AS 2009 2621
Ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta
Ordinanza del DFF concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (Ordinanza sul condono dell’imposta)
Modifica del 2 giugno 2009
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19941 sul condono dell’imposta è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 102 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19902 sul- l’imposta federale diretta (LIFD),
Art. 2 cpv. 3 3 Trattandosi di imposta alla fonte, può presentare una domanda di condono soltanto il soggetto fiscale della prestazione imponibile o il rappresentante contrattuale da lui designato. Al debitore della prestazione imponibile non spetta tale diritto.
Art. 4 Competenza
1 La Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta (CFC) decide
sulle domande di condono dell’imposta federale diretta di un importo uguale o superiore a 25 000 franchi per anno fiscale.
2 L’autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell’imposta
federale diretta di un importo inferiore a 25 000 franchi per anno fiscale. 3 Se è presentata una domanda di condono per più anni fiscali e in uno di questi anni l’imposta è di almeno 25 000 franchi, la decisione sulla domanda spetta alla CFC.
Art. 17 cpv. 2 2 Gli eredi (art. 12 LIFD) possono, a loro volta, presentare una domanda di condono alle condizioni di cui all’articolo 167 LIFD. Un condono può essere accordato se l’eccedenza attiva della successione è necessaria per coprire i bisogni vitali degli eredi.
2009-0992 2621
Ordinanza sul condono dell’imposta RU 2009
Art. 29 Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2009 Alle domande presentate prima del 1° luglio 2009 si applica l’articolo 4 del diritto anteriore.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
2 giugno 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz