AS 2010 1263
Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)
Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)
Modifica del 26 gennaio 2010
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 22 maggio 20061 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 Per i requisiti generali relativi alla concezione conforme alle esigenze dei disabili di costruzioni, impianti e veicoli è determinante la norma SN 521 500 /SIA 500 «Edifici senza ostacoli», edizione del 20092.
Art. 5 cpv. 2 2 Almeno uno degli sportelli di ogni impianto con interfoni deve essere dotato di un amplificatore induttivo per audiolesi, adeguatamente segnalato.
Art. 6 cpv. 2 e 4–6
2 Occorre impiegare caratteri adatti agli ipovedenti con maiuscole e minuscole e
tratti discendenti, ma privi di grazie. Il rapporto tra le dimensioni delle minuscole e maiuscole deve essere possibilmente di 5 a 7. Tenuto conto delle coperture e in ogni condizione di illuminazione, il grado di contrasto rispetto allo sfondo dei caratteri di informazioni statiche non luminose deve essere di almeno 0,6 e quello dei caratteri di informazioni luminose di almeno 0,4. 4 Per le altre informazioni statiche, tranne che per i cartelli con i nomi delle stazioni, le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 25 mm per ogni metro di distanza di lettura; i pittogrammi come pure i dati concernenti i binari e i settori devono avere una grandezza di almeno 60 mm per ogni metro di distanza in caso di proiezione verticale all’asse visivo; in caso di proiezione non verticale, la grandezza delle maiuscole aumenta di conseguenza. Per distanza di lettura, misurata sulla linea
1 RS 151.342 2 Questa norma è disponibile in tedesco e in francese presso l’Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).
2009-1515 1263
Requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici RU 2010 conforme alle esigenze dei disabili
visuale, si intende il punto più vicino in cui è possibile leggere le informazioni con un angolo di lettura di 45 gradi al massimo sul piano orizzontale e a un’altezza di 1,60 m (altezza degli occhi). 5 Per le informazioni elettroniche cui è possibile avvicinarsi senza limitazioni, le dimensioni delle maiuscole delle informazioni principali devono essere di almeno 14 mm. Se non è possibile avvicinarsi senza limitazioni, le dimensioni delle maiu- scole delle informazioni principali devono essere di almeno 25 mm per ogni metro di distanza di lettura in caso di proiezione verticale all’asse visivo; in caso di proie- zione non verticale, la grandezza delle maiuscole aumenta di conseguenza. Per distanza di lettura si intende il punto più vicino in cui è possibile leggere le informa- zioni con un angolo di lettura di 45 gradi al massimo sul piano orizzontale e a un’altezza di 1,60 m (altezza degli occhi). Sono ammesse deroghe nel caso di tabel- loni e schermi che riportano informazioni almeno sui dieci collegamenti successivi. 6 Per le indicazioni elettroniche occorre impiegare caratteri in grassetto; di regola, le scritte in caratteri pixel puntiformi devono essere chiare su sfondo scuro. Nel caso di messaggi variabili, ogni messaggio deve rimanere visibile per almeno 3 secondi ogni
20 caratteri al massimo. Occorre evitare scritte scorrevoli e di colore rosso.
Art. 7 cpv. 4
4 I bordi dei marciapiedi devono essere sufficientemente illuminati.
Art. 9 cpv. 2 e 3 2 I dispositivi di comando dei distributori di biglietti devono trovarsi a un’altezza massima di 130 cm. Le fessure per le monete possono essere poste più in alto, qua- lora sia disponibile un’alternativa per il pagamento senza contanti a un’altezza non superiore a quella massima. 3 La fessura di obliterazione di distributori di biglietti e obliteratrici installati alle fermate e sui veicoli deve trovarsi a un’altezza massima di 110 cm. Sui veicoli dotati di distributori di biglietti od obliteratrici almeno uno di questi apparecchi deve essere installato nell’area destinata alle persone in sedia a rotelle.
