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AS 2011 4381

Ordinanza sull'adozione

Correzione

Ordinanza sull’adozione (OAdoz)

del 29 giugno 2011 (RU 2011 3637; RS 211.221.36)

Art. 5 cpv. 4

Invece di: 4 L’idoneità non sussiste se la differenza d’età tra il minore e uno dei futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l’idoneità può tuttavia sussistere, segna- tamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.

Leggasi: 4 L’idoneità non sussiste se la differenza d’età tra il minore e i futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l’idoneità può tuttavia sussistere, segnatamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.

20 settembre 2011 Cancelleria federale

2011-1907 4381

Ordinanza sull’adozione. Correzione RU 2011

4382

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