AS 2010 4545
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
del 1° ottobre 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP); visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 20102; visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 20103, decreta:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confedera- zione.
Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro
1 Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell’Assemblea
federale, fermo restando l’accordo dell’interessato. 2 I dettagli del rapporto di lavoro (inizio, stipendio iniziale, previdenza professio- nale) sono determinati dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell’elezione e con riserva della stessa.
Art. 3 Giuramento e promessa solenne 1 Prima di entrare in carica, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali giurano o promettono solennemente di adempiere coscienziosamente il loro dovere.
RS 173.712.23
2010-1316 4545
Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione RU 2010 e dei sostituti procuratori generali.
2 Prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all’autorità di vigilanza sul Mini- stero pubblico della Confederazione (autorità di vigilanza).
Art. 4 Durata della carica
1 La durata della carica è disciplinata dall’articolo 20 capoverso 3 LOAP.
2 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile.
3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
Art. 5 Disdetta 1 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali possono disdire il rapporto di lavoro per la fine di ogni mese con un termine di disdetta di sei mesi. 2 In singoli casi, la Commissione giudiziaria può accordare un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.
Sezione 3: Retribuzione
Art. 6 Stipendio 1 Il procuratore generale della Confederazione è classificato nella classe di stipendio 36 e i sostituti procuratori generali nella classe di stipendio 33 secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers).
2 La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Al riguardo tiene
conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale e di vita del candi- dato, nonché della situazione sul mercato del lavoro.
3 Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre percento dell’importo
massimo della classe di stipendio fino raggiungere tale importo massimo.
4 Non sono versati premi di prestazione secondo l’articolo 49 OPers.
Art. 7 Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegno familiare, assegno per l’assistenza a congiunti L’indennità di residenza, la compensazione del rincaro, l’assegno familiare e l’assegno per l’assistenza a congiunti sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale federale.
4 RS 172.220.111.3
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Sezione 4: Prestazioni sociali
Art. 8 1 Le prestazioni che il datore di lavoro versa in caso d’impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità, nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso, sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rap- porti di lavoro del personale federale. 2 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono assicurati presso la cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze econo- miche di vecchiaia, invalidità e morte.
Sezione 5: Grado di occupazione, vacanze e congedi
Art. 9 Grado di occupazione Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali esercitano la loro attività a tempo pieno.
Art. 10 Vacanze 1 Ogni anno civile il procuratore generale e i sostituti procuratori generali hanno diritto a: a. 5 settimane di vacanza fino all’anno civile in cui compiono il 49° anno d’età; b. 6 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età; c. 7 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età. 2 Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l’anno successivo.
Art. 11 Congedo 1 Su richiesta, l’autorità di vigilanza può concedere un congedo al procuratore gene- rale e ai sostituti procuratori generali. 2 Nell’esame della richiesta, l’autorità di vigilanza tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale federale.
Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione RU 2010 e dei sostituti procuratori generali.
Sezione 6: Rimborso delle spese
Art. 12 1 Al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell’esercizio della loro funzione. 2 Gli importi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze per il personale fede- rale si applicano in analogia per: a. pasti, alloggio e viaggi; b. viaggi di servizio all’estero; c. partecipazione a conferenze internazionali; d. trasloco per motivi di servizio; e. spese di rappresentanza.
Sezione 7: Obblighi
Art. 13 Domicilio Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali devono avere domicilio in Svizzera.
Art. 14 Segreto d’ufficio 1 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione. 2 L’autorità di vigilanza è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale5).
Sezione 8: Entrata in vigore
Art. 15 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010 Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
5 RS 311.0