AS 2013 3041
Ordinanza che adegua ordinanze in seguito alla riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria
Ordinanza che adegua ordinanze in seguito alla riorganizzazione
del 4 settembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli di sicurezza relativi
alle persone
Allegato 1 n. 2.3
2.3 Dipartimento federale dellʼinterno
Unità amministrative Funzioni
SG-DFI Pianificazione e coordinamento Capo del servizio Affari del Consiglio federale e degli affari del Parlamento, supplente e collaboratori
Ufficio federale della sanità Quadri delle Divisioni radioprotezione e prodotti pubblica chimici
Archivio federale Tutte
Ufficio federale della sicurezza Direttore dellʼIstituto di virologia e di immunolo- alimentare e di veterinaria gia (IVI) e supplente Responsabile della sicurezza biologica dellʼIVI
1 RS 120.4
2013-1377 3041
Adeguamento di ordinanze in seguito alla riorganizzazione RU 2013
2. Ordinanza del 4 dicembre 20092 sul Servizio delle attività
informative della Confederazione
Allegato 3 n. 8 e 12.3 Per gli scopi e alle condizioni menzionati qui appresso, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:
8. Dipartimento federale dellʼinterno
8.1 Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione allʼesecuzione della
legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefa- centi;
8.2 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: in relazione
allʼesecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulla conservazione delle specie; 12.3 Ufficio federale dellʼagricoltura: in relazione allʼesecuzione della legisla- zione sullʼagricoltura;
3. Ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici
Art. 86 lett. b Se necessario ai fini dellʼesecuzione della presente ordinanza e su loro richiesta, occorre trasmettere allʼorgano di notifica e ai servizi di valutazione i seguenti dati relativi a sostanze, preparati e oggetti: b. i dati relativi a sostanze estranee e componenti di derrate alimentari e a sostanze contenute in oggetti dʼuso, che sono stati rilevati dallʼUfficio fede- rale della sicurezza alimentare e di veterinaria in base allʼordinanza del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
4. Ordinanza del 18 maggio 20055 sui biocidi
Art. 52 lett. e I servizi di valutazione per i biocidi sono: e. lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per le questioni relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali.
2 RS 121.1 3 RS 813.11 4 RS 817.02 5 RS 813.12
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5. Ordinanza del 22 giugno 19946 sulla radioprotezione
Art. 104 cpv. 3 3 LʼUFSP collabora con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e i Cantoni per la sorveglianza della radioattività nelle derrate alimentari.
Art. 109 Informazione 1 Gli organi di controllo informano lʼUSAV qualora accertino il superamento di un valore limite o di un valore di tolleranza. 2 LʼUSAV informa lʼUFSP e gli organi di controllo sulle notifiche, di cui al capo- verso 1, che gli sono state trasmesse.
6. Ordinanza del 18 maggio 20057 sulla riduzione dei rischi inerenti ai
prodotti chimici
Art. 4 Impieghi soggetti ad autorizzazione Per i seguenti impieghi è necessaria lʼautorizzazione delle autorità sottoindicate:
Impiego Autorità che rilascia lʼautorizzazione
a. lʼimpiego a titolo professionale autorità cantonale; per impieghi regio- o commerciale di prodotti fitosani- nali e transregionali, dʼintesa con tari per la lotta contro i roditori lʼUfficio federale della sicurezza (rodenticidi) a livello interazien- alimentare e di veterinaria (USAV), dale o con lʼuso di macchine lʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG) e lʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM) b. lo spruzzamento e lo spargimento Ufficio federale dellʼaviazione civile di prodotti fitosanitari, biocidi e dʼintesa con lʼUfficio federale della concimi dallʼaria sanità pubblica (UFSP), lʼUSAV, lʼUFAG e lʼUFAM c. lʼimpiego di prodotti fitosanitari e autorità cantonale di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in unʼautorizzazione secondo le lettere a o b
6 RS 814.501 7 RS 814.81
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Art. 18 cpv. 3 3 Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni lʼautorità incaricata del controllo ne informa le autorità compe- tenti per le decisioni in virtù dellʼarticolo 19. Se queste ultime sono autorità cantona- li, lʼautorità incaricata del controllo informa inoltre lʼUFSP e lʼUFAM, in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanitari lʼUSAV e lʼUFAG e in caso di con- testazioni riguardanti concimi lʼUFAG.
