizzando tecniche elettroniche di trattamento dei dati e reti informatiche. 2. Per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 tutte le parti contraenti utilizzano la «Rete comune di comunicazione/Interfaccia comune di sistema (CCN/CSI)» della Comunità. La partecipazione finanziaria dei Paesi AELS e le questioni connesse sono concordate fra la Comunità e ciascuno dei Paesi AELS. 3. Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente capitolo non si appli- cano alle procedure semplificate di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettere f) e g).

Art. 6 Sicurezza

1. Le condizioni determinate per l’espletamento delle formalità con procedimenti

informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l’alterazione o l’accesso non autorizzato. 2. Oltre ai requisiti di sicurezza indicati al paragrafo 1, le autorità competenti defi- niscono e mantengono modalità di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell’intero sistema di transito. 3. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni operazione di inserimento, modifica e cancellazione di dati è registrata con l’indicazione della finalità del- l’operazione stessa, del momento in cui avviene e della persona che la effettua. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell’operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell’anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni.

4. Le autorità competenti verificano periodicamente la sicurezza.

5. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di

sospette violazioni della sicurezza.

Art. 7 Tutela dei dati personali 1. Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati nel quadro della presente Convenzione unicamente ai fini da essa previsti e per altre destinazioni doganali successive al regime di transito comune. Questa restrizione non impedisce tuttavia che tali dati siano utilizzati a fini di analisi di rischio durante l’operazione di transito comune nonché di indagine e di procedimento giudiziario a seguito dell’operazione stessa. In questo caso all’autorità competente che ha fornito dette informazioni viene notificato senza indugio un tale utilizzo.

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2. Le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie al fine di garan- tire, per quanto concerne il trattamento di dati personali scambiati nel quadro della presente Convenzione, una protezione dei dati personali conforme almeno ai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 19815 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie a garantire, mediante

controlli efficaci, il rispetto del presente articolo.

Capitolo III: Obblighi dell’obbligato principale, del trasportatore e del destinatario

Art. 8

1. L’obbligato principale è tenuto a:

a) presentare le merci intatte e i documenti richiesti all’ufficio di destinazione entro il termine fissato e avendo rispettato le misure d’identificazione adot- tate dalle autorità competenti; b) rispettare le altre disposizioni relative al regime di transito comune; c) fornire alle autorità competenti incaricate del controllo, su loro domanda e nei termini eventualmente fissati, tutti i documenti e le informazioni richie- sti, qualunque ne sia il supporto, nonché tutta l’assistenza necessaria. 2. Fatti salvi gli obblighi dell’obbligato principale di cui al paragrafo 1, anche il trasportatore o il destinatario delle merci che accettano le stesse sapendo che sono vincolate al regime di transito comune sono tenuti a presentare le merci intatte e i documenti richiesti all’ufficio di destinazione entro il termine fissato e avendo rispettato le misure d’identificazione adottate dalle autorità competenti.

Capitolo IV: Garanzie

Art. 9 Obbligo di garanzia 1. L’obbligato principale fornisce una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci in questione.

2. La garanzia è:

a) una garanzia isolata, relativa a una sola operazione di transito comune, oppure b) a fini di semplificazione ai sensi dell’articolo 44, una garanzia globale rela- tiva a più operazioni.

5 RS 0.235.1

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Art. 10 Costituzione della garanzia

1. La garanzia può consistere:

a) in un deposito in contanti presso l’ufficio di partenza, b) oppure in una fideiussione presso un ufficio di garanzia. 2. Le autorità competenti possono tuttavia rifiutare il tipo di garanzia proposto se questo è incompatibile con il buon funzionamento del regime.

Art. 10a Deposito in contanti Il deposito in contanti deve essere effettuato nella valuta del Paese di partenza o mediante la consegna di qualsiasi altro mezzo di pagamento accettato dalle autorità competenti di tale Paese. La garanzia sotto forma di un deposito in contanti o di un mezzo di pagamento equivalente deve essere costituita in conformità alle disposizioni del Paese di par- tenza.

Art. 10b Garante 1. Il garante deve essere stabilito nella parte contraente in cui la garanzia viene costituita ed essere ivi riconosciuto dalle autorità competenti. Il garante deve eleg- gere domicilio o designare un mandatario in ciascuna delle parti contraenti interes- sate dall’operazione di transito comune in questione. Qualora la Comunità sia una di tali parti contraenti, il garante deve eleggere domicilio o designare un mandatario in ciascuno degli Stati membri. 2. L’impegno del garante copre anche, nei limiti dell’importo garantito, gli importi dei dazi esigibili in seguito a controlli effettuati a posteriori. 3. Le autorità competenti rifiutano di accettare il garante proposto se questi non sembra, a loro parere, assicurare con certezza il pagamento, nei termini previsti e nei limiti dell’importo garantito, delle obbligazioni che potrebbero sorgere. 4. Quando la garanzia è costituita mediante fideiussione presso un ufficio di garan- zia: a) viene attribuito un «Numero di riferimento della garanzia» all’obbligato principale per l’utilizzazione della garanzia e per identificare ciascun impe- gno del garante; b) viene attribuito e comunicato all’obbligato principale un codice di accesso associato al «Numero di riferimento della garanzia».

Art. 11 Esonero dalla garanzia 1. Fatti salvi eventuali casi specifici da determinare, non occorre fornire alcuna garanzia per coprire: a) i tragitti aerei; b) i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane;

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c) i trasporti a mezzo di condutture; d) le operazioni di transito comune effettuate conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera f), punto i). 2. Ogni Paese può, per i trasporti di merci su vie navigabili diverse da quelle indi- cate al paragrafo 1, lettera b), situate sul proprio territorio, concedere l’esonero dalla prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Paesi, i provvedimenti adottati a tale scopo.

Capitolo V: Disposizioni varie

Art. 12 Statuto giuridico di documenti e constatazioni 1. Indipendentemente dal supporto, i documenti regolarmente rilasciati e le misure adottate o accettate dalle autorità competenti di un Paese hanno, negli altri Paesi, i medesimi effetti giuridici dei suddetti documenti regolarmente rilasciati e delle summenzionate misure adottate o accettate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi. 2. Le constatazioni effettuate dalle autorità competenti di un Paese in occasione dei controlli compiuti nel quadro del regime di transito comune hanno, negli altri Paesi, la medesima forza giuridica delle constatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi.

Art. 13 Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune Ciascun Paese inserisce nel sistema informatico l’elenco degli uffici doganali com- petenti per le operazioni di transito comune, indicandone il numero di identifica- zione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch’essa inserita nel sistema informatico. La Commissione comunica le informazioni a tutti i Paesi mediante il sistema infor- matico.

Art. 14 Ufficio accentratore Ciascun Paese comunica, se del caso, alla Commissione la creazione di uffici accen- tratori e le competenze attribuite a tali uffici nella gestione e nel controllo della procedura di transito comune, nonché nel ricevimento e nella trasmissione dei documenti, indicando il tipo di documenti in questione. La Commissione trasmette le informazioni agli altri Paesi.

Art. 15 Infrazioni e sanzioni I Paesi adottano le disposizioni necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e per sanzionarle in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

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Titolo II: Funzionamento del regime Capitolo I: Garanzia isolata

Art. 16 Costituzione della garanzia isolata 1. La garanzia isolata deve coprire integralmente l’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere calcolato sulla base delle aliquote più elevate, comprese quelle dei dazi all’importazione, che sarebbero applicabili nel Paese di partenza a questo genere di merci se venissero immesse in consumo. Ai fini del calcolo, le merci comunitarie trasportate nel quadro della Convenzione relativa ad un regime comune di transito sono considerate merci non comunitarie. Le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia isolata non possono tuttavia essere inferiori a un’aliquota minima, qualora tale aliquota sia indicata nella quinta colonna dell’allegato I. 2. La garanzia isolata costituita da un deposito in contanti è valida in tutte le parti contraenti ed è rimborsata dopo l’appuramento del regime. 3. La garanzia isolata a mezzo di fideiussione può basarsi sull’utilizzo di certificati di garanzia isolata dell’importo di 7000 EUR, emessi dal garante a favore delle persone che intendono agire in qualità di obbligato principale e validi in tutte le parti contraenti. Il garante risponde fino a concorrenza di 7000 EUR per certificato. 4. Quando la garanzia isolata è costituita mediante fideiussione, l’obbligato princi- pale non può modificare il codice di accesso associato al «Numero di riferimento della garanzia», tranne nel caso in cui sono applicate le disposizioni dell’allegato IV, punto 3.

Art. 17 Modalità della garanzia isolata a mezzo di fideiussione

1. La garanzia isolata a mezzo di fideiussione deve essere oggetto di un atto di

costituzione conforme al modello che figura nell’allegato C1 dell’appendice III. L’atto costitutivo è conservato dall’ufficio di garanzia. 2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Paese può permettere che la garanzia abbia una forma diversa da quella indicata al paragrafo 1, purché i suoi effetti giuridici siano identici a quelli dell’atto conforme al modello.

Art. 18 Modalità della garanzia isolata a mezzo di certificati 1. Nel caso di cui all’articolo 16, paragrafo 3, la garanzia isolata mediante fideius- sione deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell’allegato C2 dell’appendice III. L’articolo 17, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.

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2. Il garante fornisce all’ufficio di garanzia, secondo le modalità decise dalle auto- rità competenti, tutti i dati richiesti in merito ai certificati di garanzia isolata da lui emessi. La loro data limite di utilizzazione non può essere superiore a un anno a decorrere da quella di emissione.

3. Un «Numero di riferimento della garanzia» viene comunicato dal garante

all’obbligato principale per ciascun certificato di garanzia isolata attribuitogli; il codice di accesso ad esso associato non può essere modificato dall’obbligato princi- pale. 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), il garante rilascia all’obbligato principale certificati di garanzia isolata in forma cartacea redatti con- formemente al modello figurante nell’allegato C3. Il numero di identificazione è indicato sul certificato. 5. Il garante può rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un’opera- zione di transito comune relativa a merci figuranti nell’elenco dell’allegato I. In tal caso, il garante appone, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia isolata che rilascia in forma cartacea la menzione seguente: – Validità limitata – 99200. 6. L’obbligato principale deve presentare all’ufficio di partenza il numero di certifi- cati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7000 EUR necessario a coprire integralmente l’obbligazione che può sorgere. Ai fini dell’applicazione dell’arti- colo 22, paragrafo 1, lettera b), i certificati in forma cartacea devono essere conse- gnati e conservati presso l’ufficio di partenza che comunica il numero di identifica- zione di ciascun certificato all’ufficio di garanzia indicato sul certificato.

Art. 19 Revoca e risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia

1. L’ufficio di garanzia revoca la propria decisione di accettare l’impegno del

garante quando non sussistono più le condizioni esistenti al momento dell’emis- sione. Anche il garante può porre fine al proprio impegno in qualsiasi momento. 2. La revoca o la risoluzione diventano effettive il sedicesimo giorno dopo la loro notifica, a seconda dei casi, al garante o all’ufficio di garanzia. A decorrere dalla data in cui la revoca o la risoluzione prendono effetto i titoli di garanzia isolata assegnati precedentemente non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune. 3. L’informazione della revoca o della risoluzione e la relativa data di efficacia sono inserite senza indugio nel sistema informatico dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

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Capitolo II: Mezzi di trasporto e dichiarazioni

Art. 20 Condizioni di carico 1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un mezzo di trasporto unico e destinate a essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza a uno stesso ufficio di destinazione. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono considerati come un mezzo di tra- sporto unico, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un’unica spedizione: a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimor- chi; b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari; c) le navi componenti un unico convoglio; d) i contenitori caricati su un mezzo di trasporto unico ai sensi del presente articolo. 2. Un mezzo di trasporto unico può essere utilizzato sia per il carico di merci presso più uffici di partenza, sia per il loro scarico presso più uffici di destinazione.

Art. 21 Dichiarazione di transito mediante procedimento informatico 1. Le indicazioni della dichiarazione di cui all’allegato A1 dell’appendice III sono presentate sotto forma di dati codificati o in altra forma determinata dalle autorità doganali ai fini del loro trattamento informatico e corrispondono ai dati richiesti. 2. Una dichiarazione di transito effettuata mediante EDI è considerata presentata al momento del ricevimento del messaggio EDI da parte delle autorità competenti. L’accettazione della dichiarazione di transito effettuata mediante EDI è comunicata all’obbligato principale con un messaggio di risposta contenente almeno l’identifi- cazione del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione di transito nonché la data di accettazione. 3. La dichiarazione di transito presentata mediante scambio di messaggi normaliz- zati EDI è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell’appendice III.

4. La dichiarazione di transito è redatta conformemente all’appendice III in una

delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettate dalle autorità competenti del Paese di partenza. Se necessario, le autorità competenti di un Paese interessato dall’operazione di transito possono chiedere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Paese. 5. Quando nel Paese di partenza il regime di transito comune fa seguito a un’altra destinazione doganale, l’ufficio di partenza può chiedere la presentazione dei docu- menti corrispondenti. 6. Le merci sono presentate insieme al documento di trasporto. L’ufficio di partenza può esonerare dalla presentazione di tale documento all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, purché esso sia tenuto a sua disposizione.

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Art. 22 Dichiarazione di transito redatta per iscritto

1. Le merci possono essere vincolate al regime di transito comune mediante una

dichiarazione di transito redatta per iscritto su un formulario conforme al modello che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU nei casi seguenti: a) se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale, secondo le modalità di cui all’articolo 22a; b) se viene applicata la procedura di riserva, alle condizioni e secondo le moda- lità definite nell’allegato V; c) se lo decide una parte contraente. 2. Nel quadro dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità competen- ti assicurano che i dati di transito siano scambiati tra le autorità competenti mediante il sistema informatico doganale. 3. L’utilizzazione della dichiarazione di transito compilata per iscritto a norma del paragrafo 1, lettera b), è soggetta all’approvazione delle autorità competenti quando l’applicazione dell’obbligato principale e/o la rete non funzionano. 4. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari com- plementari conformi al modello figurante nell’allegato I, appendice 3, della Conven- zione DAU. I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. 5. Distinte di carico redatte conformemente al modello che figura nell’appendice III possono essere utilizzate come parte descrittiva della dichiarazione di transito, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari. 6. I formulari di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono compilati conformemente all’appen- dice III.

7. I paragrafi da 4 a 6 dell’articolo 21 si applicano mutatis mutandis.

Art. 22a Dichiarazione di transito per i viaggiatori Ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), il viaggiatore com- pila la dichiarazione di transito conformemente agli articoli 5 e 6 e all’allegato B6 dell’appendice III.

Art. 23 Spedizioni miste Nel caso di spedizioni comprendenti merci che devono circolare sotto la procedura T1 e merci che devono circolare sotto la procedura T2, la dicitura T sulla dichiara- zione di transito è completata per ciascun articolo dalla sigla «T1», «T2» o «T2F».

Art. 24 Firma della dichiarazione di transito e impegno dell’obbligato principale 1. La dichiarazione di transito comune deve recare una firma elettronica o un altro mezzo di identificazione.

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2. La presentazione della dichiarazione di transito impegna la responsabilità

dell’obbligato principale per quanto riguarda: a) l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione di transito; b) l’autenticità dei documenti presentati; c) il rispetto degli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regi- me di transito comune.

Capitolo III: Formalità da espletare presso l’ufficio di partenza

Art. 25 Presentazione della dichiarazione di transito La dichiarazione di transito e le merci sono presentate all’ufficio di partenza nei giorni e orari stabiliti dalle autorità competenti. Su richiesta e a spese dell’obbligato principale, l’ufficio di partenza può autorizzare la presentazione delle merci in qualsiasi altro luogo.

Art. 26 Itinerario

1. Le merci vincolate al regime di transito comune devono essere inoltrate

all’ufficio di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato. 2. Fatto salvo l’articolo 59, per le merci figuranti nell’elenco dell’allegato I, o quando le autorità competenti o l’obbligato principale lo ritengono necessario, l’ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante, indicando nell’attributo corri- spondente alla casella 44 della dichiarazione di transito almeno i Paesi da attraver- sare, tenendo conto degli elementi comunicati dall’obbligato principale.

Art. 27 Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito 1. La dichiarazione di transito è accettata e registrata dall’ufficio di partenza nei giorni e orari di apertura stabiliti dalle autorità competenti a condizione che: a) rechi tutte le indicazioni necessarie all’applicazione della presente Conven- zione; b) sia accompagnata da tutti i documenti richiesti e c) le merci alle quali essa si riferisce siano presentate in dogana.

2. Le autorità competenti possono esonerare dalla presentazione dei documenti di

cui al paragrafo 1, lettera b), unitamente alla dichiarazione. I documenti sono in tal caso tenuti a disposizione delle autorità competenti. 3. Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l’applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime di transito comune è la data di accettazione della dichiarazione da parte delle autorità competenti.

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Art. 28 Rettifica della dichiarazione di transito 1. L’obbligato principale è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione di transito dopo che quest’ultima è stata accettata dalle autorità competenti. La rettifica non può avere l’effetto di includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate. 2. Tuttavia, non può più essere autorizzata alcuna rettifica qualora la domanda sia presentata dopo che le autorità competenti: a) hanno comunicato all’obbligato principale di voler procedere a un esame delle merci; b) hanno constatato l’inesattezza delle indicazioni fornite; c) hanno concesso lo svincolo delle merci.

Art. 29 Termine per la presentazione a destinazione 1. L’ufficio di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere presen- tate all’ufficio di destinazione tenendo conto del tragitto da seguire, della normativa in materia di trasporti e delle altre regolamentazioni applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall’obbligato principale. 2. Il termine così fissato dall’ufficio di partenza è vincolante per le autorità compe- tenti dei Paesi il cui territorio viene attraversato nel corso dell’operazione di transito comune e non può essere da esse modificato.

Art. 30 Verifica della dichiarazione di transito e delle merci

1. Le autorità competenti del Paese di partenza possono procedere, sulla base di

un’analisi dei rischi o a campione: a) a un controllo della dichiarazione di transito accettata e dei documenti alle- gati; b) all’esame delle merci, accompagnato da un eventuale prelievo di campioni al fine di sottoporli ad analisi o a un controllo approfondito. 2. Le merci sono esaminate in luoghi e orari previsti a tale fine. Tuttavia, su richie- sta e a spese dell’obbligato principale, le autorità competenti possono procedere all’esame delle merci in altri luoghi o orari.

Art. 31 Misure di identificazione 1. L’ufficio di partenza adotta le misure di identificazione che ritiene necessarie e inserisce i dati corrispondenti nella dichiarazione di transito. 2. Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione, lo svincolo delle merci da vincolare al regime di transito comune deve essere rifiutato quando il suggella- mento non può essere effettuato conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2 o 3 della Convenzione. 3. Quando il suggellamento si effettua per volume, le autorità competenti verificano l’omologazione o, altrimenti, l’idoneità al suggellamento dei mezzi di trasporto.

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4. È considerato omologato in applicazione di altre disposizioni, ai sensi dell’arti- colo 11, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione, ogni veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o contenitore omologato per il trasporto di merci sotto sigillo doga- nale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui la Comuni- tà europea o i suoi Stati membri e i Paesi AELS sono parti contraenti. 5. I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche indicate nell’allegato II. 6. I sigilli non possono essere rotti senza l’autorizzazione delle autorità competenti. 7. La descrizione delle merci è considerata tale da permettere la loro identificazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione quando è espressa in termini sufficientemente precisi da consentire un facile riconoscimento della loro quantità e natura.

Art. 32 Svincolo delle merci 1. In funzione dei risultati della verifica, l’ufficio di partenza inserisce i dati corri- spondenti nella dichiarazione di transito. 2. Se i risultati della verifica lo consentono, l’ufficio di partenza concede lo svinco- lo delle merci e ne indica la data nel sistema informatizzato. 3. Al momento dello svincolo delle merci l’ufficio di partenza informa dell’opera- zione di transito comune l’ufficio di destinazione dichiarato mediante un messaggio «Avviso di arrivo previsto» e ciascuno degli uffici di passaggio dichiarati mediante un messaggio «Avviso di passaggio previsto». Tali messaggi sono compilati a partire dai dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.

Art. 33 Documento di accompagnamento transito

1. Il documento di accompagnamento transito è conforme al modello e alle indica-

zioni che figurano nell’appendice III. Esso accompagna il trasporto delle merci in regime di transito comune. A seguito dello svincolo delle merci, tale documento viene messo a disposizione dell’operatore secondo una delle seguenti modalità: a) esso viene consegnato all’obbligato principale dall’ufficio di partenza o, sulla base di un’autorizzazione delle autorità competenti, viene redatto a par- tire dal sistema informatico dell’obbligato principale; b) esso viene redatto a partire dal sistema informatico dello speditore autoriz- zato dopo il ricevimento del messaggio di concessione dello svincolo delle merci inviato dall’ufficio di partenza.

2. Se necessario, il documento d’accompagnamento transito è completato da un

elenco degli articoli, che costituisce parte integrante di tale documento ed è con- forme al modello figurante nell’appendice III.

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Capitolo IV: Formalità da espletare durante il trasporto

Art. 34 Presentazione del documento di accompagnamento transito Il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità competenti.

Art. 35 Ufficio di passaggio

1. La spedizione e il documento di accompagnamento transito sono presentati a

ogni ufficio di passaggio. 2. L’ufficio di passaggio registra il passaggio di cui è stato informato da un messag- gio «avviso di passaggio previsto» inviato dall’ufficio di partenza. L’ufficio di partenza è informato dell’attraversamento della frontiera con un messaggio «avviso di avvenuto attraversamento di frontiera».

3. Gli uffici di passaggio procedono all’esame delle merci qualora lo ritengano

necessario. L’eventuale controllo delle merci è effettuato, in particolare, sulla base del messaggio «avviso di passaggio previsto». 4. Quando il trasporto si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello dichiarato e indicato sul documento di accompagnamento transito, l’ufficio di passaggio effettivo chiede all’ufficio di partenza il messaggio «avviso di passaggio previsto» e lo informa del passaggio inviando il messaggio «avviso di avvenuto attraversamento di frontiera». Se necessario, esso sarà informato dall’ufficio di partenza della non validità della garanzia per il Paese interessato.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia.

Art. 36 Incidenti durante il trasporto 1. Il trasportatore è tenuto ad annotare il documento d’accompagnamento transito e a presentarlo insieme alla spedizione alle autorità competenti del Paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti: a) modifica dell’itinerario vincolante, qualora si applichino le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 2; b) rottura dei sigilli durante il trasporto per causa indipendente dalla volontà del trasportatore; c) trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve essere effettuato sotto la vigilanza delle autorità competenti, ma queste ultime possono autorizzarlo a prescindere dalla propria vigilanza; d) pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto; e) incidenti o altri avvenimenti che possano influire sul rispetto degli obblighi dell’obbligato principale o del trasportatore.

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2. Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente, le autorità competenti, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito. Le pertinenti informazioni relative al trasbordo o ad altri avvenimenti sono introdotte nel sistema informatico doganale dalle autorità competenti dell’ufficio di passaggio o, secondo il caso, dell’ufficio di destinazione.

Capitolo V: Formalità da espletare presso l’ufficio di destinazione

Art. 37 Presentazione all’ufficio di destinazione 1. Le merci e i documenti richiesti sono presentati all’ufficio di destinazione nei giorni e negli orari di apertura dello stesso. Tuttavia, su richiesta e a spese dell’interessato, tale ufficio può consentire che la presentazione avvenga in giorni ed orari diversi. Inoltre, su richiesta e a spese dell’interessato, detto ufficio può consen- tire che la presentazione delle merci e dei documenti richiesti avvenga in qualsiasi altro luogo. 2. Quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente giustificate con soddisfazione dell’ufficio di destinazione e non imputabili al vettore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato.

3. L’ufficio di destinazione conserva il documento d’accompagnamento transito e

l’esame delle merci è effettuato in particolare sulla base del messaggio «Avviso di arrivo previsto» pervenuto dall’ufficio di partenza. 4. Su richiesta dell’obbligato principale, l’ufficio di destinazione vista, come prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, la copia del documento d’accompagnamento transito corredata della menzione seguente: – Prova alternativa – 99202. 5. L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello inizial- mente indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio di destinazione. Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a una parte contraente diversa da quella da cui dipende l’ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione chiede all’ufficio di partenza di inviargli il messaggio «Avviso di arrivo previsto».

Art. 38 Ricevuta 1. Su richiesta della persona che presenta le merci e i documenti richiesti l’ufficio di destinazione vista una ricevuta.

2. La ricevuta è conforme alle indicazioni che figurano nell’appendice III.

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3. La ricevuta deve essere previamente compilata dall’interessato. Essa può conte- nere, fuori dello spazio riservato all’ufficio di destinazione, altre indicazioni relative alla spedizione. La ricevuta non può servire come prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1.

Art. 39 Rinvio dell’informazione 1. L’ufficio di destinazione informa l’ufficio di partenza dell’arrivo delle merci, lo stesso giorno della loro presentazione all’ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio «Avviso di arrivo avvenuto». 2. Quando l’operazione di transito si conclude in un ufficio diverso da quello indi- cato nella dichiarazione di transito, il nuovo ufficio di destinazione informa dell’arrivo l’ufficio di partenza mediante il messaggio «Avviso di arrivo avvenuto». L’ufficio di partenza informa dell’arrivo l’ufficio di destinazione inizialmente previ- sto mediante il messaggio «Inoltro dell’avviso di arrivo avvenuto». 3. Il messaggio «Avviso di arrivo avvenuto» di cui ai paragrafi 1 e 2 non può servi- re come prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2. 4. Salvo circostanze debitamente giustificate, l’ufficio di destinazione trasmette il messaggio «Risultati del controllo» all’ufficio di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio di destinazione. Tuttavia, quando viene applicato l’articolo 65, l’ufficio di destinazione invia il messaggio «Risultati del controllo» all’ufficio di partenza entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state presentate.

Capitolo VI: Controllo della conclusione del regime

Art. 40 Conclusione e appuramento del regime 1. Il regime di transito comune si conclude e gli obblighi dell’obbligato principale sono adempiuti quando le merci vincolate al regime, i documenti e i dati richiesti sono presentati all’ufficio di destinazione, conformemente alle disposizioni del regime.

2. Le autorità competenti appurano il regime di transito comune quando sono in

grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati disponibili all’ufficio di partenza e quelli disponibili all’ufficio di destinazione, che il regime si è concluso regolar- mente.

Art. 41 Procedura di ricerca 1. Se le autorità competenti del Paese di partenza non hanno ricevuto il messaggio «Avviso di arrivo avvenuto» entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione o non hanno ricevuto il messaggio «Risultati del controllo» entro il sesto giorno successivo al ricevimento del messaggio «Avviso di arrivo avvenuto», esse devono prendere in considerazione il ricorso alla procedura di

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ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento del regime o, altrimenti, al fine di: – stabilire le condizioni relative alla nascita dell’obbligazione doganale; – individuare il debitore; – determinare le autorità competenti per il recupero. 2. La procedura di ricerca viene avviata al più tardi entro un termine di sette giorni dalla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 1, salvo casi eccezionali definiti di comune accordo dalle parti contraenti. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità competenti sono informate a uno stadio iniziale, o sospettano, che il regime non si è concluso. 3. Se le autorità competenti del Paese di partenza ricevono soltanto il messaggio «Avviso di arrivo avvenuto», esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all’ufficio di destinazione che ha inviato il messaggio «Avviso di arrivo avvenuto» informazioni circa il messaggio «Risultati del controllo».

4. Se le autorità competenti del Paese di partenza non ricevono il messaggio

«Avviso di arrivo avvenuto», esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all’obbligato principale le informazioni necessarie all’appuramento del regime, o rivolgendosi all’ufficio di destinazione se sono disponibili informazioni sufficienti per l’inchiesta a destinazione. Le informazioni necessarie all’appuramento del regime devono essere chieste all’obbligato principale entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca presso l’ufficio di destinazione. 5. L’ufficio di destinazione e l’obbligato principale devono rispondere alla richiesta di cui al paragrafo 4 entro 28 giorni. Se durante tale periodo l’obbligato principale fornisce informazioni sufficienti, le autorità competenti del Paese di partenza devono tener conto di tali informazioni o appurare l’operazione se le informazioni fornite lo consentono. 6. Se le informazioni fornite dall’obbligato principale non consentono di appurare il regime, ma secondo le autorità competenti del Paese di partenza sono sufficienti per continuare la procedura di ricerca, deve essere immediatamente inviata una richiesta all’ufficio doganale interessato. 7. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso corret- tamente, le autorità competenti del Paese di partenza appurano l’operazione e ne informano senza indugio l’obbligato principale come pure, se del caso, le autorità competenti che avessero intrapreso un’azione di recupero conformemente all’arti- colo 117.

1. Se dopo l’avvio di una procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti del Paese di par- tenza vengono in possesso, con qualsiasi mezzo, di prove circa il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione e se tale luogo si trova in un’altra parte contraente, dette autorità, in seguito «autorità richiedenti», inviano

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senza indugio alle autorità competenti per il luogo in questione, in seguito «autorità interpellate», tutte le informazioni disponibili. 2. Le autorità interpellate confermano il ricevimento della comunicazione indicando se sono competenti per il recupero. In assenza di risposta entro 28 giorni, le autorità richiedenti devono immediatamente riprendere la procedura di ricerca.

Art. 42 Prova alternativa della conclusione del regime 1. La prova della conclusione del regime entro i termini indicati nella dichiarazione può essere fornita dall’obbligato principale, con soddisfazione delle autorità compe- tenti, sotto forma di un documento certificato dalle autorità competenti del Paese di destinazione, che comporta l’identificazione delle merci in causa e che documenta che queste sono state presentate all’ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell’articolo 64, presso il destinatario autorizzato. 2. Il regime di transito comune è altresì considerato concluso se l’obbligato princi- pale esibisce, con soddisfazione delle autorità competenti, uno dei seguenti docu- menti che identificano le merci: a) un documento doganale di vincolo a una destinazione doganale compilato in un Paese terzo; b) un documento compilato in un Paese terzo, vistato dalle autorità doganali di tale Paese e che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel Paese terzo in questione. 3. I documenti di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da copie o fotocopie degli stessi certificate conformi dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità dei Paesi terzi interessati o dalle autorità di uno dei Paesi.

Art. 43 Controllo a posteriori 1. Le autorità competenti possono procedere al controllo a posteriori delle informa- zioni scambiate, nonché di documenti, formulari, autorizzazioni o dati relativi al regime di transito comune al fine di verificare l’autenticità o l’esattezza delle infor- mazioni e delle eventuali impronte dei timbri apposti. Questi controlli sono effettuati in caso di dubbio o di sospetto di frode. Essi possono essere effettuati anche in base a un’analisi dei rischi o a campione.

2. Le autorità competenti che ricevono una domanda di controllo a posteriori

rispondono immediatamente.

3. Quando le autorità competenti del Paese di partenza, in caso di dubbio o di

sospetto di frode, chiedono il controllo a posteriori delle informazioni contenute nel messaggio «Risultati del controllo», le condizioni di cui all’articolo 40, paragrafo 2, non sono considerate soddisfatte fino all’avvenuta conferma dell’autenticità o del- l’esattezza dei dati in merito ai quali è stato richiesto il controllo a posteriori.

4. Tali disposizioni si applicano mutatis mutandis all’articolo 22.

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Titolo III: Semplificazioni Capitolo I: Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art. 44 Campo di applicazione 1. Su richiesta dell’obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le auto- rità competenti possono autorizzare le seguenti semplificazioni: a) l’utilizzo di una garanzia globale o l’esonero dalla garanzia; b) l’utilizzazione di sigilli di un modello speciale; c) la dispensa dall’itinerario vincolante; d) lo status di speditore autorizzato; e) lo status di destinatario autorizzato; f) l’applicazione di procedure semplificate specifiche per alcuni tipi di tra- sporto: i) merci trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori, ii) merci trasportate via aerea, iii) merci trasportate a mezzo di condutture; g) l’applicazione di altre procedure semplificate basate sull’articolo 6 della Convenzione. 2. Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente appendice o nell’autorizza- zione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e f), queste sono applicabili in tutti i Paesi. Quando sono accordate le semplificazioni di cui alle lettere b), c) e d), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comune che iniziano nel Paese in cui l’autorizzazione è stata rilasciata. Quando la semplificazione di cui alla lettera e) è accordata, essa è applicabile unicamente nel Paese in cui l’autorizzazione è stata rilasciata.

Art. 45 Condizioni generali di rilascio dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione di cui all’articolo 44, paragrafo 1, è rilasciata unicamente alle persone che: a) sono stabilite in una parte contraente; tuttavia, l’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale può essere rilasciata unicamente alle persone stabilite nel Paese in cui è costituita la garanzia; b) ricorrono regolarmente al regime di transito comune o le cui autorità compe- tenti sanno che sono in grado di adempiere alle obbligazioni relative a que- sto regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera e), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comune; c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale.

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2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni l’autorizzazione è rila- sciata unicamente: a) se le autorità competenti possono assicurare la sorveglianza e il controllo del regime senza dover predisporre un dispositivo amministrativo sproporzio- nato rispetto alle esigenze delle persone in causa; b) e se le persone tengono delle scritture che consentono alle autorità compe- tenti di svolgere un controllo efficace.

Art. 46 Contenuto della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione a utilizzare le semplificazioni, in seguito «la

domanda», è datata e firmata. Essa può essere presentata per iscritto o mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. 2. La domanda deve contenere gli elementi che permettono alle autorità competenti di assicurarsi del rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle semplifi- cazioni richieste.

Art. 47 Responsabilità del richiedente La persona che richiede l’utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applica- zione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti e fatta salva l’applicazione eventuale di disposizioni penali, a) dell’esattezza delle informazioni fornite; b) dell’autenticità dei documenti allegati.

Art. 48 Autorità competenti 1. La domanda è presentata alle autorità competenti del Paese nel quale il richie- dente è stabilito. 2. L’autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta conformemente alle disposi- zioni in vigore nelle parti contraenti.

3. La decisione concernente il rifiuto della domanda è comunicata al richiedente

conformemente ai termini e alle modalità in vigore nelle parti contraenti. Essa deve essere motivata.

Art. 49 Contenuto dell’autorizzazione 1. L’originale dell’autorizzazione, datato e firmato, e una o più copie certificate sono consegnati al titolare. 2. L’autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e definisce le loro modalità di funzionamento e di controllo. Essa è valida a decor- rere dalla data del rilascio.

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3. La persona che richiede l’utilizzo delle semplificazioni è responsabile della

conformità a tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime di transito comune. 4. Nei casi delle semplificazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettere b), c) e f), l’autorizzazione deve essere presentata a ogni richiesta dell’ufficio di partenza.

Art. 50 Revoca e modifica 1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a informare le autorità competenti di ogni evento che si verifica dopo il rilascio dell’autorizzazione e che può incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

2. L’autorizzazione è revocata o modificata dalle autorità competenti quando:

a) una o più delle condizioni stabilite per il suo rilascio non sono o non sono più rispettate, oppure b) un evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione ne influenza il con- tenuto o il mantenimento.

3. L’autorizzazione può essere revocata o modificata dalle autorità competenti

quando il suo titolare non soddisfa più un obbligo cui è tenuto ai sensi di tale auto- rizzazione.

4. La decisione di modifica o di revoca dell’autorizzazione è motivata. Essa è

comunicata al titolare dell’autorizzazione. 5. La revoca o la modifica della decisione divengono effettive alla data della loro comunicazione. Tuttavia, in casi eccezionali e nella misura in cui gli interessi legit- timi del destinatario della decisione lo esigano, le autorità competenti possono rinviarne l’applicabilità a una data ulteriore. La data di efficacia è indicata nella decisione.

Art. 51 Conservazione della documentazione da parte delle autorità competenti 1. Le autorità competenti conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.

2. Quando una domanda è respinta o un’autorizzazione è revocata, la domanda e,

secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda oppure di revoca e i suoi alle- gati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell’anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l’autorizzazione è stata revocata.

Capitolo II: Garanzia globale ed esonero dalla garanzia

Art. 52 Importo di riferimento 1. L’obbligato principale utilizza la garanzia globale o l’esonero dalla garanzia nel limite dell’importo di riferimento.

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2. L’importo di riferimento corrisponde all’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere per le merci vincolate dall’obbligato principale al regime di transito comune per un periodo di almeno una settimana. Esso è stabilito dall’ufficio di garanzia in collaborazione con l’interessato, sulla base: a) dei dati relativi a precedenti trasporti delle merci e di una stima del volume delle operazioni di transito comune da effettuare, determinata principalmente in base alle scritture commerciali e contabili dell’interessato; b) delle aliquote più elevate, comprese quelle dei dazi all’importazione, che sarebbero applicabili nel Paese dell’ufficio di garanzia a questo genere di merci se venissero immesse in consumo. Ai fini del calcolo, le merci comu- nitarie trasportate nel quadro della Convenzione relativa ad un regime comune di transito sono considerate merci non comunitarie. Un calcolo preciso dell’importo dei dazi doganali e delle altre tasse rispetto ai quali l’obbligato principale si impegna per ogni operazione di transito è effettuato quando i dati necessari sono disponibili. In caso contrario, quando si tratta di merci diverse da quelle comprese nell’elenco dell’allegato I, si presume che l’importo ammonti a 7000 EUR, salvo i casi in cui da altre informazioni in possesso delle autorità compe- tenti risultino importi diversi. 3. L’ufficio di garanzia procede a un esame dell’importo di riferimento, in particola- re in funzione di una domanda dell’obbligato principale e, se necessario, aggiorna tale importo. 4. L’obbligato principale è tenuto ad assicurarsi che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l’importo di riferimento. I sistemi informatici delle autorità competenti trattano e possono controllare l’utilizzazione dell’importo di riferimento per ciascuna operazione di transito.

Art. 53 Importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia 1. L’importo da coprire con la garanzia globale è pari all’importo di riferimento di cui all’articolo 52.

2. Le persone che provano alle autorità competenti di godere di una situazione

finanziaria sana e di osservare le norme di affidabilità di cui ai paragrafi 3 e 4 pos- sono essere autorizzate a fornire una garanzia globale di importo ridotto o a benefi- ciare dell’esonero dalla garanzia.

3. L’importo della garanzia globale può essere ridotto:

a) al 50 per cento dell’importo di riferimento se l’obbligato principale dimostra di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di tran- sito comune; b) al 30 per cento dell’importo di riferimento se l’obbligato principale dimostra di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di tran- sito comune e di aver raggiunto un livello elevato di collaborazione con le autorità competenti.

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4. Può essere concesso un esonero dalla garanzia se l’obbligato principale dimostra di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di transito comune, di aver raggiunto un livello elevato di collaborazione con le autorità com- petenti, di avere il controllo delle operazioni di trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a soddisfare i suoi impegni. 5. Per l’applicazione dei paragrafi 3 e 4 i Paesi tengono conto delle disposizioni dell’allegato III.

Art. 53a Modalità della garanzia globale e dell’esonero dalla garanzia Per l’utilizzazione di ciascuna garanzia globale e/o di ciascuna dispensa dalla garan- zia, a) viene attribuito all’obbligato principale un «Numero di riferimento della garanzia» connesso all’importo di riferimento determinato; b) viene attribuito e comunicato all’obbligato principale dall’ufficio di garanzia un codice di accesso iniziale associato al «Numero di riferimento della garanzia». L’obbligato principale può attribuire uno o più codici di accesso a tale garanzia per se stesso o per i suoi rappresentanti.

Art. 54 Disposizioni particolari relative alle merci che presentano ingenti rischi 1. Per quanto riguarda le merci che figurano nell’elenco dell’allegato I, l’obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre che di rispettare le condizioni di cui all’articolo 45, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un’esperienza sufficiente nell’uso del regime di transi- to comune e di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità competenti o di avere il controllo del trasporto.

2. Per queste merci l’importo della garanzia globale può essere ridotto:

a) al 50 per cento dell’importo di riferimento quando l’obbligato principale dimostra di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le auto- rità competenti e di avere il controllo delle operazioni di trasporto; b) al 30 per cento dell’importo di riferimento quando l’obbligato principale dimostra di avere raggiunto un livello elevato di collaborazione con le auto- rità competenti, di avere il controllo delle operazioni di trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente ad adempiere ai suoi impegni.

3. Per l’applicazione del paragrafo 2 i Paesi tengono conto delle disposizioni

dell’allegato III. 4. I paragrafi precedenti si applicano anche quando la domanda di utilizzazione di una garanzia globale si riferisce esplicitamente all’uso di uno stesso certificato di garanzia globale per merci figuranti nell’elenco dell’allegato I e per merci non figuranti in tale elenco.

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5. L’esonero dalla garanzia non è applicabile alle operazioni di transito comune

relative alle merci comprese nell’elenco dell’allegato I.

6. In considerazione dei principi che disciplinano la concessione della garanzia

globale e la riduzione dell’importo della garanzia, il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto può essere temporaneamente vietato, come misura straordinaria e in circostanze particolari.

7. In considerazione dei principi che disciplinano la concessione della garanzia

globale e la riduzione dell’importo della garanzia, il ricorso alla garanzia globale può essere temporaneamente vietato per le merci a carico delle quali sono state constatate, nel quadro della garanzia globale, frodi quantitativamente rilevanti. 8. Le condizioni per l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 figurano nell’allegato IV.

Art. 55 Atto costitutivo della garanzia

1. La garanzia globale è costituita da una fideiussione.

2. Essa deve formare oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al

modello che figura nell’allegato C4 dell’appendice III. L’atto costitutivo della garanzia viene conservato dall’ufficio di garanzia.

3. Le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis.

Art. 56 Certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia 1. Sulla base dell’autorizzazione le autorità competenti rilasciano all’obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, in appresso denominati «certificati», redatti conformemente all’appendice III, al fine di consentirgli di provare la garanzia globale o l’esonero dalla garanzia nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b). 2. La validità di un certificato è limitata a due anni. Questo periodo può tuttavia essere prorogato una sola volta dall’ufficio di garanzia per un nuovo periodo di due anni.

Art. 57 Revoca e risoluzione 1. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma dell’articolo 19 si applicano mutatis mutandis alla revoca e alla risoluzione della garanzia globale. 2. La revoca dell’autorizzazione di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia da parte delle autorità competenti, la revoca della decisione con la quale l’ufficio di garanzia ha accettato l’impegno del garante, o la risoluzione da parte del garante del proprio impegno devono essere inserite, con la relativa data di efficacia, nel sistema informatico dall’ufficio di garanzia. 3. A decorrere dalla data di efficacia della revoca o della risoluzione, i certificati emessi nel quadro dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e devono essere senza indugio restituiti dall’obbligato principale all’ufficio di garan- zia.

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Ciascun Paese comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà notizia agli altri Paesi.

Capitolo III: Utilizzazione di sigilli di un modello speciale

Art. 58 1. Le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a utilizzare sigilli di un modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché tali sigilli siano considerati dalle autorità competenti conformi ai requisiti indicati nell’alle- gato II. 2. L’obbligato principale inserisce il numero, il tipo e la marca dei sigilli utilizzati nei dati della dichiarazione di transito. Egli appone i sigilli al più tardi allo svincolo della merce.

Capitolo IV: Esonero dall’obbligo di seguire un itinerario vincolante

Art. 59 Le autorità competenti possono esonerare dall’obbligo di seguire un itinerario vinco- lante l’obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità compe- tenti di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione.

Capitolo V: Status di speditore autorizzato

Art. 60 Speditore autorizzato Qualsiasi persona che intende effettuare operazioni di transito comune senza presen- tare all’ufficio di partenza o in altre sedi autorizzate le merci oggetto della dichiara- zione di transito può ottenere lo status di speditore autorizzato. Tale semplificazione è accordata soltanto alle persone che beneficiano di una garan- zia globale o dell’esonero dalla garanzia.

Art. 61 Contenuto dell’autorizzazione L’autorizzazione determina in particolare: a) l’ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comune da effettuare; b) il termine di cui dispongono le autorità competenti dopo la presentazione della dichiarazione da parte dello speditore autorizzato per procedere a un eventuale controllo prima dello svincolo delle merci;

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c) le misure d’identificazione da adottare. A tal fine le autorità competenti pos- sono stabilire che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale, considerati dalle autorità competenti conformi ai requi- siti dell’allegato II e apposti dallo speditore autorizzato; d) le categorie o i movimenti di merci esclusi.

Art. 62 Formalità alla partenza Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all’ufficio di par- tenza. Lo svincolo delle merci non può aver luogo prima della scadenza del termine di cui all’articolo 61, lettera b).

Art. 63 Menzioni obbligatorie Lo speditore autorizzato inserisce nel sistema informatizzato, ove necessario, i dati seguenti: – numero, tipo e marche dei sigilli; – se del caso, l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 26, paragrafo 2; – il termine fissato conformemente all’articolo 29 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione.

Capitolo VI: Status di destinatario autorizzato

Art. 64 Destinatario autorizzato 1. Chiunque voglia ricevere nei suoi locali o in altri luoghi stabiliti merci vincolate al regime di transito comune senza che né le merci né il documento di accompagna- mento transito siano presentati all’ufficio di destinazione può ottenere lo status di destinatario autorizzato.

2. L’obbligato principale ha adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù

dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e il regime di transito comune si è concluso quando, entro il termine fissato, il documento di accompagnamento transito che ha scortato la spedizione e le merci intatte sono consegnati al destinatario autorizzato nei suoi locali o nei luoghi precisati nell’autorizzazione, essendo state rispettate le misure di identificazione stabilite. 3. Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2 il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all’articolo 38, che si applica mutatis mutandis.

Art. 65 Obblighi 1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a:

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a) informare immediatamente l’ufficio di destinazione competente dell’arrivo delle merci mediante il messaggio «Notifica di arrivo avvenuto» con indica- zione degli incidenti verificatisi durante il trasporto; b) attendere il messaggio «Autorizzazione di scarico» prima di procedere allo scarico delle merci; c) dopo aver ricevuto il messaggio «Autorizzazione di scarico», inviare all’ufficio di destinazione al più tardi il terzo giorno successivo a quello in cui sono arrivate le merci il messaggio «Osservazioni allo scarico» con indi- cazione di tutte le differenze, conformemente alle condizioni stabilite nell’autorizzazione; d) tenere a disposizione dell’ufficio di destinazione o fargli pervenire l’esemplare del documento d’accompagnamento transito che ha accompa- gnato le merci, secondo le disposizioni contenute nell’autorizzazione. 2. L’ufficio di destinazione introduce i dati del messaggio «Risultati del controllo» nel sistema informatico.

Art. 66 Contenuto dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione determina in particolare:

a) l’ufficio o gli uffici di destinazione competenti per le merci che il destinata- rio autorizzato riceve; b) il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve dall’ufficio di destinazione, tramite il messaggio di «autorizzazione di scarico», i dati per- tinenti del messaggio di «arrivo previsto» ai fini dell’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 37, paragrafo 3; c) le categorie o i movimenti di merci esclusi. 2. Le autorità competenti indicano nell’autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce fin dall’arrivo della stessa, senza intervento dell’ufficio di destinazione.

Capitolo VII: Procedure semplificate specifiche per le merci trasportate per ferrovia o in grandi contenitori Sezione 1: Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari

Art. 67 Campo di applicazione Le formalità relative al regime di transito comune sono semplificate secondo gli articoli da 68 a 79, 95 e 96 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la «lettera di vettura CIM e collo espresso», in seguito denominata «lettera di vettura CIM».

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Art. 68 Valore giuridico del documento utilizzato La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito.

Art. 69 Controllo delle scritture Al fine di eventuali controlli l’azienda ferroviaria di ciascun Paese tiene a disposi- zione delle autorità competenti nazionali le scritture dei centri contabili presso i medesimi.

Art. 70 Obbligato principale

1. L’azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata dalla

lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comune diviene per tale operazione obbligato principale. 2. L’azienda ferroviaria del Paese attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l’azienda ferroviaria di un Paese terzo ha accettato di trasportare.

Art. 71 Etichetta Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comune siano caratterizzati dall’uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell’allegato B11 dell’appendice III. Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM nonché sul vagone, nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi. L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’apposizione di un timbro con inchiostro verde che riproduce il pittogramma figurante nell’allegato B11 dell’appendice III.

Art. 72 Modifica del contratto di trasporto Se un contratto di trasporto è modificato in modo da far terminare: – all’interno di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo esterno; – all’esterno di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo interno; le aziende ferroviarie possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio di partenza. In tutti gli altri casi le aziende ferroviarie possono procedere all’esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l’ufficio di partenza della modifica intervenuta.

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Circolazione delle merci tra le parti contraenti

Art. 73 Utilizzazione della lettera di vettura CIM

1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comune inizia e deve

terminare all’interno del territorio delle parti contraenti, la lettera di vettura CIM è presentata all’ufficio di partenza.

2. Nel caso di merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel

territorio di uno o più Paesi AELS, l’ufficio di partenza appone, in modo ben visi- bile, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM: – la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; – la sigla «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la proce- dura T2 nei casi in cui, in conformità alle disposizioni comunitarie, l’apposizione di tale sigla è obbligatoria. La sigla «T2» o «T2F» è autenticata con il timbro dell’ufficio di partenza.

3. Quando le merci circolano con partenza dalla Comunità a destinazione di un

Paese AELS, l’ufficio di partenza appone, in modo ben visibile, nello spazio riser- vato alla dogana negli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM, la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1. 4. Fatti salvi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS o che circolano con partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro della Comunità, per l’intero percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all’ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci. Nel caso di merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territo- rio di uno o più Paesi AELS non è necessario apporre le etichette di cui all’arti- colo 71. 5. Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese AELS sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della Con- venzione, l’ufficio di partenza indica nell’esemplare n. 3 della lettera di vettura CIM che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2; a tal fine esso appone chiaramente la sigla «T2» o «T2F», secondo il caso, con il timbro dell’ufficio di partenza e la firma del funzionario competente nello spazio riservato alla dogana. Per le merci che circolano sotto la procedura T1 non è necessario appor- re la sigla T1 sul detto documento. 6. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all’interessato. 7. Ciascun Paese AELS ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vinco- late alla procedura T1 possano essere trasportate sotto la procedura T1 senza la necessità di presentare la lettera di vettura CIM all’ufficio di partenza.

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8. Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, l’ufficio competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime in una stazione ferroviaria intermedia, l’ufficio competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Per quanto concerne le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, nelle condizioni di cui al paragrafo 4, presso l’ufficio di destinazione non è richiesta alcuna formalità.

Art. 74 Misure di identificazione Di regola e tenuto conto delle misure di identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l’ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

Art. 75 Utilizzo dei vari esemplari della lettera di vettura CIM 1. Fatti salvi i casi in cui le merci circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’azienda ferroviaria del Paese da cui dipende l’ufficio di destinazione consegna a quest’ultimo gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM. 2. L’ufficio di destinazione restituisce senza indugio all’azienda ferroviaria, dopo averlo vistato, l’esemplare n. 2 e conserva l’esemplare n. 3.

Trasporti a destinazione o in provenienza da Paesi terzi

Art. 76 Trasporti a destinazione di Paesi terzi 1. Quando un trasporto ha inizio all’interno delle parti contraenti e deve terminare all’esterno di queste, sono applicabili le disposizioni degli articoli 73 e 74. 2. L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di desti- nazione. 3. Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso l’ufficio di destinazione.

Art. 77 Trasporti in provenienza da Paesi terzi 1. Quando un trasporto ha inizio all’esterno delle parti contraenti e deve terminare all’interno di queste, l’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale la spedizione entra nel territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di partenza. Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso l’ufficio di partenza.

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2. L’ufficio competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione ferroviaria intermedia, l’ufficio competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all’articolo 75 vanno espletate presso l’ufficio di destinazione.

Art. 78 Trasporti che attraversano il territorio delle parti contraenti 1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all’esterno delle parti contraen- ti, gli uffici doganali che assumono il ruolo di ufficio di partenza e ufficio di desti- nazione sono quelli indicati rispettivamente all’articolo 77, paragrafo 1, e all’arti- colo 76, paragrafo 2. 2. Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso gli uffici di partenza e di destinazione.

Art. 79 Posizione doganale delle merci Le merci oggetto di un trasporto di cui all’articolo 77, paragrafo 1, o all’articolo 78, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che il carattere comunitario di tali merci sia stabilito conformemente alle disposizioni dell’appendice II.

Sezione 2: Trasporto mediante grandi contenitori

Art. 80 Campo di applicazione Le formalità relative al regime di transito comune sono semplificate conformemente agli articoli da 81 a 96 per i trasporti di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, per il tramite di imprese di trasporto e sotto la copertura di bollettini di consegna denominati, ai fini della presente appendice, «bollettino di consegna TR». Detti trasporti comprendono, se del caso, l’inoltro di queste spedi- zioni, a cura delle imprese di trasporto, mediante modi di trasporto diversi dalla ferrovia, nel Paese di spedizione fino alla stazione di partenza situata in questo Paese e nel Paese di destinazione dalla stazione di destinazione situata in questo Paese, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni.

Art. 81 Definizioni Ai fini dell’applicazione degli articoli da 80 a 96 si intende per: 1) «impresa di trasporto», un’impresa costituita in forma di società dalle aziende ferroviarie, che ne sono i soci, per eseguire trasporti di merci mediante grandi conte- nitori sotto la copertura di bollettini di consegna;

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2) «grande contenitore», un mezzo di trasporto: – di carattere permanente; – specificamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, mediante uno o più modi di trasporto; – concepito per essere agganciato e/o manipolato facilmente; – configurato in modo da potere essere sigillato efficacemente, in caso di sug- gellamento necessario, in applicazione dell’articolo 89; – di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 metri quadri; 3) «bollettino di consegna TR», il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l’impresa di trasporto provvede a inoltrare in traffico internazionale, dal mit- tente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito nell’angolo superiore destro di un numero d’ordine che ne permette l’identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR. Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari presentati in ordine numerico: n. 1: esemplare per la direzione generale dell’impresa di trasporto; n. 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell’impresa di trasporto nella stazione di destinazione; n. 3A: esemplare per la dogana; n. 3B: esemplare per il destinatario; n. 4: esemplare per la direzione generale dell’impresa di trasporto; n. 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell’impresa di trasporto nella stazione di partenza; n. 6: esemplare per lo speditore. Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l’esemplare n. 3A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm; 4) «distinta dei grandi contenitori», in seguito denominata «distinta», il documento allegato a un bollettino di consegna TR di cui fa parte integrante, destinato a coprire la spedizione di diversi grandi contenitori da una stessa stazione di partenza verso una stessa stazione di destinazione, stazioni nelle quali devono essere espletate le formalità doganali. La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce. Il numero di distinte è indicato nell’apposita casella figurante nell’angolo superiore destro del bollettino di consegna TR. Inoltre, il numero d’ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell’angolo superiore destro di ciascuna distinta.

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Art. 82 Valore giuridico del documento utilizzato Il bollettino di consegna TR utilizzato dall’impresa di trasporto equivale alla dichia- razione di transito.

Art. 83 Controllo delle scritture – Informazioni da fornire 1. In ciascun Paese l’impresa di trasporto – tramite il suo o i suoi rappresentanti nazionali – tiene a disposizione delle autorità competenti, nel suo o nei suoi centri contabili o in quelli del suo o dei suoi rappresentanti nazionali, le scritture di detti centri al fine di eventuali controlli. 2. Su richiesta delle autorità competenti l’impresa di trasporto oppure il suo o i suoi rappresentanti nazionali trasmettono loro, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili o informazioni relativi alle spedizioni effettuate o in corso di cui dette autorità ritengano di dover prendere conoscenza. 3. Nei casi in cui, conformemente all’articolo 82, i bollettini di consegna TR equi- valgono alle dichiarazioni di transito, l’impresa di trasporto oppure il suo o i suoi rappresentanti nazionali informano: a) gli uffici di destinazione, dei bollettini di consegna TR il cui esemplare n. 1 è giunto privo del visto della dogana; b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR il cui esemplare n. 1 non è stato loro restituito e riguardo ai quali non è stato possibile deter- minare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all’ufficio di desti- nazione oppure, in caso di applicazione dell’articolo 93, abbia lasciato il ter- ritorio delle parti contraenti a destinazione di un Paese terzo.

Art. 84 Obbligato principale 1. Per i trasporti di cui all’articolo 80, accettati dall’impresa di trasporto in un Paese, l’azienda ferroviaria di tale Paese diviene l’obbligato principale. 2. Per i trasporti di cui all’articolo 80, accettati dall’impresa di trasporto in un Paese terzo, l’azienda ferroviaria del Paese attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti diviene l’obbligato principale.

Art. 85 Formalità doganali nel corso di un trasporto non ferroviario Qualora debbano essere espletate formalità doganali nel corso del tragitto effettuato con modi diversi dalla ferrovia fino alla stazione di partenza o nel corso di un tragitto effettuato con modi diversi dalla ferrovia a partire dalla stazione di destina- zione, il bollettino di consegna TR può riguardare un solo grande contenitore.

Art. 86 Etichetta L’impresa di trasporto fa in modo che i trasporti effettuati in regime di transito comune siano caratterizzati dall’utilizzo di etichette munite di un pittogramma conforme al modello che figura nell’allegato B11 dell’appendice III. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.

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L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’apposizione di un timbro con inchiostro verde che riproduce il pittogramma figurante nell’allegato B11 dell’appendice III.

Art. 87 Modifica del contratto di trasporto Se un contratto di trasporto è modificato in modo da far terminare: – all’interno di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo esterno; – all’esterno di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo interno, l’impresa di trasporto può procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio di partenza. In tutti gli altri casi l’impresa di trasporto può procedere all’esecuzione del contratto modificato; essa informa immediatamente l’ufficio di partenza della modifica inter- venuta.

Circolazione delle merci tra le parti contraenti

Art. 88 Bollettino di consegna TR e distinte 1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comune inizia e deve concludersi all’interno del territorio delle parti contraenti, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all’ufficio di partenza. 2. Quando le merci circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’ufficio di partenza appone in modo ben visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di conse- gna TR: – la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; – la sigla «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la proce- dura T2 nei casi in cui, in conformità alle disposizioni comunitarie, l’appo- sizione di tale sigla è obbligatoria. La sigla «T2» o «T2F» è autenticata con il timbro dell’ufficio di partenza.

3. Quando le merci circolano con partenza dalla Comunità a destinazione di un

Paese AELS, l’ufficio di partenza appone in modo ben visibile nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1. 4. Fatti salvi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS o che circolano con partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro della Comunità e per l’intero per- corso, alla procedura T2 senza che sia necessario presentare all’ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a tali merci. Nel caso di merci che circolano tra

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due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS non è necessario apporre le etichette di cui all’articolo 86. 5. Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese AELS sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della Con- venzione, l’ufficio di partenza indica nell’esemplare n. 3A del bollettino di consegna TR che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2; a tal fine esso appone nello spazio riservato alla dogana dell’esemplare n. 3A del bollettino di consegna TR la sigla «T2» o «T2F», secondo il caso, con il timbro dell’ufficio di partenza e la firma del funzionario competente. Per le merci che circolano sotto la procedura T1 non è necessario apporre la sigla «T1» sul detto documento.

6. Quando un bollettino di consegna TR riguarda contenitori contenenti merci

vincolate alla procedura T1 e contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T2, l’ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, riferimenti distinti al o ai contenitori in base al tipo di merci in esso/essi contenute, e appone rispettivamente la sigla «T1» e la sigla «T2» o «T2F», secondo il caso, in corrispondenza del riferimento al o ai contenitori corrispondenti. 7. Qualora, nel caso di cui al paragrafo 3, sia fatto uso di distinte di grandi conteni- tori, devono essere compilate distinte separate per i contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T1 e il riferimento a tali distinte è indicato, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, con la menzione del relativo numero d’ordine. La sigla «T1» è apposta a lato del o dei numeri d’ordine della o delle distinte cui si riferisce. 8. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR sono consegnati all’interessato. 9. Ciascun Paese AELS ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vinco- late alla procedura T1 possano essere trasportate sotto la procedura T1 senza la necessità di presentare il bollettino di consegna TR all’ufficio di partenza. 10. Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all’ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione per l’immissione in libera pratica o per il vincolo ad un altro regime doganale. Per quanto concerne le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, nelle condizioni di cui al paragrafo 4, presso l’ufficio di destinazione non è richiesta alcuna formalità.

Art. 89 Misure di identificazione L’identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni dell’articolo 11 della Convenzione. In generale, tuttavia, l’ufficio di partenza non procede al suggellamen- to dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure di identifica- zione. In caso di apposizione di sigilli, questi sono menzionati nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 3A e 3B del bollettino di consegna TR.

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Art. 90 Utilizzo dei vari esemplari del bollettino di consegna TR 1. Salvo nei casi in cui le merci circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’impresa di trasporto consegna all’ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3A del bollettino di consegna TR. 2. L’ufficio di destinazione restituisce senza indugio all’impresa di trasporto gli esemplari n. 1 e 2 dopo averli vistati e conserva l’esemplare n. 3A.

Trasporto di merci a destinazione di o in provenienza da Paesi terzi

Art. 91 Trasporti a destinazione di Paesi terzi 1. Quando un trasporto ha inizio all’interno del territorio delle parti contraenti e deve terminare all’esterno del territorio delle stesse sono applicabili le disposizioni dell’articolo 88, paragrafi da 1 a 9, e dell’articolo 89. 2. L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di desti- nazione.

3. Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso l’ufficio di destina-

zione.

Art. 92 Trasporti in provenienza da Paesi terzi 1. Quando un trasporto ha inizio all’esterno del territorio delle parti contraenti e deve terminare all’interno del territorio delle stesse, l’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di partenza. Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso l’ufficio di partenza. 2. L’ufficio presso il quale sono ripresentate le merci assume il ruolo di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all’articolo 90 vanno espletate nell’ufficio di destinazione.

Art. 93 Trasporti che attraversano il territorio delle parti contraenti 1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all’esterno del territorio delle parti contraenti, gli uffici doganali che assumono il ruolo di ufficio di partenza e ufficio di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all’articolo 92, para- grafo 1, e all’articolo 91, paragrafo 2. 2. Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso gli uffici di partenza e di destinazione.

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Art. 94 Posizione doganale delle merci Le merci oggetto di un trasporto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, o all’articolo 93, paragrafo 1, sono considerate vincolate alla procedura T1, a meno che il carattere comunitario di tali merci sia stabilito conformemente alle disposizioni dell’appen- dice II.

Sezione 3: Altre disposizioni

Art. 95 Distinte di carico 1. Le disposizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 5, dell’appendice I e al punto 24 dell’allegato V si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR. Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci. 2. Per i trasporti che hanno inizio all’interno del territorio delle parti contraenti e che riguardano allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2 devono essere redatte distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR, queste distinte separate devono essere compilate per ciascuno dei grandi conte- nitori contenenti contemporaneamente le due categorie di merci. I numeri d’ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 67 a 96, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici. L’originale di tali distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.

Sezione 4: Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate – trasporto combinato strada–ferrovia

Art. 96 1. Le disposizioni degli articoli da 67 a 95 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel titolo II; restano tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli 69 e 71 o 83 e 86.

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2. Nel caso di cui al paragrafo 1, al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR, occorre apporre in modo ben visibile nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti un riferimento alla o alle dichiarazioni di transito utilizzate. Questo riferimento deve indicare il tipo, l’ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato. Inoltre, l’esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell’azienda ferroviaria competente per l’ultima stazione interessata dall’operazione di transito comune. L’azienda vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal o dai documenti di transito cui è fatto riferimento. Qualora le operazioni di transito comune di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo si concludano in un Paese AELS, tale Paese può stabilire che l’esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR siano presentati all’ufficio doganale competente per l’ultima stazione interessata dall’operazione di transito comune. Tale ufficio vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal o dai documenti di transito cui è fatto riferimento. 3. Qualora un’operazione di transito comune venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 80 a 94, la lettera di vettura CIM utilizzata nell’ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione degli articoli da 67 a 79 e dell’articolo 96, paragrafi 1 e 2. Nella casella riservata alla designazione degli allegati della lettera di vettura CIM deve essere indicato, in modo ben visibile, un riferimento al bollettino di consegna TR. Detto riferimento deve comportare, tra l’altro, la dicitura «bollettino di consegna TR», seguita dal numero d’ordine.

4. Qualora un trasporto combinato strada–ferrovia di merci accompagnate da una o

più dichiarazioni di transito secondo la procedura definita al titolo II sia accettato dalle ferrovie in un terminale ferroviario ed effettuato in vagoni, le aziende ferrovia- rie assumono la responsabilità del pagamento dei dazi e altre imposizioni in caso di infrazioni o irregolarità commesse durante il percorso ferroviario, nel caso in cui non esista una garanzia valida nel Paese in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata o si ritiene sia stata commessa e nella misura in cui risulti impossibile recuperare tali importi a carico dell’obbligato principale.

Art. 97 Speditore e destinatario autorizzati 1. Quando la dispensa dalla presentazione all’ufficio di partenza della dichiarazione di transito si applica a merci destinate a essere spedite accompagnate da una lettera di vettura CIM o da un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 67 a 96, le autorità competenti determinano le misure necessarie a garan- tire che gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR rechino, secondo i casi, la sigla «T1», «T2» o

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2. Quando le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 67 a 96 sono destinate a un destinatario autorizzato, le autorità competenti possono stabilire che, in deroga all’articolo 64, paragrafo 2, e all’articolo 66, paragrafo 1, lettera a), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3A del bollet- tino di consegna TR siano consegnati direttamente all’ufficio di destinazione dall’azienda ferroviaria o dall’impresa di trasporto.

(articoli 98–110 liberi)

Capitolo VIII: Procedure semplificate specifiche per i trasporti via aerea

Art. 111 Procedura semplificata (livello 1) 1. Le compagnie aeree possono essere autorizzate a utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto aereo il cui contenuto corrisponda al modello che figura nell’allegato 9, appendice 3, della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (procedura semplificata – livello 1). La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comune, sono indicati nell’autorizzazione. Una copia certifi- cata conforme dell’autorizzazione è trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità competenti di ciascun aeroporto interessato. 2. Quando il trasporto riguarda sia merci che devono circolare sotto la procedura T1 che merci che devono circolare sotto la procedura T2, tali merci devono figurare in manifesti distinti.

3. Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea,

che lo identifica: – con la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; – con la sigla «T2» o «T2F», secondo i casi, se le merci circolano sotto la pro- cedura T2; un manifesto può tuttavia essere contrassegnato da una sola di queste due sigle.

4. Il manifesto deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

– il nome della compagnia aerea che trasporta le merci; – il numero del volo; – la data del volo; – il nome dell’aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aero- porto di destinazione); e, per ogni spedizione indicata nel manifesto: – il numero della lettera di vettura aerea; – il numero di colli;

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– la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con le indicazioni necessarie alla loro identificazione; – la massa lorda. In caso di collettame, la designazione delle merci è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In questo caso le lettere di vettura aeree concernenti le spedizioni indicate nel manifesto devono contenere la denominazione commerciale abituale delle merci con le indicazioni necessarie alla loro identificazione. 5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità compe- tenti dell’aeroporto di partenza, che ne conservano uno. Tali autorità possono chiedere la presentazione, a fini di controllo, di tutte le lettere di vettura aeree concernenti le spedizioni indicate nei manifesti.

6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità competenti

dell’aeroporto di destinazione, che lo conservano. Le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione possono inoltre, per controllo, chiedere la presentazione dei manifesti e delle lettere di vettura aeree relativi a tutte le merci scaricate nell’aeroporto. 7. Le autorità competenti di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensil- mente alle autorità competenti di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenti- cato, l’elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro pre- sentati nel corso del mese precedente. La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere effettuata utilizzando le indicazioni seguenti: – il numero di riferimento del manifesto; – la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3; – il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci; – il numero del volo; – la data del volo. L’autorizzazione può inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo comma. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione ne informano le autorità competenti dell’aeroporto di partenza, oltre che l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aeree relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

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Art. 112 Procedura semplificata (livello 2) 1. Le compagnie aeree possono essere autorizzate a utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati se operano un numero significativo di voli tra i Paesi (procedura semplificata – livello 2). In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale. 2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione le autorità competenti notificano tale domanda agli altri Paesi nel territorio dei quali sono situati, rispettivamente, gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati mediante sistemi di scambio elettro- nico di dati. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro 60 giorni dalla data della notifica, le autorità competenti rilasciano l’autorizzazione. Tale autorizzazione è valida in tutti i Paesi interessati e si applica soltanto alle ope- razioni di transito comune effettuate tra gli aeroporti indicati nella stessa.

3. La semplificazione si applica come segue:

a) il manifesto compilato all’aeroporto di partenza è trasmesso mediante sistemi di scambio elettronico di dati all’aeroporto di destinazione; b) la compagnia aerea indica nel manifesto: – la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1, – la sigla «T2» o «T2F», secondo i casi, se le merci circolano sotto la procedura T2, – la sigla «TD» per le merci che sono già vincolate a un regime di transi- to. In tal caso la compagnia aerea appone anche la sigla «TD» sulla let- tera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla proce- dura seguita e il numero di riferimento, la data e l’ufficio di emissione della dichiarazione di transito, – la sigla «C» (equivalente a «T2L») o «F» (equivalente a «T2LF»), secondo i casi, per le merci comunitarie non vincolate a un regime di transito, – la sigla «X» per le merci comunitarie destinate all’esportazione che non sono vincolate a un regime di transito, in corrispondenza degli articoli interessati del manifesto. Il manifesto deve inoltre riprendere le indicazioni previste all’articolo 111, paragrafo 4; c) il regime di transito comune è considerato concluso non appena il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è a disposi- zione delle autorità competenti dell’aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate; d) su richiesta, una versione stampata del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti degli aeroporti di partenza e di destinazione;

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e) le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le informazioni di cui alla lettera b); f) le autorità competenti dell’aeroporto di partenza effettuano controlli, mediante un sistema di audit, in base a un’analisi dei rischi; g) le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione effettuano controlli, mediante un sistema di audit, sulla base di un’analisi dei rischi e, se necessa- rio, trasmettono i particolari dei manifesti ricevuti, tramite un sistema di scambio elettronico di dati, alle autorità competenti dell’aeroporto di par- tenza a fini di verifica.

4. Fatte salve le disposizioni del titolo II, capitolo VI, e del titolo IV:

– la compagnia aerea notifica alle autorità competenti qualsiasi infrazione o irregolarità; – le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità competenti dell’aero- porto di partenza, come pure all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Capitolo IX: Procedura semplificata specifica per i trasporti a mezzo di condutture

Art. 113 1. Quando il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti di merci a mezzo di condutture, le formalità relative a tale regime sono adattate in base alle disposi- zioni dei paragrafi 2–5. 2. Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime di transito comune: – dalla loro entrata nel territorio doganale di una parte contraente, se si tratta di merci che entrano in tale territorio a mezzo di condutture; – dalla loro introduzione nelle condutture, se si tratta di merci che si trovano già nel territorio doganale di una parte contraente. Se necessario, il carattere comunitario di queste merci deve essere stabilito confor- memente alle disposizioni dell’appendice II. 3. Per le merci di cui al paragrafo 2 il gestore della conduttura stabilito nel Paese attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio di una parte contraente oppure il gestore della conduttura stabilito nel Paese in cui ha inizio il trasporto diviene l’obbligato principale. 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, il gestore della conduttura stabilito in un Paese attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condut- ture è considerato il trasportatore.

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5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, il regime di transito comune si consi- dera concluso nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giun- gono negli impianti del destinatario o nella sua rete di distribuzione e vengono registrate nelle sue scritture. 6. Quando merci trasportate a mezzo di condutture tra due parti contraenti e ritenute vincolate al regime di transito comune, conformemente alle disposizioni del para- grafo 2, transitano, nel corso del loro tragitto, nel territorio di una parte contraente dove questo regime non è utilizzato per i trasporti a mezzo di condutture, il regime in questione è sospeso durante l’attraversamento di tale territorio. 7. Quando delle merci sono trasportate a mezzo di condutture a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune non è utilizzato per il trasporto a mezzo di condutture a destinazione di una parte contraente dove tale regime è utilizzato, il regime in questione è considerato avere inizio nel momento in cui le merci entrano nel territorio di quest’ultima parte contraente. 8. Quando delle merci sono trasportate a mezzo di condutture a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti a mezzo di condutture a destinazione di una parte contraente dove tale regime non è utilizzato, il regime in questione è considerato avere termine nel momento in cui le merci lasciano il territorio della parte contraente nella quale il regime è utilizzato. 9. Le imprese che partecipano al trasporto delle merci tengono le loro scritture a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi controllo che si ritenga necessa- rio effettuare nell’ambito delle operazioni di transito comune di cui al presente articolo.

Titolo IV: Obbligazione e recupero

Art. 114 Nascita dell’obbligazione

1. Comporta il sorgere di un’obbligazione ai sensi dell’articolo 3, lettera l):

a) la sottrazione delle merci al regime di transito comune oppure; b) in mancanza di tale sottrazione, l’inadempimento di uno degli obblighi che comporta l’utilizzo del regime di transito comune o l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce al regime di transito comune. Non determinano tuttavia il sorgere di un’obbligazione gli inadempimenti che non hanno avuto conseguenze reali sul funzionamento del regime, a condizione che: i) non si tratti di tentativi di sottrazione della merce al regime di transito comune, ii) non rivelino una manifesta negligenza dell’interessato, iii) tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione della merce siano espletate a posteriori.

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Le parti contraenti possono individuare le situazioni a cui è applicabile il secondo comma.

2. L’obbligazione sorge:

a) nel momento in cui le merci sono sottratte al regime di transito comune oppure b) nel momento in cui cessa di essere osservato un obbligo il cui inadempi- mento comporta la nascita dell’obbligazione, o nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime qualora risulti a posteriori che una delle condi- zioni stabilite per il vincolo al regime non era realmente soddisfatta. 3. Non si ritiene sorta alcuna obbligazione nei confronti di una merce vincolata al regime di transito comune quando l’interessato dimostra che l’inadempimento degli obblighi derivanti dal vincolo delle merci al regime di transito comune, di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), è causato dalla distruzione totale o dalla perdita irrimediabile della suddetta merce per cause dipendenti dalla natura stessa della merce o in seguito a un caso fortuito o di forza maggiore o a seguito dell’autorizzazione delle autorità competenti. Una merce è irrimediabilmente perduta quando non è più utilizzabile.

