AS 2013 5503
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia
Modifica del 18 dicembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 19 gennaio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2
2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 18 gennaio 2017.
II La presente ordinanza entra in vigore il 19 gennaio 2014.
18 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 946.231.175.8
2013-3162 5503
Provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia. O RU 2013