7. Ordinanza del 23 novembre 20058 sulle derrate alimentari e
gli oggetti dʼuso
Sostituzione di unʼespressione Negli articoli 5 capoverso 4, 6 capoversi 1 e 2, 7 capoversi 1 e 2, 10 capoverso 2 lettera h, 20 capoverso 1 frase introduttiva e capoversi 3 e 4, 22 capoverso 1, 23 capoverso 3, 26 capoverso 6 lettere a e b, 32 capoversi 1 e 2, 52 capoverso 1, 53 lettera b, 60 capoverso 1, 61 capoverso 1, 63 capoverso 5, 65a capoversi 1 e 2, 65b,
68 capoverso 1, 69 capoverso 5, 76 capoverso 1, 77 capoversi 1 e 2, nonché 80
capoverso 6 «UFSP» è sostituito con «USAV».
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 Sono fatte salve le disposizioni:
b. dellʼordinanza del 30 ottobre 19859 sulle tasse dellʼUfficio federale della si- curezza alimentare e di veterinaria.
Art. 5 cpv. 1 1 Le derrate alimentari che non sono specificate dal DFI necessitano dellʼautoriz- zazione dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Art. 22 cpv. 3 3 Se si tratta di derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono OGM o li contengono, lʼUSAV dirige e coordina la procedura di autorizzazione. LʼUSAV sottopone la domanda allʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM) e allʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG) per una valutazione nelle rispettive sfere di compe- tenza. Lʼautorizzazione può essere concessa soltanto se tali servizi specializzati acconsentono alla messa in commercio.
8 RS 817.02 9 RS 916.472
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Art. 64 cpv. 1
1 LʼUSAV allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale dʼintesa con
lʼUFAG e dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecuzione.
Art. 65 cpv. 1
1 LʼUSAV allestisce piani di emergenza per la gestione delle situazioni di crisi
dʼintesa con lʼUFAG e dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecu- zione e la Direzione generale delle dogane.
Art. 78 cpv. 3 3 Su domanda, i dati sono messi a disposizione di tutte le autorità cantonali dʼesecu- zione, dellʼUSAV, dellʼUFAG, di Swissmedic e dellʼAmministrazione federale delle dogane. Tali servizi possono concedersi reciprocamente lʼaccesso ai dati mediante procedure di richiamo.
8. Ordinanza del 23 novembre 200510 concernente la macellazione e
il controllo delle carni
Sostituzione di unʼespressione Negli articoli 23 capoverso 3, 31 capoverso 3, 38 capoverso 1, 42 capoverso 2, nel titolo prima dellʼarticolo 50, negli articoli 52, 60 capoverso 2 nonché 62 rubrica e capoversi 1–3, «Ufficio federale» è sostituito con «USAV».
Art. 8 cpv. 2 2 Lʼautorità cantonale rilascia lʼautorizzazione dʼesercizio se da un controllo del macello risulta che esso soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 4 e lo registra confor- memente alle disposizioni dellʼarticolo 7 dellʼordinanza del 27 giugno 199511 sulle epizoozie, sempreché il macello serva alla macellazione di bestiame da macello. LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana diret- tive tecniche relative alla registrazione di stabilimenti per altre specie animali.
Art. 50 Piano di controllo nazionale pluriennale LʼUSAV allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale congiuntamente allʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG), dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.
10 RS 817.190 11 RS 916.401
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Art. 51 cpv. 1, parte introduttiva
1 LʼUSAV allestisce piani di emergenza per la gestione delle situazioni di crisi
congiuntamente allʼUFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecuzione e la Direzione generale delle dogane. I piani contengono in particolare informazioni su:
9. Ordinanza dellʼ8 dicembre 199712 sul controllo delle derrate
alimentari nellʼesercito
Art. 3 cpv. 3 3 Il Servizio veterinario dellʼesercito (S vet Es) allestisce un rapporto annuale sullʼesecuzione del controllo autonomo a destinazione dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Art. 5 cpv. 1 e 2 1 Il S vet Es allestisce un elenco delle località e delle date dʼoccupazione conosciute, nonché dei proprietari delle cucine e dei magazzini negli impianti non classificati, occupati dalla truppa o dallʼamministrazione militare lʼanno successivo, e dei proprietari dei macelli negli impianti non classificati utilizzati lʼanno successivo e lo invia allʼUSAV e agli organi cantonali dʼesecuzione alla fine di novembre di ogni anno.
2 Abrogato
Art. 7 cpv. 3 3 Le autorità cantonali dʼesecuzione informano lʼUSAV e il S vet Es sul risultato del controllo delle derrate alimentari e sui provvedimenti ordinati secondo gli articoli 28‒31 LDerr.
10. Ordinanza del 13 gennaio 199913 sulla dichiarazione
Sostituzione di unʼespressione Negli articoli 4 capoverso 3, 5 capoverso 2, 9 capoversi 1 e 3, 10 capoverso 2, 11 capoversi 1 e 2, nel titolo prima dellʼarticolo 12, negli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 1, 14, 16 capoversi 1 e 2, 17, rubrica e frase introduttiva, 18 capoverso 1,
20 capoverso 1 nonché 21 capoverso 1 «Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».
12 RS 817.45 13 RS 818.141.1
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Art. 4 cpv. 2 2 I capi laboratorio dichiarano le loro osservazioni allʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP) e simultaneamente al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona in esame.
Art. 13 cpv. 2 2 Esso coordina con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) la sorveglianza delle infezioni provenienti da animali, da derrate alimentari o da oggetti dʼuso.
Art. 15, frase introduttiva e lett. c LʼUFSP, su sua iniziativa o su domanda di un medico cantonale, può chiedere dati che non permettono lʼidentificazione di persone in merito a malattie trasmissibili, segnatamente a: c. lʼUSAV: dati di medicina veterinaria, dati epidemiologici e di altra natura relativi a malattie trasmissibili dagli animali, dalle derrate alimentari e dagli oggetti dʼuso allʼuomo;
11. Ordinanza del 23 novembre 200514 concernente la produzione
primaria
Art. 9 Competenze degli Uffici federali 1 LʼUfficio federale dellʼagricoltura, in collaborazione con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, vigila sullʼesecuzione delle prescrizioni rela- tive alla produzione primaria nei Cantoni. Può emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dellʼarticolo 16 dellʼordinanza del 20 ottobre 201015 sul controllo del latte. 2 LʼUfficio federale dellʼagricoltura, dopo aver sentito le competenti autorità canto- nali e dʼintesa con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale.
Art. 10 cpv. 1, parte introduttiva 1 LʼUfficio federale dellʼagricoltura, dopo aver sentito le competenti autorità canto- nali e la Direzione generale delle dogane e dʼintesa con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, allestisce piani dʼemergenza per la gestione delle situazioni di crisi. Questi piani contengono in particolare informazioni riguar- danti:
14 RS 916.020 15 RS 916.351.0
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12. Ordinanza del 20 ottobre 201016 sul controllo del latte
Sostituzione di unʼespressione Negli articoli 6 capoverso 3 frase introduttiva, 7 capoverso 1, 11 capoverso 4, 12,
13 capoverso 2 lettera a, 14 capoverso 1 nonché 16 «UFV» è sostituito con
«USAV».
