AS 2011 4563
Decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera del 10 giugno 2011 concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli delle classi di emissione EURO II e III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia Decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera del 10 giugno 2011 concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli delle classi di emissione EURO II e III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato
Adottata il 10 giugno 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012
Testo originale
Il Comitato, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia1, in particolare l’articolo 51, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) secondo l’articolo 40, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni); (2) secondo l’articolo 44, le parti contraenti si prefiggono in particolare l’obiettivo di introdurre norme ecologiche volte a ridurre le emissioni di particolato dei veicoli commerciali pesanti; (3) conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio dell’altra parte contraente condi- zioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio; decide:
Art. 1 È concessa una riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato e per i quali sono rispettate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 2 La riduzione di cui all’articolo 1 è concessa soltanto ai veicoli per i quali si dispone di una registrazione nella licenza di circolazione o di un’altra attestazione equiva- lente delle autorità nazionali a conferma che il veicolo è stato equipaggiato con un
RS 0.740.724 1 RS 0.740.72
2011-0942 4563
Dec. n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera RU 2011
sistema omologato di riduzione della massa di particolato che consente, conforme- mente alla legislazione svizzera o dello Stato membro nel quale il veicolo è imma- tricolato, di rispettare almeno il valore limite di emissione di particolato corrispon- dente alla classe di emissione della norma EURO IV, ossia una massa di particolato
Art. 3 Fatto salvo l’articolo 2, le autorità competenti dello Stato membro dell’UE nel quale il veicolo è immatricolato si adoperano al fine di trasmettere alle autorità svizzere, entro il 30 settembre 2011, un facsimile della registrazione del sistema di filtro antiparticolato nella licenza di circolazione o di un’altra attestazione equivalente e di fornire la conferma che tale facsimile garantisce il rispetto del valore limite di emis- sione di particolato della classe EURO IV.
Art. 4 Le autorità competenti svizzere si riservano il diritto di controllare il rispetto del valore limite di emissione di particolato fissato dall’articolo 2 su qualsiasi veicolo commerciale pesante dotato di filtro antiparticolato che beneficia di una riduzione della tassa.
Art. 5 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2011.
Il capo della delegazione svizzera: Il presidente: Peter Füglistaler Enrico Grillo Pasquarelli