AS 2010 3021
Scambio di note dell'8 luglio 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note dell’8 luglio 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Applicato provvisoriamente dal 20 marzo 2010
Traduzione1
Missione della Svizzera Bruxelles, 8 luglio 2008 presso l’Unione europea
Commissione delle Comunità europee Segretariato generale SG.A.3 Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti alla Com- missione delle Comunità europee e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione delle Comunità europee del 9 giugno 2008, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confedera- zione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’appli- cazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associa- zione), dal tenore seguente:
«Comunicazione della decisione della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo»3
RS 0.362.380.034
1 Dal testo originale francese (RO 2010 3021).
2 RS 0.362.31 3 Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 mar. 2008, recante modalità di applica- zione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo, GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1
2010-0591 3021
Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2010 Recepimento della decisione 2008/456/CE
La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2008)789 definitivo. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e con riserva dell’adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa la Commissione delle Comunità europee che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente la Commissione delle Comunità europee non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione delle Comunità europee del 9 giugno 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costitui- scono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea. Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l’adem- pimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare alla Commissione delle Comunità europee le assicurazioni della più alta conside- razione.