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AS 2013 2655

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Granducato di Lussemburgo (Accordo di coproduzione tra la Svizzera e il Lussemburgo) (con allegati)

Traduzione1

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Granducato di Lussemburgo (Accordo di coproduzione tra la Svizzera e il Lussemburgo)

Concluso il 15 maggio 2011 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2013

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato di Lussemburgo, (denominati qui di seguito le Parti) intenzionati a rinnovare e rafforzare le relazioni cinematografiche tra la Confede- razione Svizzera e il Granducato di Lussemburgo, considerata la necessità di aggiornare le loro relazioni di cooperazione in ambito cinematografico tenendo conto dei rispettivi disciplinamenti in materia e della situazione dei mercati, hanno convenuto quanto segue:

I. Coproduzione

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, il termine «opera cinematografica» designa opere cinematografiche di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto e di qualsiasi genere (fiction, animazione, documentari) conformi alle disposizioni legislative e regola- mentari di ciascuna delle due Parti, la cui prima diffusione avviene nelle sale cine- matografiche.

Art. 2 Effetti 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e riconosciute ai sensi del presente Accordo (coproduzioni) sono considerate opere cinematografiche nazionali conformemente alla legislazione in vigore sul territorio di ciascuna delle due Parti. Esse godono di pieno diritto, sul territorio di ciascuna delle Parti, dei vantaggi che derivano dalle vigenti disposizioni relative all’industria cinematografica o da quelle che potrebbero essere emanate da ognuna delle due Parti.

RS 0.443.951.8

1 Dal testo originale tedesco (AS 2013 2655).

2011-0725 2655

Accordo di coproduzione tra la Svizzera e il Lussemburgo RU 2013

2 Gli aiuti finanziari o altri vantaggi finanziari concessi sul territorio di ciascuna delle Parti vanno a beneficio del coproduttore interessato in conformità al diritto nazionale della Parte interessata.

Art. 3 Procedura e collaborazione delle autorità competenti

1 Per essere ammesse ai sensi del presente Accordo, le opere cinematografiche

realizzate in coproduzione devono avere ottenuto l’approvazione delle autorità competenti delle due Parti entro un mese dalla fine delle riprese. 2 Le richieste di riconoscimento devono rispettare la procedura prevista a tal fine da ciascuna delle Parti ed essere conformi ai requisiti minimi stabiliti nell’Allegato 1 del presente Accordo. 3 Le autorità competenti delle due Parti si scambiano le informazioni concernenti l’accoglimento, il rigetto, la modifica e il ritiro di richieste di riconoscimento ai sensi del presente Accordo. 4 Prima di respingere una richiesta, le autorità competenti di entrambe le Parti devo- no consultarsi. 5 Dopo che le autorità competenti delle due Parti hanno riconosciuto l’opera cinema- tografica quale coproduzione ai sensi del presente Accordo, il riconoscimento non può essere successivamente revocato, se non di comune intesa tra le autorità.

6 Le autorità competenti sono rispettivamente:

a. per la Svizzera: l’Ufficio federale della cultura; b. per il Granducato di Lussemburgo: il fondo cinematografico nazionale (Fonds national de soutien à la production audiovisuelle).

Art. 4 Requisiti per le società di produzione e i collaboratori 1 Per ottenere un riconoscimento ai sensi del presente Accordo, le opere cinemato- grafiche devono essere realizzate da società di produzione dotate di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di un’esperienza professionale riconosciuta dall’autorità competente della Parte interessata. 2 Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Accordo, le società di produzione cinematografica devono soddisfare i requisiti delle rispettive disposi- zioni nazionali.

3 I partecipanti a una produzione cinematografica devono appartenere a una delle

seguenti categorie di persone: In riferimento alla Confederazione Svizzera: – cittadini della Confederazione Svizzera; – persone con un permesso di domicilio in Svizzera; – cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un membro dell’Associazione europea di libero scambio.

Accordo di coproduzione tra la Svizzera e il Lussemburgo RU 2013

In riferimento al Granducato di Lussemburgo: – persone di nazionalità lussemburghese; – cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea; – cittadini di uno degli Stati firmatari dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE); – persone di qualsiasi altra nazionalità, stabilmente residenti nel Granducato di Lussemburgo; – persone di qualsiasi altra nazionalità, equiparate secondo la prassi ammini- strativa ai cittadini lussemburghesi; – cittadini della Confederazione Svizzera nella misura in cui sono equiparati ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. 4 Qualora le persone adempiano le condizioni di cui al presente articolo contempo- raneamente in entrambe le Parti, i produttori stabiliscono di comune accordo l’attribuzione. In caso di mancato accordo, tali persone sono attribuite allo Stato del produttore cui sono vincolate contrattualmente.

