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AS 2013 1631

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA)

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA)

Modifica del 7 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 Oltre alle presenti disposizioni si applicano per analogia gli articoli 3, 9, 25, 27, 3 luglio 20012 sul personale della Confederazione (OPers).

Art. 29 cpv. 1 1 Il servizio competente assume i costi del viaggio diretto andata e ritorno. Questi costi sono calcolati in conformità degli articoli 45, 46 e 47 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20013 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).

Art. 33 cpv. 1 1 Il servizio competente assume i costi effettivi della formazione dei figli fino ad un massimo di 24 000 franchi all’anno per figlio se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego ed è versato un assegno familiare conformemente all’articolo 51 OPers4.

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