AS 2011 5013
Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali
Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (Convenzione per i master alle SUP)
Modifica del 10 novembre 2011
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) convengono quanto segue:
I La Convenzione del 24 agosto 20071 per i master alle SUP è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Il DFE consulta previamente il Consiglio svizzero delle scuole universitarie pro- fessionali della CDPE e la Conferenza svizzera delle scuole universitarie profes- sionali. In caso di richiesta da parte di scuole universitarie professionali private, consulta inoltre previamente il Cantone in cui esse hanno sede. 3 Se il ciclo di studio è accreditato, la scuola universitaria professionale può mante- nere il ciclo di studio nella propria offerta didattica a tempo indeterminato, qualora esso soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1.
Art. 7 cpv. 2 2 La durata di validità è prorogata fino al 31 dicembre 2014, al più tardi tuttavia fino all’entrata in vigore della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).