Lexipedia

AS 2013 537

Protocollo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica relativo al Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il relativo Protocollo, firmato a Berna il 4 novembre 2010

Traduzione1

Protocollo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica relativo al Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il relativo Protocollo, firmato a Berna il 4 novembre 2010

Concluso il 2 agosto 2012 Approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 20112 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 gennaio 2013

Il Consiglio federale svizzero, e il Governo della Repubblica Ellenica desiderosi di concludere un Protocollo aggiuntivo concernente il Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito3 e il relativo Protocollo4, firmato a Berna il 4 novembre 2010 (di seguito «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I In riferimento all’articolo VI del Protocollo, resta inteso che l’espressione «verosi- milmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intra- prendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedi- tion») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

Art. II In rifermento all’articolo VII numero 3 del Protocollo, resta inteso che è possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa:

1 Dal testo originale francese (RO 2013 537).

2 RU 2012 635 3 RS 0.672.937.21 4 RU 2012 637

2012-2664 537

Doppia imposizione. Prot. aggiuntivo che modifica la Conv. con la Grecia RU 2013

a) se, conformemente al sottoparagrafo (i) della lettera c) del numero 4 del Pro- tocollo, lo Stato richiedente identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effet- tuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) se, conformemente al sottoparagrafo (v) della lettera c) del numero 4 del Protocollo, lo Stato richiedente indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi sia motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

Art. III Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore alla ricezione dell’ultima notifica- zione con cui le Parti si notificano l’adempimento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. Esso è applicabile con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

Fatto in due esemplari ad Atene, il 2 agosto 2012, in lingua francese, greca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione tra il testo francese e greco, farà stato il testo inglese.

Per il Per il Governo della Consiglio federale svizzero: Repubblica Ellenica: Lorenzo Amberg Ioannis Stournaras

Protocollo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica relativo al Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il relativo Protocollo, firmato a Berna il 4 novembre 2010 | Lexipedia | Lexipedia