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AS 2013 4101

Decreto federale concernente un emendamento alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Decreto federale concernente un emendamento alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

del 28 settembre 1994

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 gennaio 19942, decreta:

Art. 1

1 L’emendamento all’articolo XXI della Convenzione del 3 marzo 1973 sul com-

mercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estin- zione, adottato il 30 aprile 19833 a Gaborone, è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 9 giugno 1994 Consiglio degli Stati, 28 settembre 1994 La presidente: Gret Haller Il presidente: Jagmetti Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

1 [CS 1 3]. Questa disp. corrisponde all’art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 FF 1994 II 351 3 RU 2013 4103

2004-0262 4101

Emendamento alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie RU 2013 di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione. DF

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