AS 2011 5859
Legge federale sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome
Legge federale sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome
del 17 dicembre 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 29 marzo 20101; visto il parere del Consiglio federale del 19 maggio 20102, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento
1 L’Assemblea federale coopera:
a. alle pianificazioni importanti dell’attività dello Stato; b. alla determinazione degli obiettivi strategici delle unità rese autonome di cui all’articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione. 1bis Essa coopera:
a. informandosi mediante i rapporti che le sottopone il Consiglio federale sulle attività di cui al capoverso 1 o prendendo atto di tali rapporti; b. impartendo al Consiglio federale il mandato di:
1. intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità, o
2. definire gli obiettivi strategici delle unità rese autonome o di modificare
tali obiettivi; c. prendendo decisioni di principio o programmatiche.
2010-0913 5859
Partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento RU 2011 strategico delle unità rese autonome
3bis Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sul rag- giungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome di cui all’arti- colo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2. Legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione
Art. 8 cpv. 5 5 Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese auto- nome: a. persone di diritto pubblico o privato:
1. non appartenenti all’Amministrazione federale centrale,
2. istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la
maggioranza del capitale e dei voti, e
3. incaricate di compiti amministrativi;
b. il settore dei politecnici federali.
3. Legge del 28 giugno 19677 sul Controllo delle finanze
Abrogato
1bis Il Controllo federale delle finanze trasmette anche al Consiglio federale il rap- porto di verifica e il riassunto relativi alle unità rese autonome di cui all’articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione per le quali sono stati definiti obiettivi strategici.
5 RS 172.010 6 RS 172.010 7 RS 614.0 8 RS 172.010
Partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento RU 2011 strategico delle unità rese autonome
4. Legge federale del 22 giugno 20079 sull’Ispettorato federale
della sicurezza nucleare
Art. 6 cpv. 6 lett. l
6 Il consiglio dell’Ispettorato ha i seguenti compiti:
1. allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità, al raggiungimento degli obiettivi strategici e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell’organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.
5. Legge federale del 10 ottobre 199710 concernente le imprese
d’armamento della Confederazione
1bis Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società di partecipazione. 1ter Il Consiglio d’amministrazione della società di partecipazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale nelle imprese d’arma- mento. Riferisce annualmente al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiet- tivi e mette a disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica.
2 Abrogato
II Il regolamento dell’8 novembre 198511 delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali è abrogato.
9 RS 732.2 10 RS 934.21 11 RU 1986 116
Partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento RU 2011 strategico delle unità rese autonome
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 aprile 2011.12
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
9 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
12 FF 2010 7953