Art. 10 cpv. 1 e 5 1 I pulsanti per l’apertura delle porte destinati a tutti i passeggeri devono trovarsi a un’altezza minima di 80 cm e massima di 120 cm al di sopra della piattaforma per gli utenti. Tali pulsanti devono poter essere attivati con il minimo sforzo anche da persone che hanno subito amputazioni della mano o del braccio o che portano una protesi e devono essere facilmente riconoscibili, con un grado di contrasto rispetto allo sfondo di 0,6. 5 Presso le porte attrezzate per l’accesso in sedia a rotelle devono essere disponibili pulsanti per l’apertura destinati alle persone in sedia a rotelle. Tali pulsanti devono essere apposti in punti adatti all’interno e all’esterno del veicolo, a un’altezza mini- ma di 70 cm e massima di 90 cm al di sopra della piattaforma per gli utenti. I pulsanti devono essere segnalati dal pittogramma «sedia a rotelle» ed essere distinti
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cromaticamente in blu dagli altri pulsanti per l’apertura delle porte. Se necessario, devono attivare una durata maggiore di apertura delle porte. Se è richiesto l’ausilio del personale viaggiante, i pulsanti devono attivare un apposito segnale di avverti- mento acustico e ottico per il personale e, se del caso, nei pressi della porta.
Art. 12 cpv. 1 1 La superficie d’imbarco per sedie a rotelle comprende l’area di cui le persone in sedia a rotelle hanno bisogno per salire sul veicolo. Tale area è adiacente al bordo esterno della rampa mobile o vincolata al veicolo, della rampa amovibile in metallo o dell’ausilio mobile per la salita.
Art. 14 Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore Occorre garantire la salita e la discesa: a. alle persone in sedia a rotelle mediante una rampa mobile o vincolata al vei- colo, un elevatore o un’altra soluzione tecnica; b. alle persone in sedia a rotelle o con deambulatore, prevedendo che tra il marciapiede e l’area d’imbarco del veicolo siano raggiungibili:
1. un dislivello e un divario ognuno di 5 cm al massimo, oppure
2. un dislivello di 3 cm al massimo e un divario di 7 cm al massimo.
Art. 15 cpv. 1 e 2 lett. abis e cbis 1 Occorre impiegare veicoli a pianale ribassato. Qualora ciò non sia possibile, in particolare per motivi topografici, in casi motivati è consentito l’impiego di veicoli a pianale rialzato. 2 I veicoli devono soddisfare i requisiti dell’allegato VII della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 20013 relativa alle dispo- sizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE. Sono salve le seguenti deroghe (i numeri dell’allegato VII sono riportati in parentesi): abis. I sedili riservati ai disabili devono poter essere utilizzati anche da persone con ridotta capacità motoria per motivi di età; questi sedili vanno adeguata- mente segnalati (3.2.1). cbis. Le sedie a rotelle vanno assicurate mediante una cintura di sicurezza aggan- ciata a un punto adatto della sedia a rotelle.
3 GU L 042 del 13.2.2002, pag. 1
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Art. 16 Visibilità delle porte Le porte sui fianchi dei veicoli azionate dai passeggeri devono essere facilmente individuabili per gli ipovedenti.
Art. 19 Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore 1 Se previsto, il servizio di assistenza del personale per la salita e la discesa di per- sone in sedia a rotelle va assicurato mediante rampe mobili o vincolate al veicolo, rampe amovibili in metallo o ausili mobili per la salita. La pendenza delle rampe non deve superare il 18 per cento. 2 Se non è previsto un servizio di assistenza da parte del personale, occorre garantire la salita e la discesa dai veicoli di persone in sedia a rotelle o con deambulatore: a. mediante una rampa mobile o vincolata al veicolo con una pendenza:
1. del 18 per cento al massimo, se il dislivello è di 5 cm al massimo,
2. del 6 per cento al massimo, se il dislivello è superiore a 5 cm;
b. prevedendo che tra il marciapiede e la zona d’imbarco del veicolo siano rag- giungibili:
1. un dislivello e un divario ognuno di 5 cm al massimo, oppure
2. un dislivello di 3 cm al massimo e un divario di 7 cm al massimo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
26 gennaio 2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger