AS 2009 2615
Legge federale sui brevetti d'invenzione
Legge federale sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)
Modifica del 19 dicembre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071, decreta:
I La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 8a cpv. 2, secondo periodo
2 … È fatto salvo l’articolo 9a capoverso 3.
Art. 8b, secondo periodo … Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.
II. In particolare 1 Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Sviz- zera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o riven- duta in Svizzera a titolo professionale.
2 Se un dispositivo che consente l’applicazione di un procedimento
protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spa- zio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.
3 Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio
in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l’utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un’ulteriore riproduzione. È fatto salvo l’articolo 35a.
2007-1156 2615
Legge sui brevetti RU 2009
4 Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di
fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un’importanza secon- daria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la prote- zione brevettuale rivesta un’importanza secondaria.
5 Nonostante i capoversi 1–4, una merce protetta da brevetto può
essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in com- mercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.
II La legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 3 Abrogato
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato
il 16 aprile 2009.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2009.
29 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 812.21 4 FF 2009 197
Legge sui brevetti. LF
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Legge sui brevetti RU 2009