5 Le autorità competenti delle due Parti possono, di comune accordo, autorizzare

eccezioni per i collaboratori provenienti da altri Stati.

Art. 5 Requisiti per le riprese 1 Le riprese in teatri di posa vanno effettuate di preferenza in studi cinematografici ubicati sul territorio di una delle Parti del presente Accordo. 2 Le riprese esterne devono essere effettuate sul territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio, oppure sul territo- rio di un altro Stato che partecipa alla coproduzione. Le riprese esterne in un altro Stato possono essere autorizzate qualora lo richiedano la sceneggiatura o l’azione dell’opera cinematografica.

Art. 6 Rapporti di partecipazione 1 Le coproduzioni riconosciute ai sensi del presente Accordo devono essere realizza- te nel rispetto delle seguenti condizioni: 2 La partecipazione finanziaria del o dei coproduttori di ciascuna delle Parti può variare dal 20 (venti) all’80 (ottanta) per cento del costo di realizzazione finale dell’opera cinematografica. 3 L’apporto tecnico e artistico deve sostanzialmente corrispondere alla quota finan- ziaria dei coproduttori.

2 RS 0.142.112.681

Accordo di coproduzione tra la Svizzera e il Lussemburgo RU 2013

Art. 7 Coproduzioni finanziarie 1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 possono essere riconosciute anche le opere cinematografiche per le quali, conformemente al contratto di coproduzione, la partecipazione minoritaria è limitata a una partecipazione finanziaria del 10 (dieci) per cento del costo finale, a condizione che esse siano realizzate sul territorio di una delle Parti e siano sostenute dalle due Parti con fondi pubblici sulla base di criteri qualitativi in conformità agli Allegati 2 e 3.

2 Le autorità competenti di ciascuna delle Parti si comunicano reciprocamente

l’ammontare dei fondi pubblici disponibili per tali progetti.

Art. 8 Equilibrio tra le coproduzioni 1 Occorre stabilire un equilibrio generale sia sul piano dei contributi artistici e tecni- ci sia sul piano dei contributi finanziari; tale equilibrio è valutato dalla Commissione mista di cui all’articolo 14, su un arco di tempo di due anni.

2 Sulla base della documentazione della procedura di riconoscimento, le autorità

competenti delle due Parti preparano una tabella riassuntiva dei relativi contributi delle opere cinematografiche coprodotte o cofinanziate.

3 Qualora risultasse uno scompenso, la Commissione mista esamina le possibilità

per ristabilire l’equilibrio e prende tutte le misure che reputa necessarie a tal fine.

Art. 9 Diritti sull’opera cinematografica

1 Ogni coproduttore è comproprietario degli elementi materiali e immateriali

dell’opera cinematografica.

2 Il materiale è depositato a nome congiunto dei coproduttori in un laboratorio

designato di comune accordo.

Art. 10 Indicazione della coproduzione I titoli di testa e di coda, il provino e il materiale pubblicitario delle opere cinemato- grafiche devono menzionare la coproduzione tra le Parti.

Art. 11 Ripartizione dei proventi I coproduttori decidono liberamente la ripartizione dei proventi; di principio essa è proporzionale ai rispettivi contributi.

Art. 12 Coproduzioni trilaterali

1 Le autorità competenti delle due Parti accettano che le opere cinematografiche

riconosciute ai sensi del presente Accordo siano realizzate in coproduzione con uno o più produttori provenienti da Stati con i quali la Svizzera o il Lussemburgo hanno concluso un accordo di coproduzione cinematografica.

2 Le condizioni di riconoscimento di queste opere cinematografiche devono essere

esaminate caso per caso.

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II. Cooperazione cinematografica

Art. 13 1 Le autorità competenti delle due Parti riconoscono la necessità di promuovere la diversità culturale, agevolando il reciproco riconoscimento delle rispettive cinema- tografie, in particolare mediante programmi di educazione all’immagine o la parte- cipazione a festival cinematografici. 2 Esse valutano i mezzi idonei a favorire la distribuzione e la promozione reciproche delle opere cinematografiche di ciascuna delle due Parti.

