AS 2010 1657
Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS)
Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS)
Modifica del 14 aprile 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 settembre 20031 sul registro MOFIS è modificata come segue:
Art. 7 Immissione di dati del MOFIS in altri registri automatizzati 1 Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale, possono immettere dati del MOFIS in altri sistemi di dati propri, se ne garantiscono la protezione e la sicurezza e li utilizzano esclusivamente per l’allestimento di rapporti nell’ambito di una ricerca o di un perseguimento penale.
2 I dati del MOFIS possono:
a. essere inseriti nel sottoregistro per la rilevazione degli incidenti stradali secondo l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 14 aprile 20102 sul registro degli incidenti stradali (ORIS) per:
1. verificare e completare i dati relativi ai veicoli,
2. individuare il numero di matricola dei veicoli;
b. essere collegati, in forma anonimizzata, con i dati del sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali secondo l’articolo 1 lettera b ORIS al fine delle valutazioni di cui all’articolo 17 ORIS.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.
14 aprile 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova