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AS 2011 4939

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:

Art. 167 Targa La targa deve essere apposta in modo ben visibile.

Art. 173, rubrica e cpv. 2 Dimensioni, pesi

2 Abrogato

Art. 213 cpv. 3 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 741.41

2011-1567 4939

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2011

4940

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