AS 2009 5533
Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 26 ottobre 2009
Traduzione1
Missione della Svizzera Bruxelles, 28 marzo 2008 presso l’Unione europea
Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti alla Com- missione delle Comunità europee e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 28 giugno 2006, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Decisione della Commissione C(2006)2909 def. del 28/VI/2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati mem- bri»3
RS 0.362.380.023
1 Dal testo originale francese (RO 2009 5533).
2 RS 0.362.31 3 Dec. della Commissione C(2006)2909 def. del 28 giu. 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri; non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
2007-1129 5533
Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2009 Recepimento della dec. della Commissione C(2006)2909 def.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa la Commissione delle Comunità europee che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordi- namento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commis- sione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente la Commissione delle Comunità europee del- l’adempimento dei propri requisiti costituzionali. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione delle Comunità europee del 28 giugno 2006 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costitui- scono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare alla Commissione delle Comunità europee le assicurazioni della più alta considera- zione.
Copia: Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Bruxelles