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AS 2011 2355

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica dell’11 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale é modifi- cata come segue:

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e lett. i, nonché cpv. 1bis e 4 1 Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare: i. il tasso alcolico dell’alito. 1bis Gli ausili tecnici utilizzati sono retti dall’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Diparti- mento federale di giustizia e polizia. 4 Per sperimentare nuovi ausili tecnici, l’USTRA può rilasciare un permesso d’eser- cizio temporaneo basato su un rapporto di prova dell’Ufficio federale di metrologia e può definire i margini tecnici di tolleranza conformi allo stato della tecnica.

Art. 11 cpv. 2 e 3 2 Le analisi dell’alito vanno eseguiti con apparecchi che convertano con un fattore di

2000 il tasso alcolico dell’alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).

3 L’USTRA disciplina l’impiego degli apparecchi per l’esecuzione dell’analisi

dell’alito.

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