AS 2012 2853
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Modifica del 9 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 novembre 20111 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico è modificato come segue:
Cifra 3.1
3 Esperti ufficiali
3.1 Perfezionamento
1 Chiunque intende ottenere l’attestato di capacità di esperto ufficiale deve avere svolto un perfezionamento pratico. Il perfezionamento comprende almeno 30 giorni lavorativi di attività amministrativa e di controllo e fornisce le conoscenze sulla procedura relativa ai compiti esecutivi nel rispettivo settore specifico.
2 Deve avere inoltre frequentato un perfezionamento teorico nel quale vengono
impartite, nel rispettivo settore specifico e per i principali tipi di aziende in que- stione, nozioni inerenti alla legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e in materia di agenti terapeutici, comprese la proce- dura amministrativa e penale, nonché conoscenze tecniche approfondite. 3 La persona che segue un perfezionamento deve essere assistita da un veterinario ufficiale.
1 RS 916.402
2012-0542 2853
Formazione, perfezionamento e aggiornamento delle persone impiegate RU 2012 nel settore veterinario pubblico
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.
9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova