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AS 2013 431

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito

Correzione

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito

del 18 giugno 2012 (RU 2012 1251; RS 0.672.976.31)

Art. 22 par. 2 lett. a

Invece di: 2. Per quanto concerne i residenti di Turchia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) fatte salve le disposizioni della legislazione turca concernenti l’imposizione dell’imposta pagabile all’estero sull’imposta turca (tenendo conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione), l’imposta dovuta in Svizzera, conformemente alla legislazione svizzera e alla presente Convenzione, sui redditi (compresi gli utili) conse- guiti da fonte svizzera da un residente di Turchia è dedotta dalle imposte turche su questo reddito. Questo computo non può tuttavia eccedere l’ammontare dell’imposta turca gravante su questi redditi calcolata prima del computo;

Leggasi: 2. Per quanto concerne i residenti di Turchia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) fatte salve le disposizioni della legislazione turca concernenti il computo dell’imposta pagabile all’estero sull’imposta turca (tenendo conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione), l’imposta dovuta in Svizzera, conformemente alla legislazione svizzera e alla presente Convenzione, sui redditi (compresi gli utili imponi- bili) conseguiti da fonte svizzera da un residente di Turchia è dedotta dalle imposte turche su questo reddito. Questo computo non può tuttavia eccedere l’ammontare dell’imposta turca gravante su questi redditi calcolata prima del computo;

5 febbraio 2013 Cancelleria federale

2013-0166 431

Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione RU 2013 in materia d’imposte sul reddito. Correzione

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