Art. 5 cpv. 2 2 I laboratori di prova designano, d’intesa con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.
Art. 10 LʼUSAV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme allʼUfficio federale dellʼagricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.
13. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201117
Art. 13 cpv. 2 2 LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, lʼUfficio federale di statistica, lʼUfficio federale per lʼapprovvigionamento economico del Paese, lʼUfficio federale del consumo, lʼAmministrazione federale delle dogane e lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui agli articoli 4–8 di cui necessitano per svolgere i loro compiti.
Art. 27 cpv. 3 3 LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria stabilisce il genere di controlli che gli organi incaricati dellʼesecuzione della legislazione sulle epizoozie sono tenuti a effettuare presso le aziende detentrici di animali.
16 RS 916.351.0 17 RS 916.404.1
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14. Ordinanza del 29 ottobre 200818 concernente il Sistema
dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico
Sostituzione di unʼespressione Negli articoli 4 capoversi 1 e 3, 5 frase introduttiva, 6 capoversi 1 e 2 lettera b, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 lettera a, 15 capoverso 1, 16 capoversi 1 e 2, 17, 19 capoverso 2, 21 capoverso 2 nonché nellʼallegato numero 1.2 punti 4 e 5 «UFV» è sostituito con «USAV».
Art. 3 lett. d S’intendono per: d. UFAL: Unità federale per la filiera alimentare dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dellʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG);
Art. 11 lett. b Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo: b. i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG e dellʼUFAL che inseriscono o trat- tano i dati nellʼambito dei compiti dʼesecuzione e di rapporto;
Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva 1 I collaboratori delle autorità cantonali dʼesecuzione come pure i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG e dellʼUFAL di cui allʼarticolo 11 lettera b hanno accesso mediante procedura di richiamo ai seguenti dati raccolti nellʼambito dellʼesecuzione:
Art. 18 Protezione dei dati LʼUSAV, lʼUFAG, lʼUFAL e le autorità cantonali dʼesecuzione provvedono affin- ché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. In un regola- mento per il trattamento dei dati, lʼUSAV definisce le misure organizzative e tecni- che necessarie a tal fine.
Allegato Lʼallegato è modificato secondo la versione qui annessa.
18 RS 916.408
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15. Ordinanza del 18 aprile 200719 concernente lʼimportazione,
il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali
Sostituzione di unʼespressione Negli articoli 2 lettera b, 5, 6 capoverso 2, 7 capoverso 4, 14 capoversi 1 e 4 parte introduttiva, 15 capoverso 3, 18 capoversi 2 e 4, 20 capoverso 2, 20a capoverso 3, 25 capoversi 1 frase introduttiva, 2 frase introduttiva e 3, 26 capoversi 1 frase introduttiva, 2, 3 frase introduttiva, 5 e 6, 27 capoverso 4, 33 rubrica, capoversi 1, 2 frase introduttiva e 3, 34 capoverso 6, 36 capoversi 2, 5 e 6, 37 capoverso 2, 42 capoversi 2 e 3, 45 capoverso 1, 48 capoversi 1e 2, 49 capoversi 1e 2, nonché 52 capoverso 1 «UFV» è sostituito con «USAV».
Art. 2 lett. a Nella presente ordinanza si intende per: a. USAV: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
Art. 7 cpv. 1 1 Hanno accesso a Traces lʼUSAV, inclusi i posti dʼispezione frontalieri, lʼAmmi- nistrazione delle dogane, gli uffici dei veterinari cantonali e dei chimici cantonali, i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari.
Art. 13 cpv. 2
2 Per le importazioni che non rientrano nel campo dʼapplicazione dellʼAccordo
possono essere stabiliti oneri da parte dellʼUSAV in caso di elevato rischio per lʼigiene delle derrate alimentari o in caso di elevato rischio di epizoozie.