Art. 115 Identificazione del debitore

1. Nel caso di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera a), il debitore è:

a) la persona che ha sottratto la merce al regime di transito comune; b) ogni persona che ha partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo ragio- nevolmente sapere che si trattava di una sottrazione della merce al regime di transito comune; c) ogni persona che ha acquisito o detenuto la merce in questione sapendo o dovendo ragionevolmente sapere nel momento in cui l’ha acquisita o rice- vuta che si trattava di merce sottratta al regime di transito comune; d) l’obbligato principale. 2. Nel caso di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera b), il debitore è la persona che, a seconda dei casi, deve adempiere agli obblighi che comporta il vincolo al regime di transito comune o rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime. 3. Quando per una medesima obbligazione esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell’obbligazione in solido.

Art. 116 Determinazione del luogo di nascita dell’obbligazione

1. L’obbligazione sorge:

a) nel luogo in cui si verificano i fatti da cui essa risulta; b) oppure, se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità competenti constatano che la merce si trova in una situazione che fa nascere l’obbligazione;

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c) oppure, se il luogo non può essere determinato ai sensi delle lettere a) o b), entro un termine di: – sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio di destinazione, a meno che sia stata inoltrata una domanda di recupero, nel qual caso tale periodo è prolungato di un mese al massimo, oppure – un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 41, paragrafo 5, se l’obbligato principale non ha fornito informazioni o le informazioni erano insufficienti, nel Paese da cui dipende l’ultimo ufficio di passaggio di entrata o, altrimenti, nel Paese da cui dipende l’ufficio di partenza. 2. Le autorità competenti di cui all’articolo 117, paragrafo 1, sono le autorità del Paese in cui l’obbligazione è sorta o si ritiene sia sorta conformemente al presente articolo.

Art. 117 Azione nei confronti del debitore

1. Le autorità competenti intraprendono l’azione di recupero non appena sono in

grado di: a) calcolare l’importo dell’obbligazione e b) determinare il debitore. 2. A tal fine, e fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione, le suddette autorità comunicano l’importo dell’obbligazione al debitore secondo le modalità ed entro i termini in vigore nelle parti contraenti. 3. Tutti gli importi di obbligazioni che sono stati oggetto della comunicazione di cui al paragrafo 2 devono essere pagati dal debitore secondo le modalità ed entro i termini in vigore nelle parti contraenti.

4. Se, dopo l’avvio di un’azione di recupero, le autorità competenti determinate

conformemente all’articolo 116 vengono in possesso, con qualsiasi mezzo, di prove circa il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione, e se tale luogo si trova in un’altra parte contraente, dette autorità (autorità richiedenti) inviano senza indugio alle autorità competenti per il luogo in questione (autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una copia autenticata degli elementi di prova. Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se sono competenti per il recupero. Se non ricevono risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono immediatamente l’azione di recupero che avevano avviato. 5. Se le autorità interpellate sono competenti, esse intraprendono una nuova azione di recupero degli importi dovuti, se del caso dopo lo scadere del termine di tre mesi di cui al paragrafo precedente e informandone immediatamente le autorità richie- denti.

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Le procedure di recupero avviate dalle autorità richiedenti e non ancora concluse sono sospese non appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere al recupero. Quando le autorità interpellate forniscono la prova del recupero, le autorità richie- denti rimborsano le somme già percepite o annullano l’azione di recupero.

Art. 118 Azione nei confronti del garante 1. Fatto salvo il paragrafo 4, la responsabilità del garante copre tutto il periodo in cui l’importo dell’obbligazione può divenire esigibile. 2. Quando il regime non è stato appurato, le autorità competenti del Paese di par- tenza devono notificare al garante, entro nove mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio di destinazione, il mancato appuramento del regime.

3. Quando il regime non è stato appurato, le autorità competenti determinate in

conformità all’articolo 116 devono notificare al garante, entro tre anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde per l’operazione di transito comune interessata. La notifica deve precisare il numero di riferimento del movimento e la data della dichiarazione di transito, il nome dell’ufficio di partenza, il nome dell’obbligato principale e l’importo delle somme in questione. 4. Il garante è liberato dai suoi impegni qualora l’una o l’altra delle notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non sia stata effettuata entro i termini previsti. 5. Qualora sia stata inviata l’una o l’altra di queste notifiche, il garante viene infor- mato dell’avvenuto recupero dell’obbligazione o dell’appuramento del regime.

Art. 119 Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero Fatto salvo l’articolo 13a della Convenzione, i Paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero in applicazione dell’articolo 116. Queste ultime informano l’ufficio di partenza e l’ufficio di garanzia di tutti i casi di nascita di un’obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall’ufficio di partenza nonché delle azioni intraprese nei confronti del debitore al fine della riscossione degli importi dovuti. Esse informano inoltre l’ufficio di par- tenza della riscossione dei dazi e altre imposizioni per permettere all’ufficio di appurare l’operazione di transito.»

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Allegato II «Allegato I

Merci che presentano ingenti rischi di frode 1 2 3 4 5

Codice SA Designazione delle merci Quantità Codice Aliquota minima minime prodotti di garanzia sensibili6 isolata

ex 0102.90 Altri animali vivi della specie bovina 4 000 kg 1 1.500 €/t domestica

0201.10 Carni di animali della specie bovina, 3 000 kg 2.700 €/t

0201.20 fresche o refrigerate 2.900 €/t

0201.30 5.200 €/t

0202.10 Carni di animali della specie bovina, 3 000 kg 2.700 €/t

0202.20 congelate 2.900 €/t

0202.30 3.900 €/t

0402.10 Latte e crema di latte, concentrati 2 500 kg 1.600 €/t

0402.21 o con aggiunta di zuccheri o di altri 1.900 €/t

0402.29 dolcificanti 2.500 €/t

0402.91 1.400 €/t

0402.99 1.600 €/t

0405.10 Burro o altre materie grasse del latte 3 000 kg 2.600 €/t

0405.90 2.800 €/t

ex 0803.00 Banane fresche, escluse le banane 8 000 kg 1 800 €/t da cuocere

1701.11 Zuccheri di canna o di barbabietola 7 000 kg –

1701.12 o saccarosio chimicamente puro, –

1701.91 allo stato solido –

1701.99 –

2207.10 Alcole etilico non denaturato, 3 hl 2.500 €/hl

con titolo alcolometrico volumico di alcole puro uguale o superiore a 80 % vol

2208.20 Acquaviti, liquori ed altre bevande conte- 5 hl

2208.30 nenti alcole di distillazione

2208.40

2208.50 2.500 €/hl

2208.60 di alcole

2208.70 puro

ex 2208.90 1

2402.20 Sigarette contenenti tabacco 35 000 120 €/1000

pezzi pezzi

6 Quando si applicano le disposizioni del cap. VII del tit. II, occorre utilizzare il codice dei prodotti sensibili di cui alla colonna 4 in aggiunta al codice SA indicato nella colonna 1 qualora quest’ultimo non consenta di identificare in maniera univoca le merci sensibili di cui alla colonna 2.

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Allegato II

Caratteristiche dei sigilli

I sigilli di cui all’articolo 31 dell’appendice I devono presentare almeno le seguenti caratteristiche e specifiche tecniche: a) Caratteristiche essenziali I sigilli devono: 1) sopportare un uso normale; 2) essere facilmente verificabili e riconoscibili; 3) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo; 4) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indica- zione unica; 5) recare marche di identificazione. b) Specifiche tecniche: 1) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato; tuttavia le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili; 2) le marche di identificazione dei sigilli devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili; 3) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

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Allegato III

Criteri di cui agli articoli 53 e 54 Criteri Note

1) Esperienza Un’esperienza sufficiente è attestata dall’utilizzo corretto e sufficiente regolare del regime di transito comune, in qualità di obbligato principale, nel corso di uno dei periodi indicati di seguito che precedano la domanda: – sei mesi per l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 54, paragrafo 1, – un anno per l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), – due anni per l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 4, e dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b).

2) Elevato livello L’obbligato principale raggiunge un livello elevato di di collaborazione collaborazione con le autorità competenti quando introduce con le autorità nella gestione delle sue operazioni misure particolari che competenti offrono a tali autorità maggiori possibilità di controllo e di protezione degli interessi in gioco. Tali misure possono in particolare, con soddisfazione delle autorità competenti, riguardare: – le condizioni di compilazione della dichiarazione di transito, – o il contenuto della dichiarazione di transito, quando l’obbligato principale fa figurare su tale dichiarazione dati supplementari anche in casi in cui tali dati non sono obbligatori, – o le modalità di espletamento delle formalità di vincolo al regime (in particolare la presentazione della dichiarazione presso un unico ufficio doganale).

3) Controllo L’obbligato principale dimostra di avere il controllo del del trasporto trasporto in particolare: a) se assicura lui stesso il trasporto rispettando elevate norme di sicurezza; oppure b) se utilizza un trasportatore vincolato da un contratto a lungo termine e che offre servizi rispondenti a elevate norme di sicurezza; oppure c) se utilizza un intermediario vincolato contrattualmente a un trasportatore che fornisce servizi rispondenti a elevate norme di sicurezza.

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Criteri Note

4) Buona capacità L’obbligato principale dimostra una buona capacità finanziaria, finanziaria, sufficiente per far fronte agli impegni assunti, sufficiente per far presentando alle autorità competenti gli elementi attestanti fronte agli impegni che dispone dei mezzi necessari per pagare l’importo assunti dell’obbligazione che potrebbe sorgere riguardo alle merci in causa.

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Allegato IV

Modalità di applicazione dell’articolo 54, paragrafo 7

Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale 1. Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale possono essere vietati temporaneamente

1.1 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto

Per «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 6, si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più obbligati principali e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime, che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 50 e 57, la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 54, paragrafo 2, non è più in grado di garantire il pagamento entro il termine previsto delle obbligazioni sorte in seguito alla sottrazione al regime di tran- sito comune di merci figuranti nell’elenco dell’allegato I.

1.2 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale

Per «frodi quantitativamente rilevanti» ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 7, si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 50 e 57 e, se del caso, dell’articolo 54, para- grafo 6, la garanzia globale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, non è più in grado di assicurare il pagamento entro il termine previsto delle obbligazioni sorte in seguito alle sottrazioni al regime di transito comune di merci figu- ranti nell’elenco dell’allegato I, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale.

2. Procedura decisionale per vietare temporaneamente di ricorrere alla garanzia

globale di importo ridotto o alla garanzia globale

2.1 La decisione del Comitato congiunto di vietare temporaneamente il ricorso

alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale in applica- zione dell’articolo 54, paragrafi 6 o 7 (in seguito denominata «la deci- sione»), è adottata secondo la procedura seguente.

2.2 La decisione può essere adottata su richiesta di una o più parti contraenti.

2.3 Quando una tale richiesta viene formulata, le parti contraenti si informano

reciprocamente in merito alle constatazioni effettuate e valutano se le condi- zioni di cui ai punti 1.1 o 1.2. siano soddisfatte. 2.4 Se le parti contraenti ritengono che tali condizioni siano soddisfatte, trasmet- tono al Comitato congiunto un progetto di decisione per adozione mediante la procedura scritta di cui al punto 2.5.

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2.5 Il Segretariato generale della Commissione invia il progetto di decisione alle parti contraenti non comunitarie. La decisione è adottata se, entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio del progetto di decisione, al Segretariato generale della Commissione non è pervenuta per lettera alcuna obiezione delle parti contraenti. Il Segretariato generale informa le parti contraenti dell’adozione della decisione. Qualora al Segretariato generale fossero comunicate obiezioni da una o più parti contraenti entro il termine previsto, esso ne informa le altre parti con- traenti.

2.6 Ciascuna parte contraente assicura la pubblicazione della decisione.

2.7 L’effetto della decisione è limitato a un periodo di dodici mesi. Tuttavia il Comitato congiunto può deciderne il rinnovo o l’abrogazione dopo un nuovo esame con le parti contraenti.

3. Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di

ricorrere alla garanzia globale I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato tempora- neamente vietato per merci figuranti nell’elenco dell’allegato I possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari: – la garanzia isolata è oggetto di uno specifico atto costitutivo che fa rife- rimento al presente allegato e che copre soltanto le merci interessate dalla decisione; – tale garanzia isolata può essere utilizzata solo presso l’ufficio di parten- za indicato nell’atto costitutivo della garanzia; – essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condi- zione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è appurato non superi l’importo della garanzia isolata. In tal caso l’ufficio di garanzia attribuisce per una garanzia un codice di accesso iniziale all’obbligato principale. Quest’ultimo può assegnare a tale garanzia uno o più codici di accesso che possono essere utilizzati da lui stesso o dai suoi rappresentanti; – ogni volta che il regime è appurato per un’operazione di transito comune coperta dalla garanzia isolata, l’importo corrispondente all’operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un’altra operazione, nel limite dell’importo della garanzia.

4. Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale di importo

ridotto o alla garanzia globale

4.1 L’obbligato principale può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia glo-

bale di importo ridotto o alla garanzia globale per vincolare al regime di transito comune merci a cui si applica la decisione di divieto se dimostra che non è sorta alcuna obbligazione per le merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comune avviate nel corso dei due anni precedenti la decisione o, qualora in tale periodo siano sorte obbligazioni, se dimostra che

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esse sono state corrisposte integralmente dal debitore o dal garante entro il termine previsto. Per poter usufruire della garanzia globale oggetto di divieto temporaneo l’obbligato principale deve inoltre soddisfare alle condizioni stabilite all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b).

4.2 Le disposizioni degli articoli da 46 a 51 si applicano mutatis mutandis alle

domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1.

4.3 Quando concedono la deroga, le autorità competenti appongono nella casella

8 del certificato di garanzia globale la dicitura seguente:

– Utilizzazione non limitata – 99209.

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Allegato V

Procedura di riserva

Capitolo I: Disposizioni generali 1. Il presente allegato stabilisce le modalità particolari per l’applicazione della procedura di riserva ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, nei casi seguenti: a) per i viaggiatori: – quando il sistema informatico delle autorità competenti non fun- ziona; b) per gli obbligati principali, compresi gli speditori autorizzati: – quando il sistema informatico delle autorità competenti non fun- ziona, – quando l’applicazione di un obbligato principale non funziona, – quando la rete tra un obbligato principale e le autorità doganali non è disponibile.

2. Alla procedura di riserva si applicano le disposizioni dell’appendice I salvo

le disposizioni contrarie enunciate qui di seguito.

3. Dichiarazioni di transito

3.1 La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di riserva deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall’operazione di transito al fine di evitare problemi all’ufficio (agli uffici) di passaggio e all’ufficio di destina- zione. Pertanto l’utilizzazione dei documenti è limitata nel modo seguente: – utilizzazione del Documento amministrativo unico (DAU), – utilizzazione del DAU stampato su carta normale dal sistema dell’operatore come previsto nell’allegato B6 dell’appendice III o – in sostituzione del DAU, utilizzazione del modello del Documento d’accompagnamento transito (DAT) con l’accordo delle autorità com- petenti qualora esse ritengano che le esigenze dell’operatore siano giu- stificate.

3.2 Ai fini dell’applicazione del punto 3.1, terzo trattino, il DAT è compilato

conformemente agli allegati da A1 ad A3 dell’appendice III. 3.3 Quando le disposizioni del presente allegato si riferiscono a esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione, tali disposizioni si applicano mutatis mutandis al DAT.

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Capitolo II: Modalità d’applicazione

4. Indisponibilità del sistema informatico delle autorità competenti

4.1 Modalità di applicazione indipendentemente dal documento utilizzato:

– la dichiarazione è compilata e presentata all’ufficio di partenza in tre esemplari conformemente all’allegato B6 dell’appendice III nel caso del DAU e redatta conformemente agli allegati da A1 ad A3 nel caso del DAT; – la dichiarazione viene registrata dalla dogana con un sistema di nume- razione diverso da quello del sistema informatico nella casella C; – la procedura di riserva è indicata sulle copie della dichiarazione di tran- sito con il timbro di cui all’allegato B7 dell’appendice III nella casella A del DAU o al posto del MRN e del codice a barre nel DAT; – quando viene utilizzata la procedura semplificata, lo speditore autoriz- zato usa documenti preautenticati e rispetta tutti gli obblighi e le condi- zioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all’uso del timbro speciale (capitolo III, punti 27–30), utilizzando rispettivamente le caselle D e C; – il documento viene vistato dall’ufficio di partenza in caso di procedura normale o dallo speditore autorizzato in caso di procedura semplificata; – quando è utilizzato il modello del DAT, sulla dichiarazione non figu- rano né il codice a barre né il Numero di riferimento del movimento (MRN).

4.2 Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di riserva, ogni

dichiarazione inserita nel sistema informatico, ma non ancora trattata a causa del guasto dello stesso, deve essere annullata. L’operatore è tenuto a infor- mare le autorità competenti ogniqualvolta, dopo aver presentato una dichia- razione nel sistema, debba poi ricorrere alla procedura di riserva.

4.3 Le autorità competenti controllano il ricorso alla procedura di riserva per

evitarne l’abuso.

5. Indisponibilità dell’applicazione degli obbligati principali e/o della rete

In caso di indisponibilità dell’applicazione dell’obbligato principale e/o della rete tra gli obbligati principali e le autorità competenti si applica la procedu- ra di riserva seguente: – si applicano le disposizioni del punto 4 escluse quelle relative alla pro- cedura semplificata; – quando l’applicazione e/o la rete sono nuovamente disponibili, l’obbligato principale ne informa le autorità doganali.

6. Indisponibilità dell’applicazione dello speditore autorizzato e/o della rete

In caso di indisponibilità dell’applicazione dello speditore autorizzato e/o della rete si applica la procedura seguente: – si applicano le disposizioni del punto 4;

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– quando l’applicazione e/o la rete sono nuovamente disponibili, lo spedi- tore autorizzato ne informa le autorità doganali; – nel presente caso, se uno speditore autorizzato effettua oltre il 2 per cento all’anno delle sue dichiarazioni con la procedura di riserva, è opportuno procedere a una revisione dell’autorizzazione per valutare se sussistano ancora le pertinenti condizioni.

7. Registrazione dei dati da parte delle amministrazioni nazionali

Nei due casi di cui sopra (5 e 6) le autorità doganali nazionali possono consentire agli operatori di presentare all’ufficio di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o, nei casi appropriati, il modello del DAT) affinché i dati di transito siano scambiati tra le autorità doganali mediante il sistema informatico doganale.

8. Informazioni statistiche

Una copia supplementare dell’esemplare n. 4 della dichiarazione T1 o T2 o dell’esemplare del DAT è compilata ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 della Convenzione.

Capitolo III: Svolgimento della procedura

9. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune si effettua

sotto la copertura degli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sul DAU o sotto la copertura del DAT restituiti all’obbligato principale dall’ufficio di partenza.

10. Modalità della garanzia isolata mediante fideiussione

Se l’ufficio di partenza è diverso dall’ufficio di garanzia, quest’ultimo con- serva una copia dell’atto con il quale ha accettato l’impegno del garante. L’originale viene presentato dall’obbligato principale all’ufficio di partenza, dove viene conservato. Se necessario, tale ufficio può chiederne la tradu- zione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del Paese in questione.

11. Spedizioni miste

In caso di spedizioni comprendenti merci che devono circolare con proce- dura T1 e merci che devono circolare con procedura T2, il formulario di dichiarazione di transito recante la sigla T va completato: – con formulari complementari recanti rispettivamente le sigle «T1bis» e – con distinte di carico recanti rispettivamente le sigle «T1» e «T2» o

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12. Procedura T1 per difetto

Qualora nella sottocasella di destra della casella n. 1 della dichiarazione di transito non sia stata apposta la sigla «T1», «T2» o «T2F» o qualora, nel caso di spedizioni comprendenti merci circolanti con procedura T1 e merci circolanti con procedura T2, le disposizioni di cui sopra al punto 11 non siano state rispettate, le merci si considerano circolare con procedura T1.

13. Firma della dichiarazione di transito e impegno dell’obbligato principale

La firma della dichiarazione di transito da parte dell’obbligato principale impegna la responsabilità di quest’ultimo per quanto riguarda il rispetto dell’articolo 23.

14. Misure di identificazione

In caso di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione, l’ufficio di partenza annota nella casella «D. Controllo dell’ufficio di par- tenza» della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dici- tura seguente: – Dispensa – 99201.

15. Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci

– l’ufficio di partenza annota gli esemplari della dichiarazione di transito in funzione dei risultati della verifica. – se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l’ufficio di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esem- plari della dichiarazione di transito.

16. Ufficio di passaggio

16.1 Il trasportatore presenta a ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un

avviso di passaggio redatto su un formulario conforme all’allegato B8. 16.2 Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l’ufficio di passaggio effettivo: – trasmette senza indugio l’avviso di passaggio all’ufficio di passaggio inizialmente previsto, oppure – informa del passaggio l’ufficio di partenza nei casi e modi stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti.

17. Presentazione all’ufficio di destinazione

17.1 L’ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, vi indica la data di arrivo e li annota in funzione del controllo effet- tuato.

17.2 L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello

indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio di destinazione.

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Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a una parte contraente diversa da quella da cui dipende l’ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve apporre nella casella «I. Controllo dell’ufficio di destina- zione» dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all’ufficio di destinazione, la dicitura seguente: – Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …………… (nome e Paese) – 99203. 17.3 Nel caso di cui al punto 17.2, secondo comma, il nuovo ufficio di destinazione deve tenere la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l’ufficio di partenza senza espressa autorizzazione di quest’ultimo, se la dichia- razione di transito presenta la dicitura seguente: – Uscita da …………… soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … – 99204.

17.4 L’indicazione del nome della parte contraente della presente Convenzione e

il numero dell’atto giuridico in questione devono essere inseriti nella dicitura del punto 17.3, nella lingua della dichiarazione.

18. Ricevuta

La ricevuta può essere redatta sul modello figurante nella parte inferiore del verso dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito.

19. Rinvio dell’esemplare n. 5

Le autorità competenti del Paese di destinazione rinviano l’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità competenti del Paese di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di otto giorni a decor- rere dalla conclusione del regime. Quando è utilizzato il DAT, viene rin- viata, secondo le stesse condizioni dell’esemplare n. 5, una copia del DAT presentato.

20. Comunicazione all’obbligato principale – Prove alternative della conclu-

sione del regime Se, allo scadere di un termine di un mese a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio di destinazione, l’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non è pervenuto alle autorità competenti del Paese di partenza, tali autorità ne informano l’obbligato prin- cipale, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso.

21. Procedura di ricerca

21.1 Se, allo scadere di un termine di due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio di destinazione, le auto- rità competenti del Paese di partenza non dispongono della prova che il regime si è concluso, esse avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento del regime o, altrimenti, al fine di:

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– stabilire le condizioni relative alla nascita dell’obbligazione doganale; – individuare il debitore; – determinare le autorità competenti per il recupero.

21.2 La procedura viene avviata senza indugio se le autorità competenti sono

informate a uno stadio iniziale, o sospettano, che il regime non si è concluso.

21.3 La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova

della conclusione del regime è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 21.1.

22. Garanzia – Importo di riferimento

22.1 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52 dell’appendice I, l’obbligato princi- pale calcola, per ciascuna operazione di transito, l’importo dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere e si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l’importo di riferimento. 22.2 Ove l’importo di riferimento risultasse insufficiente per coprire le sue opera- zioni di transito comune, l’obbligato principale è tenuto a segnalarlo all’ufficio di garanzia.

23. Certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

Sulla base dell’autorizzazione di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a): Il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia rilasciato dalle autorità competenti deve essere presentato all’ufficio di partenza. La dichia- razione di transito deve fare riferimento al certificato.

24. Distinte di carico speciali

24.1 Le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale che

risponde alle condizioni generali di cui all’articolo 45 a utilizzare, come distinte di carico, elenchi che non rispondono a tutte le condizioni dell’appendice III. L’uso di tali elenchi può essere autorizzato unicamente: – se sono stilati da imprese le cui scritture sono basate su un sistema inte- grato di trattamento elettronico o automatico dei dati; – se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità competenti; – se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste a titolo dell’allegato B5 dell’appendice III. 24.2 Può inoltre essere autorizzato l’uso, come distinte di carico di cui al punto 24.1, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell’espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati.

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24.3 Le imprese le cui scritture sono basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei punti 24.1 e 24.2, sono già autorizzate a usare elenchi di un modello speciale, possono essere auto- rizzate a utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comune concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia resa necessaria in considerazione dei programmi informatici delle imprese interessate.

25. Utilizzazione di sigilli di un modello speciale

L’obbligato principale indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti.

26. Dispensa dall’itinerario vincolante

Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito, la dicitura seguente: – Dispensa dall’itinerario vincolante – 99205.

27. Speditore autorizzato – Preautenticazione e formalità alla partenza

27.1 Ai fini dell’applicazione dei punti 4 e 6, l’autorizzazione prevede che la

casella «C. Ufficio di partenza» dei formulari di dichiarazione di transito sia – preventivamente munita dell’impronta del timbro dell’ufficio di par- tenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure – rechi, a cura dello speditore autorizzato, l’impronta di un timbro spe- ciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell’allegato B9 dell’appendice III. L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell’autorizzazione.

27.2 Le autorità competenti possono stabilire l’utilizzo di formulari recanti un

segno distintivo che ne faciliti l’individuazione.

28. Speditore autorizzato – Misure di custodia del timbro

28.1 Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio di partenza o di un timbro speciale. Egli informa le autorità competenti delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente. 28.2 In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventi- vamente muniti dell’impronta del timbro dell’ufficio di partenza o recanti l’impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti

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esigibili in un determinato Paese e afferenti alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità competenti che l’hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 28.1.

29. Speditore autorizzato – Menzioni obbligatorie

29.1 Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autoriz-

zato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, e, nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza», il ter- mine fissato conformemente all’articolo 29 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente: – Speditore autorizzato – 99206.

29.2 Quando le autorità competenti del Paese di partenza procedono al controllo

alla partenza di una spedizione, esse appongono il loro visto nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito. 29.3 Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato senza indugio all’ufficio di partenza. Le autorità competenti possono stabili- re, nell’autorizzazione, che l’esemplare n. 1 sia inviato alle autorità compe- tenti del Paese di partenza appena la dichiarazione di transito viene comple- tata. Gli altri esemplari accompagnano le merci nelle condizioni di cui al punto 9 del presente allegato.

30. Speditore autorizzato – Dispensa dalla firma

30.1 Lo speditore autorizzato può essere autorizzato a non apporre la firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato B9 dell’appendice III, compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Quest’autorizzazione può esse- re concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente pre- sentato a tali autorità competenti un impegno scritto con il quale riconosce di essere l’obbligato principale per tutte le operazioni di transito comune effet- tuate mediante dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro spe- ciale. 30.2 Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 30.1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell’obbligato principale, la dicitura seguente: – Dispensa dalla firma – 99207.

31. Destinatario autorizzato – Obblighi

31.1 Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati

nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a inviare senza indu- gio all’ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalando la data di arrivo delle merci, lo stato dei sigilli eventualmente apposti, nonché qualsiasi irregola- rità.

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31.2 L’ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste sopra al punto 17. 32. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o di ricorrere alla garanzia globale 32.1 Per le operazioni di transito relative a merci contemplate da una decisione di divieto della garanzia globale, le modalità d’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 7, figuranti nell’allegato IV dell’appendice I sono prorogate e completate dalle disposizioni seguenti: – gli esemplari della dichiarazione di transito recano in diagonale e in lettere maiuscole rosse la dicitura seguente, di formato minimo di

100 × 10 mm:

– Garanzia globale vietata – 99208. – In deroga al punto 19, l’esemplare n. 5 di una dichiarazione di transito recante tale dicitura deve essere rinviato dall’ufficio di destinazione al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la spedizione e gli esemplari della dichiarazione richiesti vengono presentati a tale uffi- cio. Se una siffatta spedizione è presentata a un destinatario autorizzato ai sensi dell’articolo 64, quest’ultimo è tenuto a consegnare l’esemplare n. 5 all’ufficio di destinazione da cui dipende al più tardi il giorno lavo- rativo successivo a quello in cui ha ricevuto la spedizione.

32.2 Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di

garanzia globale I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato tempora- neamente vietato per merci figuranti nell’elenco dell’allegato I possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari: – tale garanzia isolata può essere utilizzata, nel quadro della procedura di riserva, soltanto presso l’ufficio di partenza identificato nell’atto costi- tutivo della garanzia.

33. Formulari DAU – Formalità espletate mediante un sistema informatizzato

33.1 Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici

o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma manoscritta con una tecnica di identificazione che può eventualmente fondarsi sull’uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualo- ra siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti.

33.2 Quando sono espletate le formalità mediante sistemi informatizzati pubblici

o privati che permettono anche la stampa automatica delle dichiarazioni, le autorità competenti possono prevedere l’autenticazione diretta, da parte di tali sistemi, delle dichiarazioni così stampate, anziché l’apposizione manuale o meccanica del timbro dell’ufficio doganale e della firma del funzionario competente.»

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Allegato III «Appendice II

Carattere comunitario delle merci e disposizioni relative all’euro

Art. 1 La presente appendice fissa le modalità di applicazione della Convenzione e dell’appendice I relative al carattere comunitario delle merci e all’utilizzo dell’euro.

Titolo I: Carattere comunitario delle merci Capitolo I: Campo di applicazione

Art. 2

1. La prova del carattere comunitario può essere apportata conformemente al pre-

sente titolo solo quando le merci alle quali si riferisce sono trasportate direttamente da una parte contraente a un’altra. Sono considerate trasportate direttamente da una parte contraente a un’altra: a) le merci il cui trasporto si effettua senza transitare nel territorio di un Paese terzo; b) le merci il cui trasporto si effettua transitando nel territorio di uno o più Paesi terzi, a condizione che l’attraversamento di tali Paesi avvenga sotto la copertura di un titolo di trasporto unico, emesso in una parte contraente.

2. Il presente titolo non si applica alle merci:

a) destinate ad essere esportate all’esterno delle parti contraenti o b) trasportate sotto il regime di trasporto internazionale delle merci scortate da carnet TIR, a meno che: – le merci che devono essere scaricate nel territorio di una parte contraen- te siano trasportate insieme a merci da scaricare in un Paese terzo, oppure – le merci siano trasportate dal territorio di una parte contraente a quello di un’altra parte contraente passando per un Paese terzo. 3. Il presente titolo è applicabile alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) inviate da un ufficio postale di una parte contraente a un ufficio postale di un’altra parte contraente.

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Capitolo II: Prova del carattere comunitario

Art. 3 Ufficio competente Ai sensi del presente capitolo per «ufficio competente» si intendono le autorità competenti a provare il carattere comunitario delle merci.

Art. 4 Disposizioni generali 1. La prova del carattere comunitario delle merci che non circolano sotto la proce- dura T2 può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al presente capitolo. 2. Purché le condizioni per il suo rilascio siano soddisfatte, il documento utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci può essere rilasciato a posteriori. In tal caso esso reca la dicitura seguente, in rosso: – Rilasciato a posteriori – 99210.

Sezione 1: Documento T2L

Art. 5 Definizione 1. La prova del carattere comunitario delle merci è fornita, alle condizioni indicate in seguito, mediante la presentazione di un documento T2L.

2. Per documento T2L si intende ogni documento che reca la sigla «T2L» o

Art. 6 Formulario da utilizzare

1. Il documento T2L è redatto su un formulario conforme a uno dei modelli che

figurano nella Convenzione DAU. 2. Tale formulario può essere eventualmente integrato da uno o più formulari com- plementari conformi ai modelli che figurano nella Convenzione DAU; essi formano parte integrante del documento T2L. 3. Distinte di carico redatte secondo il modello che figura nell’appendice III pos- sono essere utilizzate, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L, di cui costituiscono parte integrante.

4. I formulari di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono compilati conformemente

all’appendice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettate dalle autorità competenti.

Art. 7 Distinte di carico speciali 1. Le autorità competenti possono autorizzare qualsiasi persona che risponda alle condizioni di cui all’articolo 45 dell’appendice I a utilizzare come distinte di carico elenchi che non soddisfano tutte le condizioni indicate nell’appendice III.

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2. L’utilizzo di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:

a) se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati; b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza diffi- coltà dalle autorità competenti; c) se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’allegato B5 dell’appendice III. 3. Può essere anche autorizzato l’utilizzo come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizio- ne/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.

Art. 8 Compilazione del T2L

1. Fatto salvo l’articolo 19, il documento T2L è redatto in un unico esemplare.

2. Il documento T2L e, se del caso, il o i formulari complementari o la o le distinte di carico utilizzati sono vistati dall’ufficio competente su richiesta dell’interessato. Il visto deve recare le seguenti menzioni che devono figurare, per quanto possibile, nella casella C «Ufficio di partenza» di detti documenti: a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registra- zione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria; b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero che figura sul documento T2L. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un tim- bro che rechi il nome dell’ufficio competente oppure a mano; in quest’ul- timo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio. I documenti vengono consegnati all’interessato non appena le formalità relative alla spedizione delle merci verso il Paese di destinazione sono state espletate.

Sezione 2: Documenti commerciali

Art. 9 Fattura e documento di trasporto

1. La prova del carattere comunitario delle merci è fornita, conformemente alle

condizioni indicate di seguito, mediante la presentazione della fattura o del docu- mento di trasporto relativo a tali merci.

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono riportare

almeno il nome e l’indirizzo completo dello speditore/esportatore o dell’interessato, se quest’ultimo non è lo speditore/esportatore, la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in chilo- grammi e, se necessario, i numeri dei contenitori.

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L’interessato deve apporre sul suddetto documento, in modo ben visibile, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma manoscritta.

3. Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o

privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma di cui al paragrafo 2 con una tecnica di identificazione che può eventualmente fondarsi sull’uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti. 4. La fattura o il documento di trasporto debitamente compilato e firmato dall’in- teressato sono vistati, su richiesta dello stesso, dall’ufficio competente. Tale visto deve recare il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se la fattura o il docu- mento di trasporto riguardano unicamente merci comunitarie. 6. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, la fattura o il documento di trasporto che soddisfano le condizioni e le formalità di cui ai paragrafi da 2 a 5 equivalgono al documento T2L. 7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4 della Convenzione, l’ufficio doganale di un Paese AELS sul cui territorio sono entrate merci sotto la copertura di una fattura o di un documento di trasporto equivalenti a un documento T2L può allegare al documento T2 o T2L che rilascia per questi merci una copia o fotocopia certificata conforme di tale fattura o documento di trasporto.

Art. 10 Manifesto marittimo

1. La prova del carattere comunitario delle merci è fornita, conformemente alle

condizioni indicate di seguito, dal manifesto della compagnia di navigazione relativo a tali merci.

2. Il manifesto riporta almeno le indicazioni seguenti:

a) il nome e l’indirizzo completo della compagnia di navigazione; b) l’identità della nave; c) il luogo e la data di carico delle merci; d) il luogo di scarico delle merci. Il manifesto riporta inoltre, per ogni spedizione: a) il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento com- merciale; b) la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli; c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale, con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;

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d) la massa lorda in chilogrammi; e) se del caso, i numeri dei contenitori; f) le indicazioni seguenti relative alla posizione delle merci: – la sigla «C» (equivalente a «T2L») o la sigla «F» (equivalente a «T2LF») per le merci di cui può essere giustificato il carattere comunitario, – la sigla «N» per le altre merci.

3. Il manifesto debitamente compilato e firmato dalla compagnia di navigazione è

vistato, su richiesta della stessa, dalle autorità competenti. Il visto deve includere il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

Art. 11 Manifesto unico Quando si utilizza la procedura semplificata di transito comune prevista all’articolo

112 dell’appendice I, la prova del carattere comunitario delle merci è fornita

dall’apposizione della sigla «C» (equivalente a «T2L») o della sigla «F» (equiva- lente a «T2LF») accanto agli articoli in questione del manifesto.

Sezione 3: Altre prove applicabili a talune operazioni

Art. 12 Trasporto sotto la copertura di carnet TIR o di carnet ATA 1. Quando le merci sono trasportate sotto la copertura di un carnet TIR, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), o sotto la copertura di un carnet ATA, il dichiarante può, per giustificare il carattere comunitario delle merci e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, apporre in modo ben visibile nella casella riser- vata alla designazione delle merci la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma su tutte le pagine interessate del carnet utilizzato, prima di fare vistare quest’ultimo dall’ufficio di partenza. La sigla «T2L» o la sigla «T2LF» devono essere convalidate, su tutte le pagine dove sono state apposte, dal timbro dell’ufficio di partenza unitamente alla firma del funzionario competente. 2. Nel caso in cui il carnet TIR o il carnet ATA comprendano sia merci comunitarie che merci non comunitarie, queste due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla «T2L» oppure «T2LF» deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.

Art. 13 Merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli Nella misura in cui debba essere stabilito il carattere comunitario delle merci al seguito di viaggiatori o che sono contenute nei loro bagagli, tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie: a) quando sono dichiarate come merci comunitarie e non sussistono dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione; b) negli altri casi, secondo le modalità di cui al presente capitolo.

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Sezione 4: Prova del carattere comunitario delle merci fornita da uno speditore autorizzato

Art. 14 Speditore autorizzato 1. Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare qualsiasi persona, di seguito denominata «speditore autorizzato», che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 45 dell’appendice I e che intende giustificare il carattere comunitario delle merci tramite un documento T2L conformemente all’articolo 6 o tramite uno dei documenti previsti dagli articoli da 9 a 11, di seguito denominati «documenti commerciali», a utilizzare tali documenti senza doverli fare vistare dall’ufficio competente. 2. Le disposizioni degli articoli da 46 a 51 dell’appendice I si applicano mutatis mutandis all’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Art. 15 Contenuto dell’autorizzazione L’autorizzazione determina in particolare: a) l’ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell’articolo 16, para- grafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in que- stione; b) le circostanze in cui lo speditore autorizzato deve giustificare l’utilizzo dei suddetti formulari; c) le categorie o i movimenti di merci esclusi; d) il termine entro il quale e le condizioni in cui lo speditore autorizzato infor- ma l’ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.

Art. 16 Preautenticazione e formalità alla partenza

1. L’autorizzazione prevede che il recto dei documenti commerciali interessati

oppure la casella C «Ufficio di partenza» che figura sul recto dei formulari utilizzati ai fini della redazione del documento T2L e, se necessario, del o dei formulari complementari sia: a) preventivamente munito dell’impronta del timbro dell’ufficio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure b) munito dallo speditore autorizzato dell’impronta del timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell’allegato B9 dell’appendice III. L’impronta del timbro può essere pre- stampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autoriz- zata a tal fine.

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2. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garan- tire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio di partenza o di un timbro speciale. Egli informa le autorità competenti delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente. 3. In caso di utilizzo abusivo da parte di chiunque di formulari recanti l’impronta preventivamente apposta del timbro dell’ufficio di partenza o recanti l’impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Paese e relativi alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 2. 4. Al più tardi al momento della spedizione delle merci lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo. Egli deve inoltre indicare nella casel- la D «Controllo dell’ufficio di partenza» del documento T2L, o in un altro punto ben visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell’ufficio competente, la data di redazione del documento e la menzione seguente: – Speditore autorizzato – 99206.

Art. 17 Dispensa dalla firma 1. Lo speditore autorizzato può essere dispensato dall’apposizione della firma sui documenti T2L o sui documenti commerciali utilizzati recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato B9 dell’appendice III e compilati tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conse- guenze giuridiche inerenti all’emissione di tutti i documenti T2L o di tutti i docu- menti commerciali recanti l’impronta del timbro speciale.

2. I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del

paragrafo 1 devono recare, invece della firma dello speditore autorizzato, la men- zione seguente: – Dispensa dalla firma – 99207.

Art. 18 Manifesto marittimo trasmesso mediante scambio di dati

1. Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare le compagnie di

navigazione a rimandare la redazione del manifesto che serve a giustificare il carat- tere comunitario delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione. 2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che:

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a) soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 dell’appendice I; tuttavia, in deroga all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), le compagnie marittime posso- no non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale, e b) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informa- zioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori delle parti contra- enti, e c) operano un numero significativo di viaggi tra i Paesi secondo itinerari rico- nosciuti. 3. Al ricevimento della domanda le autorità competenti del Paese nel quale la socie- tà di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli altri Paesi sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro 60 giorni della data della notifica, le autorità competenti accordano la procedura semplificata di cui al paragrafo 4. Tale autorizzazione è valida nei Paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti previsti dalla suddetta autorizzazione.

4. La semplificazione si applica come segue:

a) il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione; b) la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figura- no nel paragrafo 2 dell’articolo 10; c) una versione stampata del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità competenti del porto di partenza, e in ogni caso prima dell’arrivo della nave nel porto di destinazione; d) una versione stampata del manifesto trasmesso mediante scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti del porto di destinazione; e) le autorità competenti del porto di partenza effettuano controlli, tramite au- dit, in base a un’analisi dei rischi; f) le autorità competenti del porto di destinazione effettuano controlli, tramite audit, in base a un’analisi dei rischi e, se del caso, trasmettono particolari dei manifesti alle autorità competenti del porto di partenza a fini di verifica.

5. Fatte salve le disposizioni del titolo IV dell’appendice I:

– la compagnia di navigazione notifica alle autorità competenti qualsiasi tipo di infrazione o irregolarità; – le autorità competenti del porto di destinazione notificano non appena possi- bile ogni infrazione o irregolarità alle autorità competenti del porto di par- tenza, come pure all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

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Art. 19 Obbligo di fare una copia Lo speditore autorizzato è tenuto a fare una copia di ciascun documento T2L o di ogni documento commerciale rilasciato ai sensi della presente sezione. Le autorità competenti determinano le modalità secondo le quali la suddetta copia è presentata ai fini di controllo e conservata per almeno due anni.

Art. 20 Controlli presso lo speditore autorizzato Le autorità competenti possono effettuare presso gli speditori autorizzati qualsiasi controllo ritengano utile. Gli speditori autorizzati sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine e a fornire le informazioni necessarie.

Capitolo III: Assistenza reciproca

Art. 21 Le autorità competenti dei Paesi si prestano assistenza reciproca per il controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei documenti, oltre che della regolarità delle moda- lità utilizzate, in virtù delle disposizioni del presente titolo, ai fini della prova del carattere comunitario delle merci.

Titolo II: Disposizioni relative all’euro

Art. 22 1. Il controvalore in valute nazionali degli importi in euro considerati nella presente Convenzione è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio dell’anno successivo. Se, per una data valuta nazionale, tale tasso non è disponibile, il tasso da applicare per detta valuta è quello del primo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso dopo il primo giorno lavorativo di ottobre. Qualora dopo il primo giorno lavorativo del mese di ottobre non sia stato pubblicato un tasso, il tasso da applicare è quello dell’ultimo giorno, precedente tale data, per il quale un tasso è stato pubblicato. 2. Il controvalore dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione del paragrafo 1 è quello applicabile alla data della registrazione della dichiarazione di transito comune coperta dal o dai certificati di garanzia isolata, conformemente all’articolo 18, paragrafo 5 dell’appendice I.»

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Allegato IV «Appendice III

Dichiarazioni di transito, documenti di accompagnamento transito e altri documenti

Art. 1 La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

Titolo I: Dichiarazione di transito e formulari necessari alla trasmissione elettronica di dati

Art. 2 Dichiarazione di transito La dichiarazione di transito di cui all’articolo 21, paragrafo 1 dell’appendice I è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell’allegato A1 con utilizzo dei codici indicati nell’allegato A2.

Art. 3 Documento di accompagnamento transito Il documento di accompagnamento transito è conforme al modello e alle indicazioni che figurano nell’allegato A3. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A4.

Art. 4 Elenco degli articoli L’elenco degli articoli è conforme al modello e alle indicazioni che figurano nel- l’allegato A5. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A6.

Titolo II: Formulari utilizzati per compilare – il documento comprovante il carattere comunitario delle merci – la dichiarazione di transito per i viaggiatori – la procedura di riserva

Art. 5 1. I formulari sui quali è redatto il documento che comprova il carattere comunitario delle merci sono conformi ai modelli che figurano nell’allegato I, appendici da 1 a 4, della Convenzione DAU.

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2. Il formulario sul quale è redatta la dichiarazione di transito per i viaggiatori o la dichiarazione di transito nell’ambito dell’applicazione della procedura di riserva è conforme al modello che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU.

3. I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

a) per le appendici 1–3, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 1, della Convenzione DAU; b) per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 2, della Convenzione DAU.

4. I formulari sono compilati e utilizzati:

a) come documento che comprova il carattere comunitario delle merci, in con- formità alle istruzioni di cui all’allegato B2; b) come dichiarazione di transito per i viaggiatori o per la procedura di riserva, in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B6. In entrambi i casi è opportuno usare, ove necessario, i codici di cui agli allegati

Art. 6 1. I formulari sono stampati conformemente all’allegato II, articolo 2, della Con- venzione DAU. 2. Nell’angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare un contrassegno d’identificazione della parte contraente interessata. Esse possono inoltre stampare le parole «TRANSITO COMUNE» anziché «TRANSITO COMUNITARIO». Quando tali documenti sono presentati in un altro Paese contra- ente, la presenza di tale contrassegno o di tale indicazione non impedisce l’accetta- zione della dichiarazione.

Titolo III: Formulari diversi dal documento amministrativo unico e dal documento di accompagnamento transito

Art. 7 Distinte di carico

1. Il formulario su cui sono redatte le distinte di carico è conforme al modello

figurante nell’allegato B4. Esso è compilato in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B5. 2. Per il formulario delle distinte di carico è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, a un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. Il colore della carta è a scelta degli interessati.

3. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di

5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

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Art. 8 Avviso di passaggio 1. Il formulario su cui è redatto l’avviso di passaggio nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 22 dell’appendice I è conforme al modello figurante nell’allegato B8 dell’appendice III. 2. Per il formulario dell’avviso di passaggio è utilizzata una carta collata per scrittu- re del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, a un uso nor- male, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco.

3. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.

Art. 9 Ricevute

1. La ricevuta è conforme al modello figurante nell’allegato B10.

2. La carta da utilizzare deve avere una resistenza tale da non presentare, a un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco.

3. Il formato della ricevuta è di 148 × 105 mm.

Art. 10 Certificato di garanzia isolata 1. Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia isolata è conforme al modello figurante nell’allegato C3. 2. Per il formulario del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 gr/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

3. Il formato è di 148 × 105 mm.

4. Il formulario del certificato di garanzia isolata deve essere corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione. Esso deve recare inoltre un numero che lo contraddistingue. 5. Per quanto riguarda i certificati di garanzia isolata, la lingua da utilizzare è indi- cata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

Art. 11 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia 1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati «il certificato», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alle istruzioni di cui all’allegato C7. 2. Per il formulario del certificato di garanzia è utilizzata una carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato in modo da evidenziare qualsiasi falsifica- zione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è: – di colore verde per i certificati di garanzia e – di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.

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3. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.

4. È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei

formulari dei certificati. Ogni certificato deve recare un numero di serie che lo contraddistingue.

Art. 12 Disposizioni comuni al titolo III

1. Il formulario deve essere compilato a macchina oppure con un procedimento

meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. 2. Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del Paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata. 3. Ove necessario, le autorità competenti di un altro Paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione del formulario nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Paese. 4. Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia. 5. Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche even- tualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti. 6. Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della Convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumen- tarne la sicurezza.»

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Allegato V «Allegato A1

Note esplicative relative all’utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di messaggi informatici normalizzati (Dichiarazione di transito EDI)

Titolo I: Generalità La dichiarazione di transito è presentata per via elettronica, salvo qualora la Con- venzione disponga diversamente. La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nella Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e che corrispondono alle diverse caselle del documento ammi- nistrativo unico (DAU), definiti nel presente allegato e nell’allegato B1, eventual- mente associati a un codice o sostituiti da un codice. Il presente allegato contiene le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell’allegato A2. L’allegato B1 si applica alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell’allegato A2. La struttura e il contenuto dettagliati della dichiarazione di transito EDI sono con- formi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti all’obbligato principale al fine di garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specifica- zioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato. Il presente allegato descrive la struttura dello scambio di informazioni. La dichiara- zione di transito è organizzata in gruppi contenenti dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell’ambito del messaggio. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che esso dipende da un gruppo di dati di livello superiore. Se del caso, è indicato il numero di casella corrispondente del DAU. Il termine «numero» nella spiegazione relativa a un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo può essere ripetuto nella dichiarazione di transito. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le esi- genze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico. Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni:

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Gli eventuali due punti che precedono l’indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di carat- teri indicato. Una virgola nella lunghezza del campo indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra che precede la virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Titolo II: Indicazioni da fornire nelle dichiarazioni di transito e struttura della dichiarazione di transito EDI Capitolo I: Indicazioni richieste Il presente allegato contiene tutti i dati, sulla base di quelli inseriti nella Conven- zione «DAU», che possono essere richiesti nei diversi Paesi.

