AS 2009 4773
Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS)
Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS)
del 25 agosto 2009
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 40 dell’ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina, per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari, nell’ambito della promozione della pace, del rafforza- mento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario: a. il rapporto di lavoro del personale da istruire e del personale impiegato; b. l’istruzione e la preparazione del personale per detti impieghi. 2 Nella misura in cui non contenga o non ammetta espressamente eccezioni, essa si applica imperativamente anche al personale militare che assolve l’istruzione o effettua l’impiego. 3 Non è applicabile ai militari che effettuano l’istruzione o l’impiego come servizio militare computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione giusta gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 concernente l’obbligo di pre- stare servizio militare (OOPSM) o come servizio militare volontario giusta l’arti- colo 35 OOPSM.
Art. 2 Competenze 1 Per le decisioni del datore di lavoro sono competenti le autorità secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale e le normative emanate in virtù della stessa.
RS 172.220.111.91
2008-2585 4773
Personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento RU 2009
2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è competente per l’assistenza al per- sonale.
Sezione 2: Rapporto di lavoro e politica del personale
Art. 3 Rapporto di lavoro
1 L’istruzione e l’impiego sono disciplinati in contratti d’assunzione separati.
2 Dall’istruzione assolta non è desumibile alcun diritto a un’assunzione per un
impiego. 3 Eccettuati i militari di professione ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 19954 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM), per la durata del rapporto di lavoro il personale è equiparato ai militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 LM. Esso non è sottoposto all’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20035 concernente il personale militare.
Art. 4 Durata del contratto di lavoro 1 Il contratto di lavoro per l’istruzione è limitato alla durata di detta istruzione.
2 Il contratto di lavoro per l’impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell’impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è limitato a un anno al massimo. 3 Se l’istruzione o l’impiego sono effettuati in parte come servizio militare compu- tato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione o come servizio mili- tare volontario, il contratto di lavoro è concluso per il resto del periodo d’istruzione o d’impiego. 4 Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato un’unica volta, di comune intesa. In casi particolari motivati lo Stato maggiore di condotta dell’esercito può autorizzare un’ulteriore proroga. 5 Un singolo contratto di lavoro o contratti di lavoro successivi senza interruzioni non possono avere complessivamente una durata superiore a cinque anni.
Art. 5 Grado militare
1 Nell’ambito dell’istruzione e dell’impiego il personale riveste di principio:
a. il grado che ha rivestito sinora nell’esercito; b. il grado che rivestiva al momento del suo proscioglimento dall’obbligo mili- tare; c. il grado di soldato se non è mai stato militare.
4 RS 510.10 5 RS 172.220.111.310.2
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2 Sono fatti salvi:
a. la nomina a ufficiale specialista giusta l’articolo 104 LM6; b. il conferimento a tempo determinato di un altro grado giusta l’articolo 63 capoverso 1 OOPSM7.
Sezione 3: Prestazioni del datore di lavoro
Art. 6 Giorni lavorativi e giorni di riposo durante l’impiego 1 Se nel contratto di lavoro non è convenuto diversamente, nel luogo d’impiego vige una settimana lavorativa normale di sei giorni lavorativi e un giorno di riposo. 2 In casi straordinari, il comandante o il capo della missione nel luogo d’impiego può derogare in via transitoria a questa regola. Di conseguenza, i giorni lavorativi supplementari prestati devono essere compensati durante l’impiego con tempo libero della medesima durata.
Art. 7 Vacanze
1 Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, il diritto alle vacanze di cui
all’articolo 24 OPers-PRA è ridotto in maniera proporzionale.
2 Al personale il cui rapporto di lavoro quale impiegato del DDPS è mantenuto
durante l’impiego, il diritto alle vacanze risultante da tale rapporto di lavoro è ridotto in maniera proporzionale alla durata dell’impiego. 3 Per calcolare la proporzionalità si considera l’anno di dodici mesi e il mese di
30 giorni.
4 Non sono considerati giorni di vacanza:
a. i giorni di riposo ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1; b. i giorni di congedo ai sensi dell’articolo 26 OPers-PRA; c. i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra la Svizzera e il luogo d’impiego all’inizio e al termine dell’impiego; d. i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra il luogo del congedo e il luogo d’impiego.
Art. 8 Congedo per fare e disfare i bagagli Per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al temine dell’impiego il personale ha diritto ai congedi seguenti:
6 RS 510.10 7 RS 512.21
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a. mezza giornata lavorativa, per impieghi che durano fino a 14 giorni civili; b. un giorno lavorativo, per impieghi che durano da 15 a 30 giorni civili; c. un giorno lavorativo e mezzo, per impieghi che durano da 31 a 120 giorni civili; d. due giorni lavorativi, per impieghi che durano più di 120 giorni civili.
Sezione 4: Obbligo di prestare servizio militare del personale
Art. 9 Servizi d’istruzione secondo l’OOPSM Se un servizio d’istruzione secondo l’allegato 3 OOPSM8 coincide totalmente o in parte con un impiego, l’autorità competente ordina uno spostamento del servizio per motivi militari ai sensi dell’articolo 29 OOPSM.
Art. 10 Qualificazione e proposta Per la qualificazione e la proposta di personale nell’istruzione e nell’impiego si applicano per analogia gli articoli 41, 43 e 44 OOPSM9.
Art. 11 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica all’amministrazione compe- tente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare i dati personali del personale e la durata del suo statuto di personale militare.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 12 Modifica del diritto vigente L’ordinanza dell’11 dicembre 200310 sul tiro fuori del servizio è modificata come segue: Art. 6 lett. abis Sono dispensati dal tiro obbligatorio segnatamente: abis. gli obbligati al tiro che durante l’anno in questione prestano almeno 45 gior- ni di istruzione o impiego nell’ambito della promozione della pace, del raf- forzamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario;
8 RS 512.21 9 RS 512.21 10 RS 512.311
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Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 febbraio 199711 sul servizio di promovimento della pace è abro- gata.
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.
25 agosto 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
11 RU 1997 860
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