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AS 2012 3765

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Modifica del 15 giugno 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4 Abrogato

Art. 18 cpv. 1

1 Il controllo di sicurezza relativo alle persone è ripetuto dopo:

a. otto anni nel caso delle persone di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettere a–e; b. sei anni nel caso delle persone di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere a–f; c. cinque anni nel caso delle persone di cui all’articolo 12 capoverso 1 lette- re a–e e capoverso 2 lettere a–c.

II La presente modifica entra in vigore il 16 luglio 2012.

15 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 120.4

2012-0155 3765

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone RU 2012

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