Capitolo II: Struttura A. Elenco dei gruppi di dati Operazione di transito Operatore speditore Operatore destinatario Designazione delle merci – operatore speditore – operatore destinatario – contenitori – codici merci sensibili (SGI) – colli – riferimenti amministrativi precedenti – documenti/certificati presentati – menzioni speciali Ufficio doganale di partenza Operatore obbligato principale Rappresentante Ufficio doganale di passaggio Ufficio doganale di destinazione Operatore destinatario autorizzato Risultato del controllo

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Suggelli apposti – marche dei suggelli Garanzia – riferimento della garanzia – limitazione della validità CE – limitazione della validità non CE

B. Elementi di informazione che figurano sulla dichiarazione di transito

Operazione di transito Numero: 1 Questo gruppo di dati deve essere utilizzato. LRN Tipo/lunghezza: an ..22 Il numero di riferimento locale (LRN) deve essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale e assegnato dall’utilizzatore in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione. Tipo di dichiarazione (casella 1) Tipo/lunghezza: an ..5 Questo attributo deve essere utilizzato. Le menzioni sono le seguenti: 1) merci destinate a circolare sotto la procedura T2: 2) merci destinate a circolare sotto la procedura T1: 3) spedizioni di cui all’articolo 23 dell’appendice I: T- Numero totale di articoli (casella 5) Tipo/lunghezza: n ..5 Questo attributo deve essere utilizzato. Numero totale di colli (casella 6) Tipo/lunghezza: n ..7 Questo attributo è facoltativo. Il numero totale di colli corrisponde alla somma degli attributi «Numero di colli» e «Numero di pezzi», maggiorata di un’unità per ciascu- na merce dichiarata «alla rinfusa».

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Paese di spedizione (casella 15a) Indicare il Paese dal quale le merci sono spedite/esportate. Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo Paese di spedizione. Deve essere utilizzato il codice Paese di cui all’allegato A2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari Paesi di spedizione, l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Paese di destinazione (casella 17a) Indicare il nome del Paese interessato. Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo Paese di destinazione. Deve essere utilizzato il codice Paese di cui all’allegato A2. In questo caso non può essere utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione, l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18) Tipo/lunghezza: an ..27 Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione o il nome del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio di partenza servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio. Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiara- zione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55. In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione.

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LNG Identità del mezzo di trasporto alla partenza Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18) Occorre utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2. Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) sul quale le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio di partenza (o quella del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare la nazionalità della motrice. Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiara- zione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55. In caso di invio mediante infrastrutture fisse o di trasporto ferroviario non è necessa- rio indicare la nazionalità. Negli altri casi l’indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti. Contenitori (casella 19) Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio di partenza quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune. Sono utilizzati i codici seguenti: 0: no 1: sì. Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) La compilazione della casella è obbligatoria per quanto concerne la nazionalità. La nazionalità non viene tuttavia indicata quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse. Si utilizza il codice Paese di cui all’allegato A2.

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Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/lunghezza: an ..27 Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi l’identità, precisando ad esempio il numero d’immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presup- pone l’uso al momento del passaggio della frontiera all’uscita della parte contraente in cui è situato l’ufficio di partenza, e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune. In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Ad esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc. Tuttavia il numero di immatricolazione non viene indicato quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse. L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti. LNG Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/lunghezza: n ..2 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti. Modo di trasporto alla frontiera (casella 25) Tipo/lunghezza: n ..2 Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispon- dente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato l’ufficio di partenza. L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti. Modo di trasporto interno (casella 26) Tipo/lunghezza: n ..2 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti e va effettuata conformemente alla nota esplicativa relativa alla casella 25 che figura nell’allegato Luogo di carico (casella 27) Tipo/lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

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Codice della localizzazione convenuta (casella 30) Tipo/lunghezza: an ..17 Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localiz- zazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localiz- zazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utiliz- zati contemporaneamente. Localizzazione convenuta delle merci (casella 30) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. LNG Localizzazione convenuta delle merci Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30) Tipo/lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, non può essere utilizzato nemmeno l’attributo. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Suc- cursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. Succursale doganale (casella 30) Tipo/lunghezza: an ..17 Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle

merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

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Massa lorda totale (casella 35) Tipo/lunghezza: n ..11,3 Questo attributo deve essere utilizzato. Codice lingua del documento di accompagnamento transito Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del documen- to di accompagnamento transito. Indicatore lingua di dialogo alla partenza L’utilizzazione del codice lingua di cui all’allegato A2 è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema utilizzerà la lingua corrente dell’ufficio di par- tenza. Data della dichiarazione (casella 50) Questo attributo deve essere utilizzato. Luogo della dichiarazione (casella 50) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. LNG del luogo della dichiarazione Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

Operatore speditore (casella 2) Numero: 1 Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato. Nome (casella 2) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Via e numero (casella 2) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato.

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Paese (casella 2) Occorre utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2. CAP (casella 2) Tipo/lunghezza: an ..9 Questo attributo deve essere utilizzato. Città (casella 2) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. NAD LNG Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG). Numero di identificazione (casella 2) Tipo/lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Operatore destinatario Numero: 1 Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo destinatario e l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene un «Paese» quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destina- tario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato. Nome (casella 8) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Via e numero (casella 8) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Paese (casella 8) Si deve utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.

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CAP (casella 8) Tipo/lunghezza: an ..9 Questo attributo deve essere utilizzato. Città (casella 8) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. NAD LNG Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG). Numero di identificazione (casella 8) Tipo/lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Designazione delle merci Numero: 999 Questo gruppo di dati deve essere utilizzato. Tipo di dichiarazione (ex casella 1) Tipo/lunghezza: an ..5 Questo attributo è utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l’attributo «Tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato. Paese di spedizione (ex casella 15a) Paese dal quale le merci sono spedite/esportate. Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari Paesi di spedizione. Devono essere utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. L’attributo «Paese di spedi- zione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utiliz- zato. Se viene dichiarato un solo Paese di spedizione, deve essere utilizzato l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Paese di destinazione (ex casella 17a) Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione. Devo- no essere utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. L’attributo «Paese di desti- nazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utiliz- zato. Se viene dichiarato un solo Paese di destinazione, deve essere utilizzato l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».

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Descrizione testuale (casella 31) Tipo/lunghezza: an ..140 Questo attributo deve essere utilizzato. Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve comprendere le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; se l’attributo «Codice merci» deve essere compilato, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Da questo attributo devono risultare anche informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione. LNG Descrizione testuale Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero. Numero dell’articolo (casella 32) Tipo/lunghezza: n ..5 Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nell’attributo «Numero totale di articoli». Questo attributo è utilizzato anche se è stato utilizzato il valore «1» per l’attributo «Numero totale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» è utilizzato anche per questo attributo. Ciascun numero di articolo è unico per tutta la dichiarazione. Codice delle merci (casella 33) Tipo/lunghezza: n ..8 Questo attributo deve comprendere un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Questa casella va completata quando: – la dichiarazione di transito è compilata dalla medesima persona contempora- neamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci oppure quando – la dichiarazione di transito riguarda merci comprese nell’elenco pubblicato conformemente all’articolo 1, paragrafo 3 dell’appendice I. Indicare il codice corrispondente alle merci in questione. Questa casella va compilata nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l’indicazione del codice delle merci. Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione.

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Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa. Massa lorda (casella 35) Tipo/lunghezza: n ..11,3 Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell’attributo corrispondente. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Questo attributo è facoltativo se vari tipi di merce riportati su una stessa dichiara- zione sono imballati insieme in modo tale che sia impossibile assegnare una massa lorda a ciascuno di essi. Massa netta (casella 38) Tipo/lunghezza: n ..11,3 Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell’attributo corrispondente. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio. L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Operatore speditore (ex casella 2) Numero: 1 Questo gruppo di dati non può essere utilizzato quando viene dichiarato un solo speditore. In questo caso è utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» che figura nella parte «OPERAZIONE DI TRANSITO». Nome (ex casella 2) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Via e numero (ex casella 2) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Paese (ex casella 2) Si deve utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2. CAP (ex casella 2) Tipo/lunghezza: an ..9 Questo attributo deve essere utilizzato. Città (ex casella 2) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato.

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NAD LNG Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG). Numero di identificazione (ex casella 2) Tipo/lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Operatore destinatario (ex casella 8) Numero: 1 Questo gruppo di dati è utilizzato quando sono dichiarati più destinatari e l’attributo «Paese di destinazione» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene un «Paese» quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transi- to. Quando invece è dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato. Nome (ex casella 8) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Via e numero (ex casella 8) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Paese (ex casella 8) Si deve utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2. CAP (ex casella 8) Tipo/lunghezza: an ..9 Questo attributo deve essere utilizzato. Città (ex casella 8) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. NAD LNG Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG).

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Numero di identificazione (ex casella 8) Tipo/lunghezza: an..17 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Contenitori (casella 31) Numero: 99 Questo gruppo di dati è utilizzato se l’attributo «Contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1». Numeri dei contenitori (casella 31) Tipo/lunghezza: an ..11 Questo attributo deve essere utilizzato.

Codici merci sensibili (SGI) (casella 31) Numero: 9 Questo gruppo di dati è utilizzato quando la dichiarazione di transito riguarda merci comprese nell’elenco dell’allegato I dell’appendice I. Codice merci sensibili (casella 31) Tipo/lunghezza: n ..2 Il codice di cui all’allegato A2 deve essere utilizzato se il codice delle merci non è sufficiente a identificare univocamente una merce compresa nell’elenco dell’allegato I dell’appendice I. Quantità sensibile (casella 31) Tipo/lunghezza: n ..11,3 Questo attributo è utilizzato qualora la dichiarazione di transito riguardi merci com- prese nell’elenco dell’allegato I dell’appendice I.

COLLI (casella 31) Numero: 99 Questo gruppo di dati deve essere utilizzato. Marchi e numeri dei colli (casella 31) Tipo/lunghezza: an ..42 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici di cui all’allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). La sua utilizzazione è facoltativa se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.

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LNG Marchi e numeri dei colli Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Natura dei colli (casella 31) Occorre utilizzare i codici imballaggi di cui all’allegato A2. Numero di colli (casella 31) Tipo/lunghezza: n ..5 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici di cui all’allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati. Numero di pezzi (casella 31) Tipo/lunghezza: n ..5 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene un codice di cui all’allegato A2 per «merce non imballata» (NE). In caso contrario, esso non può essere utilizzato. Riferimenti amministrativi precedenti (casella 40) Numero: 9 Indicare il riferimento della destinazione doganale precedente o dei documenti doganali corrispondenti. Questo gruppo di dati è utilizzato, fra l’altro, se l’attributo «Tipo di dichiarazione» dei gruppi di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» o «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene i codici «T2» o «T2F» e se il Paese dell’ufficio di partenza è un Paese AELS quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito. Tipo di documento precedente (casella 40) Tipo/lunghezza: an ..6 Quando si utilizza il gruppo di dati si deve utilizzare almeno un codice di documento precedente di cui all’allegato A2. Riferimento del documento precedente (casella 40) Tipo/lunghezza: an ..20 Questo attributo deve essere utilizzato.

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LNG Riferimento del documento precedente Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero. Informazioni complementari (casella 40) Tipo/lunghezza: an ..26 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti. LNG Informazioni complementari Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Documenti/certificati presentati (casella 44) Numero: 99 Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione (compresi, se del caso, i numeri di registrazione degli esemplari di controllo T5, il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico ecc.). L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Se è utilizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi deve essere utilizzato. Tipo di documento (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..3 Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2. Riferimento del documento (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..20 LNG Riferimento del documento Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Informazioni complementari (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..26

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LNG Informazioni complementari Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Menzioni speciali (casella 44) Numero: 99 L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Qualora venga utilizzato questo gruppo, esso deve comportare gli attributi «Codice menzioni speciali» oppure «Testo». Codice menzioni speciali (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..3 Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2. Esportazione dalla CE (casella 44) Se la casella «Codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l’attributo «Esportazione dalla CE» o «Esportazione dal Paese» deve essere utiliz- zato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, devono essere utilizzati i codici seguenti: Esportazione dal Paese (casella 44) Se la casella «Codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l’attributo «Esportazione dalla CE» o «Esportazione dal Paese» deve essere utiliz- zato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, vanno utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. Testo (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..70 LNG Testo Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.

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Ufficio doganale di partenza (casella C) Numero: 1 Questo gruppo di dati deve essere utilizzato. Numero di riferimento (casella C) Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.

Operatore obbligato principale (casella 50) Numero: 1 Questo gruppo di dati deve essere utilizzato. Numero di identificazione (TIN) (casella 50) Tipo/lunghezza: an ..17 Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati «Risultato del controllo» con- tiene il codice A3 o quando è utilizzato l’attributo «GRN». Nome (casella 50) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema. Via e numero (casella 50) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema. Paese (casella 50) Il codice Paese di cui all’allegato A2 è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema. CAP (casella 50) Tipo/lunghezza: an ..9 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema. Città (casella 50) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

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NAD LNG Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG) se vengono utilizzati i campi per il testo libero.

Rappresentante (casella 50) Numero: 1 Questo gruppo di dati è utilizzato se l’obbligato principale si avvale di un rappresen- tante autorizzato. Nome (casella 50) Tipo/lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Capacità rappresentativa (casella 50) Tipo/lunghezza: a ..35 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa. LNG Capacità rappresentativa Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Ufficio doganale di passaggio (casella 51) Numero: 9 Indicare l’ufficio di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Questo gruppo di dati deve essere utilizzato almeno una volta se vengono dichiarate diverse parti contraenti per la partenza e l’arrivo. Numero di riferimento (casella 51) Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.

Ufficio doganale di destinazione (casella 53) Numero: 1 Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

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Numero di riferimento (casella 53) Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2. Nell’allegato A2 è indicata unicamente la struttura del codice; gli uffici di destina- zione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).

Operatore destinatario autorizzato (casella 53) Numero: 1 Questo gruppo di dati può essere utilizzato per indicare che le merci saranno conse- gnate a un destinatario autorizzato. TIN del destinatario autorizzato (casella 53) Tipo/lunghezza: an ..17 Questo attributo deve essere utilizzato.

Risultato del controllo (casella D) Numero: 1 Questo gruppo di dati è utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiara- zione. Codice del risultato del controllo (casella D) Deve essere utilizzato il codice A3. Data limite (casella D) Questo attributo deve essere utilizzato.

Suggelli apposti (casella D) Numero: 1 Questo gruppo di dati è utilizzato quando una dichiarazione viene presentata da uno speditore autorizzato la cui autorizzazione prevede l’uso di sigilli o qualora un obbligato principale sia autorizzato a impiegare sigilli di modello speciale. Numero di suggelli (casella D) Tipo/lunghezza: n ..4 Questo attributo deve essere utilizzato.

Marche dei suggelli (casella D) Numero: 99 Questo gruppo di dati è utilizzato.

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Marche dei suggelli (casella D) Tipo/lunghezza: an ..20 Questo attributo deve essere utilizzato. LNG Marche dei suggelli Deve essere utilizzato il codice lingua (LNG) di cui all’allegato A2.

Garanzia Numero: 9 Questo gruppo di dati deve essere utilizzato. Tipo di garanzia (casella 52) Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.

Riferimento della garanzia Numero: 99 Questo gruppo di dati è utilizzato se la casella «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9». GRN (casella 52) Tipo/lunghezza: an..24 Questo attributo è utilizzato per indicare il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l’attributo «Altro riferimento della garanzia» non può essere utiliz- zato. Il numero di riferimento (GRN), assegnato dall’ufficio di garanzia per identificare ciascuna garanzia, è strutturato come segue.

Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Ultime due cifre dell’anno di Numerico 2 97

accettazione della garanzia (AA)

2 Identificatore del Paese in cui Alfabetico 2 IT

la garanzia è presentata (codice Paese ISO alfa 2)

3 Identificatore unico, per anno Alfanumerico 12 1234AB788966

e per Paese, dell’accettazione attribuito dall’ufficio di garanzia

4 Numero di controllo Alfanumerico 1 8

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Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

5 Identificatore del certificato Alfanumerico 7 A001017

di garanzia isolata (1 lettera + 6 cifre) o NUL per gli altri tipi di garanzia

I campi 1 e 2 sono compilati come sopra indicato. Nel campo 3 deve figurare un identificatore unico, per anno e per Paese, dell’accettazione della garanzia attribuito dall’ufficio di garanzia. Le amministra- zioni nazionali che desiderano inserire il numero di riferimento dell’ufficio di garan- zia nel GRN possono utilizzare fino ai primi sei caratteri del codice per inserire il codice nazionale dell’ufficio di garanzia. Nel campo 4 va introdotto un valore che serva da numero di controllo per i campi da 1 a 3 del GRN. Esso consente di individuare un errore al momento della registra- zione dei dati dei primi quattro campi del GRN. Il campo 5 sarà compilato solo quando il GRN riguarda una garanzia isolata a mezzo di certificati registrata nel sistema di transito informatizzato. In questo caso nel campo andrà riportato il numero di identificazione di ciascun certificato. Altro riferimento della garanzia (casella 52) Tipo/lunghezza: an..35 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene un codice diverso da «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l’attributo GRN non può essere utilizzato. Codice di accesso Questo attributo è utilizzato se è utilizzato l’attributo «GRN»; in caso contrario, l’utilizzazione di questo dato è facoltativa per ogni Paese. In funzione del tipo di garanzia, l’attributo è assegnato dall’ufficio di garanzia, dal garante o dall’obbligato principale ed è utilizzato per rendere sicura una garanzia specifica.

Limitazione della validità CE Numero: 1 Non valida per la CE (casella 52) Devono essere utilizzati i codici seguenti:

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Limitazione della validità non CE Numero: 99 Non valida per le altre parti contraenti (casella 52) Il codice Paese di cui all’allegato A2 deve essere utilizzato per indicare la parte contraente. Il codice di uno Stato membro della Comunità europea non può essere utilizzato.

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Allegato A2

Codici supplementari per il sistema di transito informatizzato

1. Codici Paesi (CNT)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Codice Paese ISO alfa-2 Alfabetico 2 IT

Si applica il «codice Paese ISO alfa-2» quale specificato nella norma ISO 3166-1 del

1997 e successivi aggiornamenti.

2. Codice lingua

Si applica la codificazione ISO alfa-2 definita nella norma ISO-639:1988.

3. Codice dei prodotti (COM)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Codice del sistema armonizzato Numerico 6 010290

a sei cifre (SA6) (allineato a sinistra)

Per le prime sei cifre si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

4. Codice merci sensibili

Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Identificatore supplementare Numerico ..2 2

per le merci sensibili

Questo codice è utilizzato come estensione del codice SA6, come indicato nell’allegato I dell’appendice I, qualora una merce sensibile non possa essere identi- ficata sufficientemente con il solo codice SA6.

5. Codici degli imballaggi

(Raccomandazione UNECE n. 21/rev. 4 – maggio 2002) Aerosol AE Ampolla non protetta AM Ampolla protetta AP Anello RG Assortimento («set») SX Astuccio CV Atomizzatore AT Balla compressa BL

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Balla non compressa BN Bara CJ Barattolo di latta TN Barile («barrel») BA Barile («keg») KG Barilotto («firkin») FI Barilotto («tierce») TI Barra BR Barre in pacchi/mazzi/fasci BZ Baule («trunk») TR Baule da marinaio SE Baule metallico («coffer») CF Bauletto («footlocker») FO Bidone cilindrico CX Bidone con manico e beccuccio CD Bidone da latte CC Bidone di latta («canister») CI Bidone rettangolare CA Bobina («bobbin») BB Bobina («coil») CL Bobina («reel») RL Bobina («spindle») SD Bobina («spool») SO Bombola di gas GB Borsa («bag») BG Botte («barrel») di legno 2C Botte («barrel») di legno con coperchio amovibile QJ Botte («barrel») di legno con foro di riempimento QH Botte («butt») BU Botte («cask») CK Botte («hogshead») HG Botte di grande capacità TO Bottiglia a bulbo non protetta BS Bottiglia a bulbo protetta BV Bottiglia cilindrica non protetta BO Bottiglia cilindrica protetta BQ Bottiglia impagliata WB Bottiglione non protetto CO Bottiglione protetto CP Brocca («jug») JG Brocca («pitcher») PH Busta EN Canestro BK Capsula AV Cartoncino («card») CM Cartone CT Cartone per rinfuse DK

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Cartuccia CQ Cassa («box») di acciaio 4A Cassa («box») di alluminio 4B Cassa («box») di legno compensato 4D Cassa («box») di legno naturale 4C Cassa («box») di legno naturale a pannelli stagni alle polveri QQ Cassa («box») di legno naturale, ordinaria QP Cassa («box») di legno ricostituito 4F Cassa («box») in materiale plastico espanso QR Cassa («box») in pannelli di fibra 4G Cassa («box») in plastica 4H Cassa («box») in plastica rigida QS Cassa («box») per liquidi BW Cassa («chest») da tè TC Cassa («crate») da frutta FC Cassa («crate») della birra CB Cassa («crate») di cartone multistrato DC Cassa a gabbia FD Cassa bassa («shallow crate») SC Cassa-paletta ED Cassa-paletta di cartone EF Cassa-paletta di legno EE Cassa-paletta di metallo EH Cassa-paletta in plastica EG Cassetta CR Cassetta («crate») di legno multistrato DB Cassetta («crate») di legno per rinfuse DM Cassetta («crate») in plastica multistrato DA Cassetta («crate») in plastica per rinfuse DL Cassetta («tray») di cartone, doppio strato, senza coperchio DY Cassetta («tray») di cartone, monostrato, senza coperchio DV Cassetta («tray») di legno, doppio strato, senza coperchio DX Cassetta («tray») di legno, monostrato, senza coperchio DT Cassetta («tray») di plastica, doppio strato, senza coperchio DW Cassetta («tray») di plastica, monostrato, senza coperchio DS Cassetta («tray») di polistirolo, monostrato, senza coperchio DU Cassetta allungabile («nest») NS Cassetta del latte MC Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) DH Cassetta, rastrelliera per bottiglie BC Cassone («liftvan») LV Cassone con coperchio TL Cassone o vagoncino («tub») TB Cestello con coperchio a cerniera («clamshell») AI Cestello o cassetta («tray») PU Cestello tondo PJ Cesto «bin» BI

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Cesto di cartone con manico HC Cesto di legno con manico HB Cesto di plastica con manico HA Cilindro CY Cofano CH Condotti («pipe») in pacchi/mazzi/fasci PV Condotto («pipe») PI Cono AJ Contenitore («case») di acciaio SS Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse («big bag») 43 Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, ZQ con recipiente interno di plastica rigida Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio WK Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio WL Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale ZR composito, con recipiente interno di plastica morbida Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo WM Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica ZK rigida, autoportante Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica ZJ rigida, con struttura Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, ZF di plastica rigida, autoportante Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, ZD di plastica rigida, con struttura Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, ZM in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, ZL in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse WA Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio WC Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento WG e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio WD Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con WH riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio ZA Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, ZC resistente all’acqua Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato ZX Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, WY con rinforzo Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale ZW Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, WU con rinforzo Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito ZY

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Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, WZ con rinforzo Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, WT senza fodera o rivestimento Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, WW con fodera Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, WV con rivestimento interno Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, WX con fodera e rivestimento interno Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, ZP con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, ZN con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido ZU Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi ZS Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo WF Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo ZV diverso dall’acciaio Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per WJ riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida AA Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, ZH autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, ZG con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, WR con rivestimento interno e rinforzo Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, WN senza rivestimento interno o rinforzo Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, WQ con rinforzo Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, WP con rivestimento interno Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica WS Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra ZT Contenitore flessibile a sacco FX Contenitore isotermico EI Contenitore, senza altra precisazione CN Coppa CU Damigiana non protetta DJ Damigiana protetta DP Definizione comune ZZ Fascio («truss») TS Fiala VI

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Flacone FL Fogli in pacchi/mazzi/fasci SZ Foglio ST Foglio protettivo («slipsheet») SL Foglio, rivestimento di plastica SP Fusto DR Fusto di acciaio 1A Fusto di acciaio con coperchio amovibile QB Fusto di acciaio con coperchio non amovibile QA Fusto di alluminio 1B Fusto di alluminio con coperchio amovibile QD Fusto di alluminio con coperchio non amovibile QC Fusto di cartone 1G Fusto di ferro DI Fusto di legno 1W Fusto di legno compensato 1D Fusto di plastica IH Fusto di plastica con coperchio amovibile QG Fusto di plastica con coperchio non amovibile QF Gabbia CG Gabbia («pen») PF Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) DG Gas alla rinfusa (a 1.031 mbar e a 15 °C) VG Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale) VQ Generatore aerosol DN Giara JR Imballaggio composito, recipiente di plastica 6H Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna YD di alluminio Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone YK Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna YH di legno compensato Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna YM di plastica rigida Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio YB Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno YF Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno YC di alluminio Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone YJ Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica YL Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno YG di legno compensato Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio YA Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno YT di legno compensato Imballaggio composito, recipiente di vetro 6P Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio YR

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Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio YP Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone YX Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno YS Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio YN Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio YQ Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone YW Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno YY di materiale plastico espanso Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno YZ di plastica rigida Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini YV Imballaggio con finestra IE Imballaggio con rivestimento di carta IG Imballaggio di cartone con fori di presa IK Imballaggio di presentazione di cartone IB Imballaggio di presentazione di legno IA Imballaggio di presentazione di metallo ID Imballaggio di presentazione di plastica IC Imballaggio sottovuoto VP Imballaggio termoretrattile («shrinkwrapped») SW Imballaggio tubolare IF Intelaiatura FR Intelaiatura di cassa SK Involucro di acciaio SV Lamiera SM Lastra («plate») PG Lastra («slab») SB Lastre («plate») in pacchi/mazzi/fasci PY Libero (animale) UC Lingotti in pacchi/mazzi/fasci IZ Lingotto IN Liquidi alla rinfusa VL Lotto LT Manicotto SY Mazzo BH Merce disimballata o non imballata NE Merce disimballata o non imballata in un’unica unità NF Merce disimballata o non imballata in varie unità NG Pacchetto PA Pacco («bundle») BE Pacco («package») PK Pacco («parcel») PC Paletta PX Paletta 100 × 110 cm AH Paletta con rivestimento termoretrattile AG Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm PD Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm PE

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Paletta modulare, con piedini, di 80 × 60 cm AF Paletta scatola («pallet box») PB Pallone protetto BP Pallone, non protetto BF Paniere («creel») CE Paniere («hamper») HR Pannelli («board») in pacchi/mazzi/fasci BY Pannello («board») BD Particelle alla rinfusa, solide, fini («polveri») VY Particelle alla rinfusa, solide, grandi («noduli») VO Particelle alla rinfusa, solide, granulari («grani») VR Pellicola plastica («filmpack») FP Rastrelliera, attaccapanni RJ Recipiente con rivestimento di plastica MW Recipiente di carta AC Recipiente di cartone AB Recipiente di legno AD Recipiente di metallo MR Recipiente di plastica PR Recipiente di vetro GR Rete («net») NT Rete tubolare di materiale tessile NV Rete tubolare di plastica NU Roll CW Rotolo («bolt») BT Rotolo («roll») RO Sacchetto («bag») multistrato MB Sacchetto («pouch») PO Sacchetto («sachet») SH Sacco («sack») SA Sacco («sack») multifoglio MS Sacco di carta 5M Sacco di carta multifoglio XJ Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua XK Sacco di grandi dimensioni ZB Sacco di juta JT Sacco di materia tessile 5L Sacco di materia tessile resistente all’acqua XH Sacco di materia tessile stagno alle polveri XG Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno XF Sacco di plastica EC Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua XC Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno XA Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri XB Sacco di tessuto di plastica 5H Sacco in film di plastica XD Sacco in rete («rednet») RT

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Scaffalatura («rack») RK Scatola BX Scatola di fiammiferi MX Secchio («bucket») BJ Secchio («pail») PL Senza oggetto NA Serbatoio cilindrico TY Serbatoio rettangolare TK Skid SI Tanica cilindrica JY Tanica di acciaio 3A Tanica di acciaio con coperchio amovibile QL Tanica di acciaio con coperchio non amovibile QK Tanica di plastica 3H Tanica di plastica con coperchio amovibile QN Tanica di plastica con coperchio non amovibile QM Tanica rettangolare JC Tavola («plank») PN Tavole («plank») in pacchi/mazzi/fasci PZ Tela di sacco MT Telone BI Telone CS Telone CZ Tino VA Trave GI Travi in pacchi/mazzi/fasci GZ Tronchi in pacchi/mazzi/fasci LZ Tronco LG Tubi («tubes») in pacchi/mazzi/fasci TZ Tubo («tube») TU Tubo a imbuto TV Tubo flessibile («collapsible tube») TD Valigia SU «Vanpack» VK Vaschetta BM Vaschetta per alimenti («foodtainer») FT Vaso PT Vergella RD Vergelle in pacchi/mazzi/fasci RZ

6. Codice documento precedente

Sono utilizzati i seguenti codici: T2 = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci comunitarie.

