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AS 2013 1455

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Modifica dell’8 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti per uso veterinario è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4 1 Il veterinario che prescrive una premiscela di medicamenti o un foraggio medici- nale per una terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo ufficiale della ricetta dell’UFV e fornire le seguenti indicazioni:

4 L’UFV può mettere a disposizione il modulo in formato elettronico.

Art. 30 cpv. 4 e 5 4 Previa consultazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), del Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) e degli organi di controllo, l’UFV fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Con questi organismi provvede a far sì che i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di tali organismi. 5 Esso si adopera per garantire un’esecuzione uniforme della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

Art. 33, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 e 3 Rapporto periodico

1 Gli organi di controllo fanno periodicamente rapporto all’UFV:

2 L’UFV valuta i rapporti e li pubblica in forma adeguata.

3 Gli organi di controllo possono inoltrare i rapporti all’ufficio cantonale di veterina- ria ai fini della registrazione nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie.

2013-0792 1455

Ordinanza sui medicamenti veterinari RU 2013

Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

1 Su richiesta dell’UFV:

2 L’Istituto trasmette periodicamente i dati relativi alla vendita di antibiotici all’UFV.

Art. 36 cpv. 1 e 3 1 L’UFV tratta i dati personali che gli sono messi a disposizione conformemente agli articoli 33 e 35. Allestisce in particolare una statistica del consumo di medicamenti veterinari allo scopo di sorvegliare la situazione relativa alla resistenza agli anti- biotici.

3 L’UFV e l’Istituto possono scambiarsi e mettere a disposizione dell’UFSP e

dell’UFAG i dati rilevati.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

8 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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