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AS 2011 4537

Legge federale sull'Assemblea federale

Legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Precisazione dei diritti d’informazione delle commissioni di vigilanza)

Modifica del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 20101; visto il parere del Consiglio federale del 2 febbraio 20112, decreta:

I La legge sul Parlamento del 13 dicembre 20023 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a‒c

2 Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni:

a. inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale; b. classificate come confidenziali o segrete nell’interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a per- sone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali; c. che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.

Art. 11a Ricusazione 1 Nell’esercizio dell’alta vigilanza secondo l’articolo 26, i membri di commissioni o di delegazioni si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione. 2 Nei casi controversi la commissione interessata o la delegazione decide definitiva- mente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.

2010-3290 4537

Legge sul Parlamento RU 2011

Art. 53 cpv. 2 2 La Delegazione sorveglia l’attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative ed esamina l’azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autoriz- zate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

Art. 150 cpv. 2, frase introduttiva e lettere a e b 2 Le commissioni e le sottocommissioni non hanno diritto di esigere informazioni:

a. inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale; b. classificate come segrete nell’interesse della protezione dello Stato o dei ser- vizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non auto- rizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

Art. 153 Diritti d’informazione delle commissioni di vigilanza 1 Oltre ai diritti d’informazione di cui all’articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell’arti- colo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti. 2 Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all’Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all’esercizio dell’alta vigilanza. L’articolo 156 è parimenti applicabile alle persone esterne all’Ammini- strazione federale che sono state precedentemente al servizio della Confederazione. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell’arti- colo 42 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 19474. 3 In applicazione analogica degli articoli 49, 50 e 201–209 del Codice di procedura penale5, le commissioni di vigilanza possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all’obbligo di informare e, in caso di assenza ingiu- stificata, sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali. 4 Le decisioni relative alle citazioni e all’accompagnamento coattivo possono essere impugnate mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della Commissione che ha preso la decisione. L’opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all’opponente una ripara- zione. La decisione su opposizione è definitiva.

5 Prima di interrogare un membro del Consiglio federale, le commissioni di vigi-

lanza lo informano esaurientemente sull’oggetto dell’interrogatorio. Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o

4 RS 273 5 RS 312.0

Legge sul Parlamento RU 2011

gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di racco- gliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti. 6 Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull’esercizio dei loro diritti d’informazione. Non hanno alcun diritto di farsi consegnare: a. i verbali delle sedute del Consiglio federale; b. i documenti classificati come segreti nell’interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali. 7 Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l’articolo 150 capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti d’informazione non fossero sufficienti per esercitare l’alta vigilanza, possono incaricare le loro delega- zioni di chiarire una questione concreta. Emanano istruzioni sulla tutela del segreto applicabili nel loro settore di competenza. A tal fine limitano in particolare l’accesso ai corapporti.

Art. 154 cpv. 2 e 3 2 Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno, oltre ai diritti d’informazione di cui agli articoli 150 e 153, il diritto di: a. farsi consegnare:

1. i verbali delle sedute del Consiglio federale,

2. i documenti classificati come segreti nell’interesse della protezione

dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmis- sione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli inte- ressi nazionali; b. interrogare persone in veste di testimoni; per la citazione e l’accompagna- mento coattivo l’articolo 153 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.

3 La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione

ricevono costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corap- porti inclusi. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consul- tazione e conservazione.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 La Conferenza di coordinamento ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Legge sul Parlamento RU 2011

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 ottobre 2011.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2011 come da decisione della

Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale.

12 settembre 2011 Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale

6 FF 2011 4327

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