AS 2009 2399
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Modifica del 6 maggio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 85 Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione (art. 44b LL e. 96 LAINF) 1 L’Ufficio federale, nell’ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per: a. i permessi concernenti la durata del lavoro; b. la procedura di approvazione dei piani di cui all’articolo 7 capoverso 4 della legge; c. la banca dati inerente al diritto del lavoro, che contiene informazioni gene- rali sul diritto pubblico e privato del lavoro; d. la banca dati inerente all’esecuzione, gestita dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), che contiene in partico- lare dati sull’attività d’ispezione degli organi d’esecuzione della legge e della LAINF; e. le ispezioni alle aziende; f. la gestione degli indirizzi.
2 Il sistema contiene per ogni azienda:
a. il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione; b. la tipologia (industriale o non industriale); c. il genere di attività economica; d. la data di registrazione nel sistema e la data di cancellazione.
3 Il sistema può inoltre contenere:
a. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d’esercizio nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 capoverso 4 della legge;
1 RS 822.111
2009-0024 2399
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro RU 2009
b. i verbali delle ispezioni delle aziende; c. il motivo dell’iscrizione; d. le decisioni, le valutazioni dei rischi, le perizie, le denunce e le sentenze penali.
Art. 86 Sistemi di informazione e di documentazione dei Cantoni (art. 44b LL) 1 L’autorità cantonale, nell’ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema di informazione e di documentazione per le aziende industriali.
2 Il sistema contiene per ogni azienda industriale:
a. i dati di cui all’articolo 85 capoverso 2; b. l’indicazione delle lettere dell’articolo 5 capoverso 2 della legge in base alle quali è stata assoggettata l’azienda; c. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d’esercizio.
Art. 87 Scambio di dati e sicurezza dei dati (art. 44 cpv. 2, 44a e 44b LL) 1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni responsabili dell’esecuzione della legge o della LAINF si scambiano reciprocamente i dati se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali. L’autorità cantonale comunica immediata- mente all’Ufficio federale in particolare i dati di cui all’articolo 86 capoverso 2 lettere a e b. 2 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni possono connettere i loro sistemi automatizzati di informazione e di documentazione. 3 Esse si accordano reciprocamente, laddove esista una simile connessione, l’accesso nella procedura di richiamo a tutti i dati non degni di una particolare protezione. 4 L’Ufficio federale e i Cantoni prendono le misure necessarie affinché i terzi non autorizzati non possano accedere ai dati.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2009.
6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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