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T2F = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci comunitarie provenienti da o a destinazione di una parte del territorio doganale della Comunità che non applica le norme IVA comunitarie. T2CIM = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di una lettera di vettura CIM o di un bollettino di consegna TR. T2TIR = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di un carnet TIR. T2ATA = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di un carnet ATA. T2L = Documento amministrativo unico comprovante il carattere comunitario delle merci. T2LF = Documento amministrativo unico comprovante il carattere comunitario delle merci negli scambi fra parti del territorio doganale della Comunità che applicano le norme IVA comunitarie e parti di tale territorio che non le applicano. T1 = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci non comunitarie. *…… ……………………………………………………………………… * qualsiasi altro documento precedente (an..5)

7. Codici dei documenti e dei certificati presentati

(codici numerici estratti dai Repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 1997b: lista di codici per l’elemento dato 1001, Nome del documento/messaggio in codice) Certificato di conformità 2 Certificato di qualità 3 Certificato di circolazione delle merci A.TR.1 18 Elenco dei contenitori 235 Distinta di carico 271 Fattura proforma 325 Fattura commerciale 380 Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703 Polizza di carico principale 704 Polizza di carico 705 Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714 Lettera di vettura CIM (fer) 720 Road list – SMGS 722 Lettera di vettura stradale 730 Lettera di vettura aerea 740 Lettera di vettura aerea principale 741 Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750 Documento di trasporto multimodale/combinato (termine generico) 760 Manifesto di carico 785

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Bordereau 787 Documento di spedizione modello T 820 Documento di spedizione modello T1 821 Documento di spedizione modello T2 822 Esemplare di controllo T5 823 Documento di spedizione modello T2 825 Dichiarazione delle merci per l’esportazione 830 Certificato fitosanitario 851 Certificato sanitario 852 Certificato veterinario 853 Certificato d’origine (termine generico) 861 Dichiarazione d’origine 862 Certificato di origine preferenziale 864 Certificato di origine SPG 865 Licenza d’importazione 911 Dichiarazione del carico (arrivo) 933 Autorizzazione di embargo 941 Modulo TIF 951 Carnet TIR 952 Certificato di origine EUR 1 954 Carnet ATA 955 Altri ZZZ

8. Codici dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni

A. Codice di una cifra (obbligatorio) B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti)

A. B. Denominazione:

1 10 Trasporto marittimo

12 Carrozza ferroviaria su nave marittima

16 Veicolo stradale a motore su nave marittima

17 Rimorchio o semirimorchio su nave marittima

18 Nave della navigazione interna su nave marittima

2 20 Trasporto ferroviario

23 Veicolo stradale su vagone ferroviario

3 30 Trasporto su strada

4 40 Trasporto aereo

5 50 Spedizioni postali

7 70 Infrastrutture di trasporto fisse

8 80 Trasporto per via navigabile interna

9 90 Propulsione propria

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9. Codice menzioni speciali

Sono utilizzati i seguenti codici: DG0 = Esportazione da un «Paese AELS» soggetta a restrizioni o esportazione dalla CE soggetta a restrizioni DG1 = Esportazione da un «Paese AELS» soggetta a dazi doganali o esportazione dalla »CE» soggetta a dazi doganali Possono inoltre essere definiti codici menzioni speciali supplementari a livello nazionale.

10. Codici relativi ai tipi di garanzia

L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente:

Situazione Codice Altre indicazioni

In caso di esonero dalla garanzia 0 – numero del certificato di esonero (articolo 53 dell’appendice I) dalla garanzia In caso di garanzia globale 1 – numero del certificato di garanzia globale – ufficio di garanzia In caso di garanzia isolata mediante 2 – riferimento dell’atto costitutivo fideiussione della garanzia – ufficio di garanzia In caso di garanzia isolata in contanti 3 In caso di garanzia isolata a mezzo 4 – numero del certificato di di certificati garanzia isolata In caso di esonero dalla garanzia 6 (articolo 11 dell’appendice I) In caso di esonero dalla garanzia sulla A. base di un accordo (articolo 10, para- grafo 2, lettera a) della Convenzione) In caso di esonero dalla garanzia per 7 il percorso compreso fra l’ufficio di partenza e l’ufficio di passaggio (articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione) In caso di garanzia isolata del tipo 9 – riferimento dell’atto costitutivo di cui all’allegato IV, punto 3, della garanzia dell’appendice I – ufficio di garanzia

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Indicazione dei Paesi Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.

11. Numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Identificatore del Paese al quale appartiene Alfabetico 2 IT

l’ufficio doganale (v. CNT)

2 Numero nazionale dell’ufficio doganale Alfanumerico 6 0830AB

Campo 1 come illustrato sopra. Il campo 2 deve essere compilato liberamente con un codice alfanumerico a sei caratteri. I sei caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali. Gli uffici di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le opera- zioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).

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Allegato A3

Modello di documento d’accompagnamento transito 1 REGIME MRN

2 Speditore / Esportatore N.

A

3 Formulari 4 Distinta di carico

TRANSITO - DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO

5 Articoli 6 Totale dei colli

8 Destinatario N. Esemplare di rinvio da trasmettere all'ufficio di:

15 Paese di spedizione / esportazione

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza 56 Altri incidenti durante il trasporto G VISTO DELLE Fatti e misure adottate AUTORITÀ COMPETENTI

A 31 Colli e Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura 32 Articolo 33 Codice delle merci designazione N. delle merci 35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente

44 Menzioni speciali/

Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

55 Trasbordi Luogo e paese: Luogo e paese:

Identità e naz. nuovo mezzo di trasporto: Identità e naz. nuovo mezzo di trasporto: Ctr. (1) Identità nuovo contenitore: Ctr. (1) Identità nuovo contenitore (1) Indicare 1 se SÌ o 0 se NO. (1) Indicare 1 se SÌ o 0 se NO. F VISTO Nuovi suggelli: Numero: marche: Nuovi suggelli: Numero: marche: DELLE Firma: Timbro: Firma: Timbro: AUTORITÀ COMPE- TENTI Informazione già inserita nel sistema Informazione già inserita nel sistema

50 Obbligato principale N. C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di

passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese)

non valida per D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE Risultato: Data di arrivo: Esemplare di rinvio trasmesso Suggelli apposti: Numero: Controllo dei suggelli: il marche: dopo registrazione con il Termine (data limite): Osservazioni: N. Firma Timbro

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Allegato A4

Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) del documento d’accompagnamento transito

La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito può essere di colore verde. Il documento d’accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dall’obbligato principale o verificata dall’ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1. MRN (numero di riferimento del movimento)

L’informazione è presentata sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:

Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Ultime due cifre dell’anno Numerico 2 97

di accettazione formale del movimento di transito (AA)

2 Identificatore del Paese Alfabetico 2 IT

di partenza del movimento (codice Paese ISO alfa 2)

3 Identificatore unico del movimento Alfanumerico 13 9876AB8890123

di transito per anno e per Paese

4 Carattere di controllo Alfanumerico 1 5

I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia a ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel Paese in que- stione deve essere attribuito un numero esclusivo. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità competenti nel MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri del codice. Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per il MRN. Essa permette di individuare eventuali errori all’atto della registrazione del numero completo. L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

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2. Casella 3:

– prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso; – seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli); – non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio alla destra della casella 8:

Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere l’esemplare di rinvio del documento d’accompagnamento transito qualora sia utilizzata la procedura di riser- va.

4. Casella C:

– nome dell’ufficio di partenza, – numero di riferimento dell’ufficio di partenza, – data di accettazione della dichiarazione di transito, – nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella D:

– risultati del controllo, – sigilli apposti o indicazione «– –» che identifica la «Dispensa – 99201», – eventualmente, la dicitura «Itinerario vincolante». Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifi- ca, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella presente Convenzione.

6. Formalità durante il trasporto

Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate sull’esemplare dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello. Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato. Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documen- to d’accompagnamento transito. Le autorità competenti dell’ufficio di passaggio o dell’ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d’accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

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Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti: – Trasbordi: utilizzare la casella n. 55 Casella n. 55: Trasbordi Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le parti contraenti possono autorizzare l’obbligato princi- pale a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55. – Altri incidenti: utilizzare la casella n. 56 Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito. Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso l’attestazione di controllo delle autorità competenti non è necessaria.

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Allegato A5

Modello di elenco degli articoli

Elenco degli articoli UffPart: MRN

Foglio A Data:

Art. n. Marchi/numeri Quantità/natura N. contenitore Designazione delle merci (32) (31.1) (31.2) (31.3) (31.4)

Regime Codice delle Codice merci Quantità Dichiarazione som- merci sensibili sensibile maria/Documento precedente (1/3) (33) (31.5) (31.6) (40)

Paese di Paese di Massa lorda Massa netta Menzioni speciali/ spedizione/ destinazione (kg) (kg) Documenti presenta- esportazione ti/Certificati e autorizzazioni (15) (17) (35) (38) (44)

Speditore/Esportatore Destinatario (2) (8)

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Allegato A6

Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) dell’elenco degli articoli

Quando un movimento riguarda più articoli, il foglio A dell’elenco degli articoli è sempre stampato dal sistema informatico ed è allegato all’esemplare del documento d’accompagnamento transito. Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Devono essere stampati i seguenti dati:

1. nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro):

a) elenco degli articoli, b) numero di serie del foglio e numero totale di fogli (compreso il docu- mento d’accompagnamento transito).

2. UdP – nome dell’ufficio di partenza;

3. data – data di accettazione della dichiarazione di transito;

4. MRN – numero di riferimento del movimento, come descritto nell’allegato

5. nelle varie caselle della parte «Designazione delle merci» devono essere

stampati i seguenti dati: a) Articolo n. – numero di serie dell’articolo in questione; b) Regime – se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non viene utilizzata; c) in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle

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Allegato B1

Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito A – Indicazioni relative alle diverse caselle Casella 19: Contenitore I codici da utilizzare sono i seguenti: 0: merci non trasportate in contenitori; 1: merci trasportate in contenitori. Casella 27: Luogo di carico/scarico I codici saranno stabiliti dalle parti contraenti. Casella 33: Codice delle merci Prima sottocasella Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Nella Comunità, tuttavia, ove la normativa comunitaria lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata. Altre sottocaselle Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella). Casella 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi) Indicazione dei Paesi Il codice relativo ai Paesi è il codice ISO alfa 2 dei Paesi (ISO 3166). L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente: Belgio BE Bulgaria BG Repubblica ceca CZ Danimarca DK Germania DE Estonia EE Grecia GR Spagna ES Francia FR Irlanda IE Italia IT Cipro CY Lettonia LV Lituania LT Ungheria HU Lussemburgo LU

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Malta MT Paesi Bassi NL Austria AT Polonia PL Portogallo PT Romania RO Slovenia SI Slovacchia SK Finlandia FI Svezia SE Regno Unito GB Islanda IS Norvegia NO Svizzera CH Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese) Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.

B – Codici delle versioni linguistiche delle diciture V. allegato B6, Titolo III.

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Allegato B2

Istruzioni sull’impiego dei formulari per la compilazione del documento comprovante il carattere comunitario delle merci A. Disposizioni generali 1. Qualora, in virtù della Convenzione, sia necessario giustificare il carattere comu- nitario delle merci, va utilizzato un formulario conforme all’esemplare n. 4 del modello che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU o all’esemplare n. 4/5 del modello che figura nell’allegato I, appendice 2, della stessa Convenzione. Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all’esemplare n. 4 o all’esemplare n. 4/5 del modello di formulario figu- rante, rispettivamente, nelle appendici 3 e 4 dell’allegato I della Convenzione DAU. 2. L’interessato deve compilare soltanto le caselle indicate nella parte superiore del formulario, alla voce «Nota importante».

3. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento

meccanografico o simile. Essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, a penna e in stampatello. 4. Essi non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate e, se del caso, aggiungen- dovi quelle desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e vistata dalle autorità competenti. Queste possono esigere, se del caso, la presenta- zione di una nuova dichiarazione. 5. Gli spazi non utilizzati nelle caselle compilate dall’interessato devono essere sbarrati, in modo da impedire iscrizioni successive.

B. Indicazioni relative alle diverse caselle Casella 1: Dichiarazione Nella terza sottocasella inserire, a seconda del caso, la sigla «T2L» o «T2LF». In caso di utilizzo di formulari complementari indicare, a seconda del caso, la sigla «T2Lbis» o «T2LFbis» nella terza sottocasella della casella 1 del o dei formulari utilizzati. Casella 2: Speditore/esportatore Questa parte è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i Paesi interessati (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione seguente: – Vari – 99211 sia indicata in tale casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiara- zione.

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Casella 3: Formulari Indicare il numero d’ordine del formulario rispetto al totale dei formulari eventual- mente utilizzati. Esempi: se il documento T2L è costituito da un solo formulario, indicare 1/1; se il documento T2L comprende un formulario complementare T2L bis, numerare il documento T2L 1/2 e il formulario complementare 2/2; se il documento T2L com- prende due formulari complementari T2L bis, numerare il documento T2L 1/3, il primo documento T2Lbis 2/3 e il secondo documento T2Lbis 3/3. Casella 4: Distinte di carico Indicare il numero di distinte di carico allegate. Casella 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli menzionati nel documento T2L. Casella 14: Dichiarante/rappresentante Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato, in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di identità fra l’interessato e lo speditore identificato nella casella 2 indicare la menzione seguente: – Speditore – 99213. Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i Paesi interes- sati (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). Casella 31: Colli e designazione delle merci – Marchi e numeri – Numero del contenitore Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto del documento o, secondo il caso, la dicitura seguente: – Alla rinfusa – 99212. Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; qualora la casella 33 «Codice delle merci» debba essere compilata, la denominazio- ne deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classifi- cazione delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di conteni- tori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione. Casella 32: Numero dell’articolo Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nel documento T2L e nei formulari complementari o nelle distinte di carico allegati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella 5.

Se il documento T2L si riferisce a un solo articolo, le parti contraenti possono pre- vedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1».

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Casella 33: Codice delle merci Questa casella va compilata nei documenti T2L redatti in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l’indicazione del codice delle merci. Casella 35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Quando un documento T2L comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella 35, senza compilare le altre caselle 35. Casella 38: Massa netta Questa casella va compilata in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l’indicazione della massa netta. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella

31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.

Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare la natura, il numero, la data e l’ufficio di rilascio della dichiarazione o del documento precedente sulla base del quale è redatto il T2L. Casella 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni Questa casella va compilata in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono indicazioni in tale casella. Tali indicazioni devono essere riprese nel documento T2L. Casella 54: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappre- sentante Fatte salve eventuali disposizioni specifiche relative all’uso dell’informatica, la firma originale manoscritta della persona interessata, seguita dal cognome e nome, deve figurare nel documento T2L. Se l’interessato è una persona giuridica, il firma- tario deve indicare, dopo la firma e il cognome e nome, la propria qualifica.

C. Codici delle versioni linguistiche delle diciture V. allegato B6, Titolo III.

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Allegato B3

Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione del documento comprovante il carattere comunitario delle merci A. Indicazioni relative alle diverse caselle Casella 33: Codice delle merci Prima sottocasella Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Nella Comunità, tuttavia, ove la normativa comunitaria lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata. Altre sottocaselle Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella).

B. Codici delle versioni linguistiche delle diciture V. allegato B6, Titolo III.

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Allegato B4

Distinta di carico

Distinta di carico

Numero Marchi, numeri, quantità e natura Paese di spedizione/ Massa Riservato d’ordine dei colli; designazione delle merci esportazione lorda (kg) all’amministrazione

(firma)

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Allegato B5

Istruzioni relative alla distinta di carico

Titolo I: Osservazioni di carattere generale

1. Definizione

La distinta di carico di cui all’articolo 7 dell’appendice III è un documento conforme alle caratteristiche esposte nel presente allegato.

2. Formato delle distinte di carico

2.1 Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario.

2.2 Le distinte di carico recano:

a) l’intestazione «Distinta di carico»; b) un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di

70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;

c) nell’ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è così redatta: – numero d’ordine, – marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci, – Paese di spedizione/esportazione, – massa lorda (kg), – riservato all’amministrazione. Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intitolata «Riservato all’amministrazione» de- ve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre di- sporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3 Immediatamente al di sotto dell’ultima iscrizione deve essere tracciata una

riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

Titolo II: Informazioni da inserire nelle diverse rubriche

1. Riquadro

1.1 Parte superiore

Se la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, l’obbligato principale vi appone nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F».

1.2 Parte inferiore

In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel para- grafo 4 del titolo III.

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2. Colonne

2.1 Numero d’ordine

Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d’ordine.

2.2 Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 dell’appendice III. Devono figurarvi le informazioni che nella dichiarazione di transito sono indicate nelle caselle 31 «Colli e designazione delle merci»,

44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni» e,

eventualmente, nelle caselle 33 «Codice delle merci» e 38 «Massa netta». Se la distinta di carico è allegata a un documento T2L, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B2 e B3 dell’appen- dice III.

2.3 Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

2.4 Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (v. allegati B2 e B6 dell’appendice III).

Titolo III: Utilizzazione delle distinte di carico

1. A una stessa dichiarazione di transito non possono essere allegati una o più

distinte di carico e uno o più formulari complementari. 2. In caso di utilizzo delle distinte di carico, le caselle 15 «Paese di spedizione/ esportazione», 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, eventualmente, 44 «Menzioni speciali, docu- menti presentati, certificati e autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d’ordine e alla sigla delle diverse distinte di carico è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato. 3. La distinta di carico è presentata in un numero di esemplari pari a quello del formulario al quale si riferisce. 4. In sede di registrazione della dichiarazione di transito la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario al quale si riferisce. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell’ufficio di partenza o a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

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La firma di un funzionario dell’ufficio di partenza è facoltativa.

5. Quando a un formulario utilizzato per la procedura T1 o T2 sono allegate più

distinte di carico, queste devono recare un numero d’ordine attribuito dall’obbligato principale; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario. 6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L.

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Allegato B6

Istruzioni sull’impiego dei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito

Titolo I: Osservazioni di carattere generale Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 22 dell’appendice I, il formulario figu- rante nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU deve essere utilizzato per vincolare le merci al regime di transito comune conformemente all’allegato II, appendice 3, titolo I, della Convenzione DAU. Ove la normativa renda necessario fare copie supplementari degli esemplari della dichiarazione di transito (in particolare a norma dell’articolo 12, paragrafo 1 della Convenzione o dell’articolo 37, paragrafo 4 dell’appendice I), l’obbligato principale può utilizzare a tale scopo e in funzione della necessità esemplari supplementari o fotocopie di tali esemplari. Tali esemplari supplementari o fotocopie devono essere firmati dall’obbligato prin- cipale, presentati alle autorità competenti e vistati da queste ultime nelle stesse condizioni del documento unico. Fatte salve menzioni particolari previste dalla normativa, essi sono identificati come «copie» e accettati dalle autorità competenti allo stesso titolo dei documenti originali, purché la loro qualità e leggibilità siano ritenute soddisfacenti da tali autorità.

Titolo II: Informazioni da inserire nelle diverse caselle I. Formalità da espletare nel Paese di partenza Casella 1: Dichiarazione Devono figurare nella terza sottocasella le seguenti indicazioni: 1) merci destinate a circolare sotto la procedura T2: 2) merci destinate a circolare sotto la procedura T1: 3) spedizioni di cui all’articolo 24 dell’appendice I: T In questo caso lo spazio lasciato libero dopo la lettera T deve essere barrato.

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Casella 2: Speditore/esportatore La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interes- sato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, possono indicarlo le parti contraenti stesse (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione seguente: – Vari – 99211 sia indicata in tale casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione di transito. Casella 3: Formulari Indicare il numero d’ordine del fascicolo e il numero totale dei fascicoli di formulari e formulari complementari utilizzati. Se per esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3. Se la dichiarazione riguarda un unico articolo (cioè quando si deve compilare una sola casella «designazione delle merci»), non indicare nulla nella casella 3 e apporre un «1» nella casella 5. Se, invece di un fascicolo di otto esemplari, ne vengono utilizzati due di quattro esemplari, questi sono ritenuti costituire un solo fascicolo. Casella 4: Numero di distinte di carico Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi commerciali autorizzati dalle autorità competenti. Casella 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli che figurano nella dichiarazione di transito. Casella 6: Totale dei colli La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione in oggetto. Casella 8: Destinatario Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della o delle persone o società a cui le merci devono essere consegnate. In caso di collettame le parti contraenti possono far apporre in questa casella la dicitura prevista alla casella

2 e far accludere alla dichiarazione di transito l’elenco dei destinatari.

Le parti contraenti possono consentire che tale casella non sia compilata quando il destinatario è stabilito al di fuori del loro territorio. In questo stadio non è obbligatorio indicare il numero di identificazione.

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Casella 15: Paese di spedizione/esportazione Casella 15a Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite/esportate. Casella 17: Paese di destinazione Casella 17a Indicare il nome del Paese interessato. Casella 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione o il nome del(i) mezzo(i) di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio di parten- za, seguita dalla nazionalità del mezzo di trasporto (o del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e del rimorchio e la nazionalità della motrice. Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate succes- sivamente nella casella 55. In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione o la nazionalità. In caso di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità. Negli altri casi l’indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti. Casella 19: Contenitore (Ctr) La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio di partenza quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune. Casella 21: Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera Per quanto riguarda l’identità, la compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. È invece obbligatoria per quanto concerne la nazionalità.

Il numero di immatricolazione o la nazionalità non vengono tuttavia indicati quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.

