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AS 2013 293

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Modifica del 28 settembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta:

I La legge federale dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. d ed e

1 La Confederazione può:

d. concedere aiuti finanziari per rafforzare e ampliare la cooperazione interna- zionale in materia di educazione; e. concedere sussidi per l’esercizio e la manutenzione della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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