III. Commissione mista

Art. 14 1 Una commissione mista composta di rappresentanti delle autorità competenti e di professionisti dell’industria cinematografica delle Parti ha il compito di esaminare e facilitare l’applicazione del presente Accordo e, all’occorrenza, di proporre le modi- fiche auspicabili. 2 Per la durata del presente Accordo, la Commissione si riunisce ogni due anni, a ritmo alternato, in Svizzera e in Lussemburgo.

3 La Commissione può anche essere convocata su richiesta di una delle autorità

competenti, in particolare in caso di modifiche delle disposizioni legislative in vigore o delle disposizioni applicabili all’industria cinematografica o se l’appli- cazione dell’Accordo incontra difficoltà particolarmente serie, segnatamente quando l’equilibrio ai sensi dell’articolo 8 non è realizzato.

IV. Disposizioni finali

Art. 15 Entrata in vigore e denuncia 1 Ciascuna delle Parti notifica all’altra il compimento delle procedure costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. Esso diventa effettivo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica. L’Accordo può essere applicato a titolo provvisorio da ognuna delle Parti dal mo- mento della firma. 2 Il presente Accordo è stipulato per una durata di due anni e tacitamente rinnovato di volta in volta per ulteriori due anni. 3 Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti, previa notifica scritta inviata per via diplomatica, rispettando un termine di preavviso di tre mesi.

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4 Sempre che le Parti contraenti non decidano altrimenti, la denuncia non mette in discussione i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i progetti avviati in appli- cazione del presente Accordo.

Fatto a Cannes il 15 maggio 2011, in due esemplari originali, in lingua tedesca.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: del Granducato di Lussemburgo: Didier Burckhalter François Biltgen

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Allegato 1

Disposizioni di applicazione dell’articolo 3

1. Per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, i produttori di ciascuna delle Parti devono presentare la richiesta di riconoscimento della coproduzione alla rispettiva autorità competente prima dell’inizio delle riprese.

2. Le richieste devono essere segnatamente corredate dei seguenti documenti con-

cordi nel contenuto: a) il contratto di coproduzione; b) una sceneggiatura o un altro manoscritto con sufficienti informazioni sul soggetto previsto e il modo di trattarlo; c) gli elenchi dei membri della troupe e del cast con indicazione delle attività e dei ruoli nonché del luogo di domicilio e della nazionalità delle persone che li compongono; d) un documento comprovante l’acquisizione dei diritti necessari alla realizza- zione e allo sfruttamento commerciale dell’opera cinematografica; e) un regolamento concernente la partecipazione dei coproduttori a eventuali costi supplementari, tenendo conto che la partecipazione deve essere di prin- cipio proporzionale al contributo finanziario apportato, tranne in casi ecce- zionali in cui il coproduttore minoritario può partecipare con una percentuale inferiore o con un determinato importo; f) una stima del costo complessivo della realizzazione del progetto e un piano finanziario dettagliato che informino anche sulla disponibilità dei singoli fondi di finanziamento; g) una panoramica del contributo tecnico dei coproduttori; e h) un piano delle riprese con indicazione dei luoghi previsti per le riprese dell’opera cinematografica da realizzare. 3. Le autorità possono richiedere documenti e spiegazioni supplementari, ritenuti da esse necessari ai fini della valutazione del progetto. 4. Le autorità della Parte avente una partecipazione finanziaria minoritaria possono approvare le richieste solo dopo avere ottenuto il parere delle autorità della Parte avente una partecipazione finanziaria maggioritaria. Quest’ultima comunica la sua proposta alle autorità competenti della Parte del produttore minoritario, di norma entro 20 giorni dalla data d’inoltro della documentazione completa. Da parte loro, queste ultime devono per principio comunicare il proprio parere entro i due mesi successivi. 5. Le modifiche apportate ulteriormente al contratto di coproduzione devono essere immediatamente sottoposte alle autorità competenti di ciascuna delle Parti per approvazione. 6. L’ammissione può essere subordinata a condizioni e obblighi volti a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell’Accordo.

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Allegato 2

Aiuti in base a criteri qualitativi in Svizzera

Promozione selettiva (aiuti alla realizzazione) tramite l’Ufficio federale della cul- tura.

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Allegato 3

Aiuti in base ai criteri qualitativi nel Granducato di Lussemburgo

Fondo cinematografico nazionale (Fonds national de soutien à la production audio- visuelle).

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