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Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi la sua identità, precisando per esempio il numero d’immatricola- zione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l’uso al momento del passaggio della frontiera all’uscita della parte contraente in cui è situato l’ufficio di partenza, e infine il codice relativo alla nazio- nalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime comune di transito. In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Per esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc. Casella 25: Modo di trasporto alla frontiera La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispon- dente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato l’ufficio di partenza. Casella 27: Luogo di carico La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il luogo di carico delle merci quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, sul mezzo attivo di trasporto sul quale le merci devono attraversare la frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio di partenza. Casella 31: Colli e designazione delle merci – Marchi e numeri – Numero(numeri) del contenitore(dei contenitori) – Quantità e natura Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto della dichiarazione o, secondo il caso, apporre la dicitura seguente: – Alla rinfusa – 99212. Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; se è necessario compilare la casella 33 «Codice delle merci», la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi da permettere la classificazione

delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione. Casella 32: Numero dell’articolo Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al numero totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nella nota rela- tiva alla casella 5.

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Se la dichiarazione si riferisce a un solo articolo, le parti contraenti possono preve- dere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1». Casella 33: Codice delle merci Questa casella va completata se: – la dichiarazione di transito è presentata dalla medesima persona contempo- raneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci oppure – la dichiarazione di transito riguarda merci comprese nell’elenco pubblicato conformemente all’articolo 1, paragrafo 3 dell’appendice I. Indicare il codice corrispondente alle merci in questione. Questa casella va compilata anche nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l’indicazione del codice delle merci. Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione. Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa. Casella 35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casel- la 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Quando la dichiarazione comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella 35, senza compilare le altre caselle 35. Casella 38: Massa netta La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio. Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare il riferimento della destinazione doganale precedente o dei documenti doganali corrispondenti. Qualora vadano indicati vari riferimenti, le parti contraenti possono prevedere che la dicitura seguente: – Vari – 99211 figuri in tale casella e che l’elenco dei riferimenti in questione sia allegato alla dichiarazione di transito. Casella 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione (compresi, se del caso, i numeri di registrazione degli

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esemplari di controllo T5, il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico, ecc.). La sottocasella «Codice menzioni speciali (MS)» non va completata. Casella 50: Obbligato principale e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma Indicare cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell’obbligato principale e l’eventuale numero di identificazione attribuitogli dalle autorità compe- tenti. Se del caso, indicare cognome, nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l’obbligato principale. Fatte salve le eventuali disposizioni particolari relative all’uso dell’informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sul- l’esemplare che viene conservato all’ufficio di partenza. Se l’interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualifica. Casella 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi) Indicare l’ufficio di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Gli uffici di passaggio figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune. Indicare inoltre, dopo il nome dell’ufficio, il codice del Paese interessato. Casella 52: Garanzia Indicare, avvalendosi dei codici previsti, il tipo di garanzia o di esonero dalla garan- zia utilizzato per l’operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia oppure il numero del certificato di garanzia isolata e, se del caso, l’ufficio di garanzia. Se la garanzia globale, l’esonero dalla garanzia o la garanzia isolata mediante fideiussione non sono validi per tutte le parti contraenti, indicare dopo «non valida per» la o le parti contraenti interessate servendosi dei codici previsti a tale scopo. Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese) Indicare l’ufficio a cui le merci devono essere presentate per porre termine all’operazione di transito. Gli uffici di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).

Dopo il nome dell’ufficio indicare il codice del Paese interessato.

II. Formalità da espletare durante il percorso Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può accadere che si renda necessario aggiungere alcuni dati sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito che accompagnano le merci. Tali dati riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotati su tali esemplari dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano

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caricate mano a mano che si svolgono le operazioni di trasporto. Questi dati si possono annotare manualmente in modo leggibile. In tal caso, gli esemplari devono essere compilati a penna e in stampatello. I dati si riferiscono alle caselle seguenti: – Trasbordi: compilare la casella 55 Casella 55: Trasbordi Le prime tre righe di tale casella devono essere compilate dal vettore se, nel corso dell’operazione in questione, le merci sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato. Quando ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmen- te e dopo aver preso, se del caso, le disposizioni necessarie, tali autorità appongono un visto sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito. – Altri incidenti di percorso: compilare la casella 56 Casella 56: Altri incidenti durante il trasporto La casella deve essere compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito. Inoltre, quando le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il traspor- to viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trainante. In tal caso il visto delle autorità competenti non è necessa- rio.

Titolo III: Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici Versioni linguistiche delle diciture Codici

BG Ограничена валидност Validità limitata – 99200 CS Omezená platnost DA Begrænset gyldighed DE Beschränkte Geltung EE Piiratud kehtivus EL Περιορισμένη ισχύς ES Validez limitada FR Validité limitée IT Validità limitata LV Ierobežots derīgums LT Galiojimas apribotas HU Korlátozott érvényű MT Validità limitata

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

NL Beperkte geldigheid PL Ograniczona ważność PT Validade limitada RO Validitate limitată SL Omejena veljavnost SK Obmedzená platnosť FI Voimassa rajoitetusti SV Begränsad giltighet EN Limited validity IS Takmarkað gildissvið NO Begrenset gyldighet

BG Освободено Dispensa – 99201 CS Osvobození DA Fritaget DE Befreiung EE Loobumine EL Απαλλαγή ES Dispensa FR Dispense IT Dispensa LV Derīgs bez zīmoga LT Leista neplombuoti HU Mentesség MT Tneħħija NL Vrijstelling PL Zwolnienie PT Dispensa RO Dispensă SL Opustitev SK Oslobodenie FI Vapautettu SV Befrielse EN Waiver IS Undanþegið NO Fritak

BG Алтернативно доказателство Prova alternativa – 99202 CS Alternativní důkaz DA Alternativt bevis DE Alternativnachweis EE Alternatiivsed tõendid EL Εναλλακτική απόδειξη ES Prueba alternativa FR Preuve alternative IT Prova alternativa

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

LV Alternatīvs pierādījums LT Alternatyvusis įrodymas HU Alternatív igazolás MT Prova alternattiva NL Alternatief bewijs PL Alternatywny dowód PT Prova alternativa RO Probă alternativă SL Alternativno dokazilo SK Alternatívny dôkaz FI Vaihtoehtoinen todiste SV Alternativt bevis EN Alternative proof IS Önnur sönnun NO Alternativt bevis

BG Различия: митническо учреждение, Differenze: ufficio al quale където стоките са представени sono state presentate le merci (наименование и страна) … (nome e Paese) – 99203 CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ……… (název a země) DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ……… (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ……… (Name und Land) EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……… (nimi ja riik) EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ……… (΄Ονομα και χώρα) ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ……… (nombre y país) FR Différences: marchandises présentées au bureau ……… (nom et pays) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ……… (nome e Paese) LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė) HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatá- sa megtörtént ……… (név és ország) MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ……… (naam en land) PL Niezgodności: urząd w którym przedsta- wiono towar ……… (nazwa i kraj) PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia ……… (nome e país) RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal ……… (nume şi ţara) SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ……… (naziv in država) SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný ……… (názov a krajina) FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ……… (nimi ja maa) SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäl- des ……… (namn och land) EN Differences: office where goods were presented ……… (name and country) IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ……… (nafn og land) NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ……… (navn og land)

BG Излизането от ……… подлежи на Uscita da …… soggetta a ограничения или такси съгласно restrizioni o a imposizioni a Регламент/Директива/Решение № …, norma del(la) regolamen- CS Výstup ze ……… podléhá omezením to/direttiva/decisione n. … – nebo dávkám podle nařízení/směrnice/ 99204 rozhodnutí č … DA Udpassage fra ……… undergivet restrik- tioner eller afgifter i henhold til forord- ning/direktiv/afgørelse nr. … DE Ausgang aus ……… – gemäss Verord- nung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Be- schränkungen oder Abgaben unterworfen. EE Väljumine ……… on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/ direktiivile/otsusele nr. … EL Η έξοδος από ……… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … ES Salida de ……… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la)

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

FR Sortie de ……… soumise à des restric- tions ou à des impositions par le règle- ment ou la directive/décision n° … IT Uscita da ……… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regola- mento/direttiva/decisione n. … LV Izvešana no ………, piemērojot ierobežo- jumus vai maksājumus saskaņā ar Regu- lu/Direktīvu/Lēmumu No …, LT Išvežimui iš ……… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamen- tu/Direktyva/Sprendimu Nr. …, HU A kilépés ……… területéről a … rendelet /irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik MT Ħruġ mill-……… suġġett għall- restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Rego- la/Direttiva/Deċiżjoni Nru … NL Bij uitgang uit de ……… zijn de beper- kingen of heffingen van Verorde- ning/Richtlijn/Besluit nr. … van toepas- sing PL Wyprowadzenie z……… podlega ogra- niczeniom lub opłatom zgodnie z roz- porządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … PT Saída da ……… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamen- to/Directiva/Decisão n.º … RO Ieşire din……… supusă restricţiilor sau impuunerilor în temeiul Regulamentu- lui/Directivei/Deciziei nr … SL Iznos iz ……… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi ured- be/direktive/odločbe št … SK Výstup z……… podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariade- nia/smernice/rozhodnutia č …" FI ……… vientiin sovelletaan asetuksen/ direktiivin ./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja SV Utförsel från ……… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

EN Exit from ……… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/ Decision No … IS Útflutningur frá ……… háð takmörku- num eða gjöldum samkvæmt reglugerð/ fyrirmælum/ákvörðun nr. … NO Utførsel fra ……… underlagt restriksjo- ner eller avgifter i henhold til forord- ning/direktiv/vedtak nr. …

BG Освободено от задължителен Dispensa dall’itinerario маршрут vincolante – 99205 CS Osvobození od stanovené trasy DA fritaget for bindende transportrute DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute EE Ettenähtud marsruudist loobutud EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής ES Dispensa de itinerario obligatorio FR Dispense d’itinéraire contraignant IT Dispensa dall’itinerario vincolante LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta LT Leista nenustatyti maršruto HU Előírt útvonal alól mentesítve MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt NL Geen verplichte route PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu PT Dispensa de itinerário vinculativo RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu SL Opustitev predpisane poti SK Oslobodenie od predpísanej trasy FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta SV Befrielse från bindande färdväg EN Prescribed itinerary waived IS Undanþága frá bindandi flutningsleið NO Fritak for bindende reiserute

BG Одобрен изпращач Speditore autorizzato – 99206 CS Schválený odesílatel DA Godkendt afsender DE Zugelassener Versender EE Volitatud kaubasaatja EL Εγκεκριμένος αποστολέας ES Expedidor autorizado

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

FR Expéditeur agréé IT Speditore autorizzato LV Atzītais nosūtītājs LT Įgaliotas siuntėjas HU Engedélyezett feladó MT Awtorizzat li jibgħat NL Toegelaten afzender PL Upoważniony nadawca PT Expedidor autorizado RO Expeditor agreat SL Pooblaščeni pošiljatelj SK Schválený odosielateľ FI Valtuutettu lähettäjä SV Godkänd avsändare EN Authorised consignor IS Viðurkenndur sendandi NO Autorisert avsender

BG Освободен от подпис Dispensa dalla firma – 99207 CS Podpis se nevyžaduje DA Fritaget for underskrift DE Freistellung von der Unterschriftsleistung EE Allkirjanõudest loobutud EL Δεν απαιτείται υπογραφή ES Dispensa de firma FR Dispense de signature IT Dispensa dalla firma LV Derīgs bez paraksta LT Leista nepasirašyti HU Aláírás alól mentesítve MT Firma mhux meħtieġa NL Van ondertekening vrijgesteld PL Zwolniony ze składania podpisu PT Dispensada a assinatura RO Dispensă de semnătură SL Opustitev podpisa SK Oslobodenie od podpisu FI Vapautettu allekirjoituksesta SV Befrielse från underskrift EN Signature waived IS Undanþegið undirskrift NO Fritatt for underskrift

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО GARANZIA GLOBALE ОБЕЗПЕЧЕНИЕ VIETATA – 99208 CS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE IT GARANZIA GLOBALE VIETATA LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ UTILIZZAZIONE NON ОГРАНИЧЕНИЯ LIMITATA – 99209 CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG EE PIIRAMATU KASUTAMINE ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA FR UTILISATION NON LIMITEE IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT MT UŻU MHUX RISTRETT NL GEBRUIK ONBEPERKT PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA RO UTILIZARE NELIMITATA SL NEOMEJENA UPORABA SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING EN UNRESTRICTED USE IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN NO UBEGRENSET BRUK

BG Издаден впоследствие Rilasciato a posteriori – 99210 CS Vystaveno dodatečně DA Udstedt efterfølgende DE Nachträglich ausgestellt EE Välja antud tagasiulatuvalt EL Εκδοθέν εκ των υστέρων ES Expedido a posteriori FR Délivré a posteriori IT Rilasciato a posteriori LV Izsniegts retrospektīvi LT Retrospektyvusis išdavimas HU Kiadva visszamenőleges hatállyal MT Maħruġ b’mod retrospettiv NL Achteraf afgegeven PL Wystawione retrospektywnie PT Emitido a posteriori RO Eliberat ulterior SL Izdano naknadno SK Vyhotovené dodatočne FI Annettu jälkikäteen SV Utfärdat i efterhand EN Issued retroactively IS Útgefið eftir á NO Utstedt i etterhånd

BG Разни Vari – 99211 CS Různí DA Diverse DE Verschiedene

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

EE Erinevad EL διάφορα ES Varios FR Divers IT Vari LV Dažādi LT Įvairūs HU Többféle MT Diversi NL Diverse PL Różne PT Diversos RO Diverse SL Razno SK Rôzni FI Useita SV Flera EN Various IS Ýmis NO Diverse

BG Насипно Alla rinfusa – 99212 CS Volnĕ loženo DA Bulk DE Lose EE Pakendamata EL χύμα ES A granel FR Vrac IT Alla rinfusa LV Berams LT Nesupakuota HU Ömlesztett MT Bil-kwantitá NL Los gestort PL Luzem PT A granel RO Vrac SL Razsuto SK Voľne FI Irtotavaraa SV Bulk EN Bulk IS Vara í lausu NO Bulk

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Versioni linguistiche delle diciture Codici

BG Изпращач Speditore – 99213 CS Odesílatel DA Afsender DE Versender EE Saatja EL αποστολέας ES Expedidor FR Expéditeur IT Speditore LV Nosūtītājs LT Siuntėjas HU Feladó MT Min jikkonsenja NL Afzender PL Nadawca PT Expedidor RO Expeditor SL Pošiljatelj SK Odosielateľ FI Lähettäjä SV Avsändare EN Consignor IS Sendandi NO Avsender

Titolo IV: Osservazioni relative ai formulari complementari A. I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichia- razione riguarda più di un articolo (v. casella 5). Essi devono essere presentati con- giuntamente a un formulario contenuto nell’allegato I, appendice 1, della Conven- zione DAU. B. Le osservazioni di cui ai titoli I e II si applicano anche ai formulari complemen- tari. Tuttavia: – la sigla «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis» deve apparire nella terza suddivisione della casella 1, secondo la procedura di transito comune applicabile alle merci in questione; – la compilazione delle caselle 2 e 8 del formulario complementare figurante nell’allegato I, appendice 3, della Convenzione DAU è facoltativa per le par- ti contraenti e dovrebbe comportare solo il nome e l’eventuale numero di identificazione della persona interessata.

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C. Se vengono utilizzati formulari complementari: – le caselle «Colli e designazione delle merci» non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedirne la successiva utilizzazione; – le caselle 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali, documenti pre- sentati, certificati e autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d’ordine e alla sigla dei diversi formulari complementari è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato.

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Allegato B7

Modello di timbro per la procedura di riserva

PROCEDURA DI RISERVA VISTI

NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA

AVVIATA IL

(Data/Ora)

(dimensioni 26 x 59 mm. inchiostro rosso)

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Allegato B8

Avviso di passaggio (TC10)

TC 10 - AVVISO DI PASSAGGIO

Identificazione del mezzo di trasporto ……………………………

DICHIARAZIONE DI TRANSITO UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE):

Natura (T1, T2 o T2F) e numero Ufficio di partenza

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DOGANALE

Data del passaggio

……………………………………….

…..……...……………………………….. (firma)

Timbro dell'ufficio

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Allegato B9

Timbro speciale speditore autorizzato

55 mm

1 2

25 mm

3 4

5 6

1. Stemma o altro simbolo o lettere che caratterizzano il Paese

2. Ufficio di partenza

3. Numero della dichiarazione

4. Data

5. Speditore autorizzato

6. Autorizzazione

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Allegato B10

TC 11 - RICEVUTA

L'ufficio di destinazione di …………………………………………………………. l'esemplare di controllo T5 (1) registrata/o il …………………………………… con il n. ………………………… dall'ufficio di ……………………………………………………………….………..

……………………………….., il … ……………………. Timbro dell'ufficio …………………………………………………………. (firma)

(1) Cancellare le diciture non pertinenti.

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Allegato B11

Etichetta (transito per ferrovia)

Colori: nero su verde

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Allegato C1

Regime di transito comune/transito comunitario

Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)7 ................................................................................................. residente a8 .................................................................................................................... si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repub- blica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Litua- nia, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repub- blica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repub- blica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino9, per tutte le somme di cui10 ............................................................................................................................... è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi, sia per il debito principale e addizio- nale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l’ufficio di partenza di ......................................... ....................................................................................................................................... a destinazione dell’ufficio di ......................................................................................... Designazione delle merci: ............................................................................................. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle

autorità competenti dei Paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richie- ste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

7 Cognome e nome o ragione sociale.

8 Indirizzo completo.

9 Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. 10 Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

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Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio11 in ciascuno dei Paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... ..................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garan- zia.

Fatto a .................................................... , il ............................................................

(Firma)12 .......................................................................................................................

11 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il garante designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. 12 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di ………», indicando l’importo in lettere.

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2008 RU 2009

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di .................................................................................................... Impegno del garante accettato il ................................................................................ a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il ............................................................................. ....................................................................................................................................... (Timbro e firma)»

13 Da completare a cura dell’ufficio di partenza.

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Allegato C2

Regime di transito comune/transito comunitario

Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata a mezzo di certificati I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)14 ............................................................................................... residente a15 .................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repub- blica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Litua- nia, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repub- blica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repub- blica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino16, .................................... per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/ comunitario, per i quali il(la) sotto- scritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7000 EUR per certificato. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richie- ste, fino a concorrenza di 7000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poter- lo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la)

sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a

14 Cognome e nome o ragione sociale.

15 Indirizzo completo.

16 Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

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effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richie- sta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio17 in ciascuno dei Paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... ..................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garan- zia.

Fatto a .................................................... , il .............................................................

(Firma)18 .......................................................................................................................

17 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il garante designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. 18 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».

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II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di .................................................................................................... Impegno del garante accettato il ...................................................................................

....................................................................................................................................... (Timbro e firma)

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Allegato C3 (recto)

TC 32 - CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA A 000 000

Rilasciato da: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (Cognome e nome / Ragione sociale e indirizzo) (impegno del garante accettato il ………………….……...…………………………….. dall'ufficio di garanzia di ………………………………………………………………..)

Il presente certificato, emesso il ………………….., è valido fino a concorrenza di

7 000 EUR per un'operazione di transito comunitario/comune

che ha inizio entro il ………………………………. e nei confronti della quale l'obbligato principale è ………………………….... .………………………………………………………………………………………… (Cognome e nome / Ragione sociale e indirizzo)

………………………………………… …………………………………….. (Firma dell'obbligato principale) (1) (Firma e timbro del garante)

(1) Firma facoltativa

(verso)

Spazio riservato all'ufficio di partenza

Operazione di transito scortata dalla dichiarazione T1, T2, T2F (1)

registrata il …………………………… con il numero ……………………….

dall'ufficio di …………………………………………………………………..

…………………………………… ………………………………………. Timbro Firma

(1) Cancellare le diciture non pertinenti

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Allegato C4

Regime di transito comune/transito comunitario

Atto costitutivo della garanzia Garanzia globale I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)19 ............................................................................................... residente a20 .................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... a concorrenza di un importo massimo di ....................................................................... che rappresenta il 100/50/3021 per cento dell’importo di riferimento nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulga- ria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino22, per tutte le somme di cui23................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi sia per il debito principale e addizio- nale che per spese ed accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comu- ne/comunitario. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richie-

ste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con

19 Cognome e nome o ragione sociale.

20 Indirizzo completo.

21 Cancellare la dicitura non pertinente.

22 Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. 23 Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

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soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richie- sta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio24 in ciascuno dei Paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... ..................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

24 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il garante designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

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Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garan- zia.

Fatto a .................................................... , il ............................................................

(Firma)25 .......................................................................................................................

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di .................................................................................................... Impegno del garante accettato il ...................................................................................

....................................................................................................................................... (Timbro e firma)

25 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di ………», indicando l’importo in lettere.

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Allegato C5

TC31 – Certificato di garanzia globale (recto) ( )

1. Ultimo giorno di validità Giorno Mese Anno 2. Numero

3. Obbligato principale (cognome e

nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)

4. Garante (cognome e nome o

ragione sociale, indirizzo completo e paese)

5. Ufficio di garanzia (designazione,

indirizzo completo e paese)

6. Importo di riferimento in cifre: in lettere:

Codice della valuta:

7. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito comunitario/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: COMUNITÀ EUROPEA, ISLANDA, NORVEGIA, SVIZZERA, ANDORRA (*), SAN MARINO (*)

8. Menzioni particolari

9. Termine di validità prorogato fino al

Giorno Mese Anno A ………………………………, il ………………………… incluso (luogo) (data)

A ………………………., il ……………………… (luogo) (data) (firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia) (firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia) (*) Unicamente per le operazioni di transito comunitario

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario/comune per l’obbligato principale

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(verso) p g p p ( ) 11. Cognome, nome e facsimile 12. Firma dell'obbligato 11. Cognome, nome e facsimile 12. Firma dell'obbligato della firma della persona principale (1) della firma della persona principale (1) abilitata abilitata

(1) Quando l’obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall’indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.

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Allegato C6

TC33 – Certificato di esonero dalla garanzia (recto) (

1. Ultimo giorno di validità Giorno Mese Anno 2. Numero

3. Obbligato principale (cognome e

nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)

4. Ufficio di garanzia (designazione,

indirizzo completo e paese)

5. Importo di riferimento in cifre: in lettere:

Codice valuta:

6. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra indicato beneficia di un esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario/comune da lui effettuate che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato:

COMUNITÀ EUROPEA, ISLANDA, NORVEGIA, SVIZZERA, ANDORRA (*), SAN MARINO (*)

7. Menzioni particolari

8. Termine di validità prorogato fino al

Giorno Mese Anno

incluso A ………………………………, il ………………………… (luogo) (data)

A ……………………….., il ……………………. (luogo) (data) (firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia) (firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)

(*) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario/comune per l’obbligato principale

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(verso) 10. Cognome, nome e facsimile 11. Firma dell'obbligato 10. Cognome, nome e facsimile 11. Firma dell'obbligato della firma della persona principale (1) della firma della persona principale (1) abilitata abilitata

(1) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.

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Allegato C7

Istruzioni relative ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

1. Menzioni da apportare sul recto dei certificati

Dopo il rilascio del certificato non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del cer- tificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.1 Codice valuta

I vari Paesi indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (ISO 4217) della valuta utilizzata.

1.2 Menzioni particolari

1.2.1 Qualora la garanzia globale non sia utilizzabile per delle merci comprese nell’elenco dell’allegato I dell’appendice I, nella casella 8 del certificato deve essere apposta la dicitura seguente: – Validità limitata – 99200. 1.2.2 Se l’obbligato principale si è impegnato a presentare la dichiarazione di transito presso un unico ufficio di partenza, la denominazione di detto uffi- cio è apposta in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale o nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.3 Diciture apposte sui certificati in caso di proroga del termine di validità

In caso di proroga del periodo di validità del certificato, l’ufficio di garanzia compila la casella 9 del certificato di garanzia globale o la casella 8 del certi- ficato di esonero dalla garanzia.

2. Menzioni da apportare sul verso dei certificati – Persone autorizzate

a firmare le dichiarazioni di transito 2.1 Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento durante il periodo di validità dello stesso l’obbligato principale designa sotto la sua responsabi- lità, sul verso del certificato, le persone da lui autorizzate a firmare le dichia- razioni di transito. Ogni designazione comporta l’indicazione del cognome e nome della persona autorizzata, seguiti dalla firma di detta persona. L’obbligato principale deve convalidare con la sua firma la designazione di ogni persona autorizzata. L’obbligato principale ha il diritto di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

2.2 L’obbligato principale può annullare in qualsiasi momento l’iscrizione del

nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato.

2.3 La persona che figura sul verso di un certificato presentato a un ufficio di

partenza è il rappresentante autorizzato dell’obbligato principale.

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3. Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso

alla garanzia globale Le modalità e diciture figurano nell’allegato IV, punto 4, dell’appendice I.»

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

1496-1498

Decisione n. 1/2008 della Commissione mista CE-AELS che modifica le appendici I, II e III della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito | Lexipedia | Lexipedia