Art. 15 cpv. 2
2 Se per le partite dʼimportazione di animali e prodotti animali provenienti
dallʼUnione europea sono previsti certificati Traces o particolari documenti com- merciali, i rispettivi testi sono pubblicati in Internet20.
Art. 18 cpv. 3
3 LʼAmministrazione delle dogane può richiedere assistenza agli uffici cantonali
designati dallʼUSAV in caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.
19 RS 916.443.10
20 www.blv.admin.ch/traces/it
Adeguamento di ordinanze in seguito alla riorganizzazione RU 2013
Art. 26 cpv. 7 e 34 cpv. 5 Abrogati
Art. 35 cpv. 4
4 LʼUSAV organizza, in collaborazione con lʼAmministrazione delle dogane, corsi
di formazione e perfezionamento per il servizio veterinario di confine sullʼesecu- zione della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e della legislazione doganale.
Art. 43 cpv. 1 1 Le tasse per le prestazioni di servizi dellʼUSAV sono disciplinate dallʼordinanza del 30 ottobre 198521 sulle tasse dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
4 settembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
21 RS 916.472
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Appendice alla modifica dellʼordinanza concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico (n. 14)
Allegato (art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 1)
Contenuto del SISVet e diritti di accesso
N. 1/1.1 e n. 3
1.1 Ruoli utente
USAV- Collaboratore dellʼUSAV con ruolo di amministratore per il SISVet Ammin. USAV-Coll. Collaboratore dellʼUSAV e dellʼIstituto di virologia e di immuno- logia (IVI) nellʼeventualità che lʼUSAV sia competente per lʼunità AVC-Ammin. Collaboratore dellʼautorità veterinaria cantonale competente per lʼunità, con ruolo di amministratore AVC-Coll. Collaboratore dellʼautorità veterinaria cantonale competente per lʼunità Altri coll. Collaboratore dellʼUSAV, dellʼIVI o di unʼautorità veterinaria cantonale non competente per lʼunità UFAL-Coll. Collaboratore dellʼUFAL UFAG-Coll. Collaboratore dellʼUFAG che si occupa di compiti concernenti la protezione degli animali per quanto riguarda la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
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3 Diritti di accesso
Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll.
1. Dati di base
1.1 Informazioni generiche concernenti lʼunità (azienda o persona):
Denominazione dellʼunità1 1, 2, 3, 4, A A A A B B B – Indirizzo di domicilio (persona) 4 A A A A B B B – Informazioni sullʼubicazione (azienda)1 1, 3, 4 – Indirizzo postale (persona e azienda)1 1, 4 – Comune1 1 – Distretto1 8 – Cantone, Paese1 1 Lingua1 1, 4 A A A A B B B Autorità veterinaria1 7 B B B B B B B Coordinate dello stabile1 1, 4 A A A A A B B Indirizzo per la corrispondenza (persona o azienda)1 1, 4 A A A A B B B – Numero di telefono (privato e professionale)1 1, 4 A A A A B B B – Numero di fax1 – E-mail1 Stato dellʼunità nel sistema A A A A B B B – attivo 1, 2, 4 – non attivo 2, 4
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Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll.
1.2 Numero di identificazione
Numero ID SISVet (generato automaticamente) 7 B B B B B B B Numero BDTA1 2 B B B B B B B Numero dʼidentificazione cantonale1 della persona o dellʼazienda 1 A B A A B B B Numero attribuito dallʼautorità veterinaria 4 A A A A B B B Numero RIS1 3 B B B B B B B Numero AGIS/SIPA1 della persona o del tipo di azienda 1 B B B B B B B
1.3 Denominazione dellʼunità: persona (categoria)
Categoria: persona BDTA/persona AGIS/SIPA 1, 2 B B B B B B B Tipo di funzione ufficiale secondo la legislazione sulle epizoozie, la 4 A A A A D B B protezione degli animali o le derrate alimentari (ad es. veterinario ufficiale, farmacista cantonale) Tipo di funzione non ufficiale secondo la legislazione sulle epizoozie, 1, 4 A A A A D B B la protezione degli animali, le derrate alimentari o lʼagricoltura (ad es. responsabile dellʼalpeggio, consulente in agricoltura) Altre denominazioni (unità amministrativa, risorsa del progetto) 4 A A A A D B B
1.4 Denominazione dellʼunità: azienda (categoria)
Categoria: azienda BDTA/azienda AGIS/SIPA 1, 2 B B B B B B B Categoria dʼazienda secondo la legislazione sulle epizoozie, la prote- 1, 4 A A A A D B B zione degli animali, le derrate alimentari o lʼagricoltura (ad es. macello, allevamento animali da compagnia, locale prepara- zione alimenti per animali)
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Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll.
