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AS 2013 1467

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica dell’8 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 179 Sorveglianza Gli animali della specie bovina devono essere esaminati dall’età, comprovata o presunta, di 48 mesi per accertare la presenza della proteina-prione modificata se: a. sono morti; b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione; c. sono stati portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

8 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.401

2013-0723 1467

Ordinanza sulle epizoozie RU 2013

1468