AS 2012 6329
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 21 settembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 lett. a
2 Non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa:
a. il soldo militare, l’indennità di funzione nella protezione civile, l’importo per le piccole spese personali versato nel servizio civile, il soldo dei pom- pieri di milizia esente da imposta ai sensi dell’articolo 24 lettera fbis della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD) e le indennità analoghe al soldo nei corsi per monitori di giovani tiratori;
Art. 7 lett. c e cbis Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare: c. le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione; cbis. i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e del valore si applicano le disposizioni sull’imposta federale diretta;
Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a 56 200 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:
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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2012
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 400 17 200 4,2 17 200 21 700 4,3 21 700 24 000 4,4 24 000 26 300 4,5 26 300 28 600 4,6 28 600 30 900 4,7 30 900 33 200 4,9 33 200 35 500 5,1 35 500 37 800 5,3 37 800 40 100 5,5 40 100 42 400 5,7 42 400 44 700 5,9 44 700 47 000 6,2 47 000 49 300 6,5 49 300 51 600 6,8 51 600 53 900 7,1 53 900 56 200 7,4
2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 9400 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.
Art. 28 cpv. 1 1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 392 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI3 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi
meno di 300 000 392 – 300 000 420 84 1 750 000 2 856 126
8 400 000 e oltre 19 600 –
3 RS 831.20
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Art. 34d cpv. 4 4 Il capoverso 1 non è applicabile al soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l’importo non soggetto a contribuzione secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera a.
Art. 84 Costituzione di casse di compensazione in comune Conformemente all’articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita congiuntamente da più associazioni professionali svizzere o asso- ciazioni interprofessionali.
Art. 143 cpv. 1 e 3 1 Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l’articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i necessari strumenti e, ove occorra, li aiutano a compilare la dichiarazione. È fatto salvo l’articolo 210. 3 I datori di lavoro dichiarano alle casse di compensazione i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore, secondo i tempi e i modi previsti dalle autorità fiscali, allegando copia delle attestazioni che devono inoltrare conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 20124 sulle partecipa- zioni di collaboratore.
Art. 165, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco e francese), lett. c, cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco e francese), e lett. a e b 1 Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti: c. la revisione è diretta da persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 20055 sui revisori (LSR). Queste persone possono svolgere il mandato per sette esercizi annua- li al massimo e rinnovarlo solo dopo un’interruzione di tre anni d’esercizio. 2 Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo canto- nali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti: a. sono imprese di revisione abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR. b. per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell’arti- colo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l’anno; l’Ufficio federale può autorizzare ecce- zioni, a condizione che l'ufficio di revisione provi altrimenti la qualità del suo lavoro.
4 RS 642.115.325.1 5 RS 221.302
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II
Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2012 Per quanto concerne gli obblighi di attestazione di cui all’articolo 143 capoverso 3, è applicabile per analogia l’articolo 18 (Disposizioni transitorie) dell’ordinanza del 27 giugno 20126 sulle partecipazioni di collaboratore.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RS 642.115.325.1
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