1.5 Peculiarità della categoria (persona)
Informazioni utili per lʼesecuzione afferenti a una determinata catego- 4 A A A A F F F ria (ad es. corsi frequentati, data di conseguimento del diploma, professione)
1.6 Cartine geografiche
Cartine geografiche con le aziende rappresentate secondo le loro 6, 4 A A A A E B B coordinate
2. Dati raccolti nellʼambito dellʼesecuzione
2.1 Dettagli complementari riguardanti lʼunità
2.1.1 Osservazioni 4 A A A A F F F
Soltanto osservazioni riguardanti lʼesecuzione Progetti ai quali partecipa lʼunità 4 B B B B F B F (visualizzazione automatica): – Nome del progetto – Tipo di progetto – Data di elaborazione del progetto – Data dʼinizio del progetto – Data di chiusura del progetto
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Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll.
2.1.2 Informazioni riguardanti gli animali affetti da diarrea 2, 5, 9 A, B A, B A, B A, B B F F virale bovina (BVD) – Identificazione dellʼanimale (numero BDTA) – Stato sanitario dellʼanimale riguardo alla BVD – Informazioni sullʼunità che ha modificato lo stato BVD – Esito del test (negativo o positivo) – Data dellʼinseminazione – Data di nascita – Data di macellazione – Nome dellʼanimale – Femmina sì/no – Numero BDTA della madre – Stato BDTA (se lʼanimale è vivo o morto e se il luogo in cui si trova è sconosciuto) – Osservazioni in merito allʼanimale – Informazioni sui risultati degli esami di laboratorio per ogni animale (data di prelievo del campione, esito del test, n. ID del laboratorio, numero di riferimento attribuito dal laboratorio, meto- do, materiale, specie animale)
2.1.3 Compito riguardante lʼunità (panoramica) 7 B B B B F B F
– Data – Denominazione degli interventi riguardanti lʼunità (ad es. vaccina- zione) – Motivo dellʼintervento (caso o progetto) – Denominazione dellʼunità responsabile dellʼadempimento dellʼintervento – Data entro cui va concluso lʼadempimento
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Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll.
2.2 Dettagli riguardanti il compito
2.2.1 Animali 1, 2, 4 A A A A F B B
– Denominazione della banca dati da cui provengono le indicazioni relative allʼanimale1 – Tipo di animale1 – Numero di animali1 – Data (di rilevamento del numero di animali)1
2.2.2 Stato epizootico 4 A A A, B A, B B B F
– Epizoozia (nome) – Codice dellʼepizoozia attribuito dallʼOrganizzazione mondiale della salute degli animali (OIE) – Stato: sospetto, contaminato, indenne, ignoto – Stato stabilito da – Data della comparsa del focolaio – Numero dʼidentificazione del caso
2.2.3 Relazioni 1, 2, 4 A C C C B2 B2 B2
– Tipo di relazione – Unità di destinazione – Dal (data) – Al (data) – Informazione se la relazione può essere visualizzata da altre autorità veterinarie cantonali – Numero di controllo delle carni (soltanto per controllori delle carni o macelli)
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Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll.
