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AS 2013 1263

Ordinanza del DFI sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 22 aprile 2013

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificata come segue:

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 26 aprile 20134.

22 aprile 2013 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1, n. 13

Categoria Testo normativo dell’UE

13. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine ani- male), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/489/UE, GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13.

Cap. 2, n. 8

Categoria Testo normativo dell’UE

8. sottoprodotti di origine Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del

animale 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.

Ordinanza sui controlli OITE RU 2013

Cap. 3, n. 21

Categoria Testo normativo dell’UE

21. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine ani- male), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.

Ordinanza sui controlli OITE RU 2013

Allegato 3

Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari

I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l’arti- colo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

Fonte valido dal valido fino al

1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 4.3.2011

per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da pelliccia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/20115.

2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011

origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011

origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non 4.3.2011

destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011

7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione dell’impor- 4.3.2011

tatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’alle- gato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.

Ordinanza sui controlli OITE RU 2013

Fonte valido dal valido fino al

8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti 4.3.2011

a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’alle- gato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

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