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AS 2009 4919

Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'allegato 11 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell’Allegato 11 dell’Accordo

Concluso il 23 dicembre 2008 Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2009

La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «Svizzera», e la Comunità europea di seguito denominata «Comunità», entrambe denominate «Parti», considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno

19991 sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «Accordo») è

entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’Allegato 11 dell’Accordo riguarda le misure sanitarie e zootecniche applica- bili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali (di seguito «Allegato 11»). (3) La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 20032, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimen- ti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Le Parti devono pertanto modificare l’Accordo onde tener conto dell’estensione del suo ambito di applicazione ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. (4) La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 19913, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, la quale modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE; della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 19974, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità; della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 20025, che

RS 0.916.026.813 1 RS 0.916.026.81

2 GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

3 GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

4 GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

5 GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

2008-2211 4919

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE che modifica l'allegato 11 RU 2009

stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribu- zione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20046, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; nonché tutte le disposizioni adottate per la loro attuazione nel settore del controllo delle importazioni nell’Unione europea dai paesi terzi; le Parti sono pertan- to tenute ad adeguare le disposizioni dell’Accordo. (5) Le modifiche e gli adeguamenti indotti dall’evoluzione delle rispettive legisla- zioni esulano dalle competenze del Comitato misto veterinario. È pertanto necessa- rio aggiornare e modificare l’Allegato 11 dell’Accordo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Alla fine del paragrafo 1 dell’articolo 1 dell’Allegato 11 è aggiunto il

seguente trattino: «− sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.»

2. il titolo I dell’Allegato 11 è così modificato:

«Titolo I Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia»

3. l’articolo 3 del titolo I dell’Allegato 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 2. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.»

6 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

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4. l’articolo 15 dell’Allegato 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all’appendice 10.»

Art. 2 Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle loro procedure interne. Le Parti si notificano a vicenda l’avvenuto espletamento di tali procedure. Il presente Accordo si applica provvisoriamente dal 1° gennaio 2009, in attesa che le Parti abbiano espletato tali procedure. Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione.

Art. 3 Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, dane- se, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svede- se, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 23 dicembre 2008

Per la Per la Confederazione Svizzera: Comunità europea: Hans Wyss Paul Van Geldorp

Atto finale

I plenipotenziari della Comunità europea da un lato e della Confederazione Svizzera dall’altro, riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell’Accordo tra la Comu- nità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell’Allegato 11 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente Atto finale: – Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli ani- mali.

Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto

Per la Per la Confederazione Svizzera: Comunità europea: Hans Wyss Paul Van Geldorp

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Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l’importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle presta- zioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all’importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.

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