2.2.4 Casi (maschera principale e maschera panoramica) 4 A A A A C, E B B3
– Numero dʼidentificazione del caso – Tipo di caso: richiesta dʼautorizzazione, richiesta di spostamento degli animali, inadempimenti, epizoozia, altro – Data della notifica – Data di apertura del caso – Data di chiusura del caso – Casi connessi (nome dellʼunità, relazione, n. ID del caso, tipo di caso, data della notifica, data di apertura, data di chiusura)
2.2.4.1 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): richiesta 4 A A A A C B F
dʼautorizzazione – Tipo di autorizzazione – Informazione sullo stato dellʼautorizzazione: nuova, rinnovata – Nome e cognome della persona/azienda richiedente – Numero dʼidentificazione dellʼautorizzazione – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome del richiedente – Esito della richiesta – Osservazioni – Data di chiusura – Nome e cognome della persona che ha chiuso la pratica – Indicazione del tipo di inadempimento e degli interventi 2.2.4.2 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): richiesta di 4 A A A A C B F autorizzazione di spostare gli animali – Tipo di autorizzazione – Informazione sullo stato dellʼautorizzazione: nuova, rinnovata – Nome e cognome della persona/azienda richiedente – Numero di identificazione dellʼautorizzazione – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome del richiedente
Adeguamento di ordinanze in seguito alla riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria RU 2013
Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll. – Esito della richiesta – Unità di origine (nome e indirizzo) – Unità di destinazione (nome e indirizzo) – Spostamento di animali: accettato/rifiutato – Tipo di merce o di animali trasportati – Osservazioni – Data di chiusura della pratica – Nome e cognome della persona che ha chiuso la pratica – Indicazione del tipo di inadempimento e degli interventi
2.2.4.3 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): 4 A A A A C C F
inadempimenti – Nome e cognome della persona/azienda – Numero dʼidentificazione (numero pratica) – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome della persona che ha annunciato il caso/lʼevento scatenante – Osservazioni – Indicazione del tipo di inadempimento e degli interventi – Inadempimenti: – Dettagli concernenti lʼinadempimento – Inadempimento rilevato il (data) – Livello di gravità – Da rimediare entro il (data) – Rimediato il (data)
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Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll.
2.2.4.4 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): epizoozia 4 A A A A C B F
– Nome e cognome della persona/azienda – Numero di identificazione (numero pratica) – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome della persona che ha annunciato il caso/lʼevento scatenante – Osservazioni – Nome dellʼepizoozia – Profilo epizootico scelto – Stato: sospetto, contaminato, indenne, ignoto – Risposta scelta per fronteggiare il focolaio dʼepizoozia – Caso convalidato: sì/no
2.2.4.5 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): altro caso 4 A A A A C C F
– Nome e cognome della persona che ha annunciato il caso/lʼevento scatenante – Interventi (categoria, tipo) – Data di chiusura della pratica – Nome e cognome della persona che ha chiuso il caso
2.2.5 Autorizzazioni (maschera panoramica) 4 A A A A C B F
– Numero dʼidentificazione dellʼautorizzazione – Tipo di autorizzazione – Data di rilascio – Stato: attivo/non attivo – Nome e cognome della persona che ha rilasciato lʼautorizzazione – Autorizzazione valida fino al – Autorizzazioni connesse
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Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll.
2.2.6 Restrizioni 4 A A A A F, E F, E F
– Numero dʼidentificazione – Tipo di restrizione – Restrizione decisa il (data) – Inizio e fine della restrizione (date) – Data dʼabrogazione della restrizione – Stato della restrizione/delle restrizioni connesse
2.2.7 Risultati degli esami di laboratorio 4 A A A A F B F
– Motivo dellʼanalisi di laboratorio – Elemento specifico (precisazione del motivo dellʼanalisi) – Data di prelievo del campione – Numero dʼidentificazione dellʼanimale – Esito del test – Osservazioni
2.2.8 Unità dʼorigine dellʼepizoozia 4 A A A A F, E F, E F
– Tipo di risposta alla comparsa del focolaio – Numero dʼidentificazione dellʼepizoozia – Tipo di evento epizootico – Livello di rischio – Inizio dellʼevento epizootico (data) – Fine dellʼevento epizootico (data) – Caso dʼorigine – Unità di destinazione – Data dʼinizio della sorveglianza – Data di fine della sorveglianza – Attivo (sì/no)
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2.2.9 Unità di destinazione della malattia 4 A A A A F, E F, E F
– Tipo di risposta alla comparsa del focolaio – Numero dʼidentificazione dellʼepizoozia – Tipo di evento epizootico – Livello di rischio – Inizio dellʼevento epizootico (data) – Fine dellʼevento epizootico (data) – Caso dʼorigine – Unità di destinazione – Data dʼinizio della sorveglianza – Data di fine della sorveglianza – Attivo (sì/no)
2.2.10 Documenti (maschera panoramica) 7 B B B B F F F
– Nome del documento – Tipo di documento (lettera tipo, istruzione, direttiva ecc.) – Data di creazione
2.2.11 Documenti dʼesecuzione specifici per ogni unità 4 A, C C C C F F F
Documenti riguardanti unʼunità elaborati nellʼambito di casi dʼesecuzione
2.3 Animali (BDTA)
2.3.1 Elenco dei singoli animali presenti nellʼazienda 2, 4 B B B B F B B
– Numero BDTA dellʼanimale – Nome dellʼanimale – Data di nascita – Sesso: femmina: sì/no – Razza – Stato BDTA (se lʼanimale è vivo o morto e se il luogo in cui si trova è sconosciuto)
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2.3.2 Spostamenti di animali 2 B B B B F B B
– Data dello spostamento – Nome dellʼunità dʼorigine o dellʼunità di destinazione – Numero BDTA dellʼunità dʼorigine o dellʼunità di destinazione – Direzione dello spostamento – Identificazione degli animali
2.4 Progetto dʼesecuzione relativo alla campagna di
vaccinazione Bluetongue – Numero di ovini e caprini nonché data di vaccinazione e vaccino 4, 9 A C A A F F F impiegato – Identificazione (n. BDTA) dei bovini – Nome – Data di nascita – Stato vaccinale dellʼanimale – Informazioni sulle date di vaccinazione e sui vaccini impiegati – Osservazioni in merito allʼanimale
3. Dati di sistema
– Liste di riferimento A B B B B B B – Configurazione del sistema per processi dʼesecuzione (profili) – Formulari per lʼinserimento di dati
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Tipologia dʼaccesso e contenuto Provenienza Utente dei dati USAV- USAV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll.
4. Dati utenti
4.1 Gestione utenti
– Impostazioni del login: nome utente, campo, attività 4 A F A F F F F – Dettagli personali: cognome, nome, lingua, autorità veterinaria responsabile dellʼutente – Impostazioni di base per utilizzare i filtri del sistema (funzioni di ricerca) – Impostazioni di base per utilizzare le opzioni di visualizzazione dei risultati della ricerca – Impostazione di sicurezza (attribuzione dei ruoli utente nel sistema)
4.2 Propria configurazione utente
Impostazione della configurazione utente da parte dellʼutente stesso 4 A A A A F A A
4.3 Configurazione utente da parte dellʼamministratore
Impostazione della configurazione utente per i collaboratori da parte 4 A F A F F F F dellʼamministratore 1 Nessun diritto di modifica dei dati importati dalla banca dati dell’UFAG (AGIS/SIPA), dalla BDTA o dal RIS o che provengono dall’Ufficio federale di statistica. 2 Sono visualizzabili esclusivamente le relazioni che provengono dall’AGIS/SIPA o dalla BDTA. 3 Accesso solo ai dati concernenti i casi di inadempimento nell’ambito della protezione degli animali.