AS 2013 553
Ordinanza del DEFR sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera
Ordinanza del DEFR sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera
dell’11 febbraio 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 8 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 gennaio 20131 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera, ordina:
Art. 1 Delega delle competenze La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è com- petente per: a. l’attribuzione e il prolungamento delle borse di studio per studenti e artisti stranieri nel limite del numero massimo stabilito dal DEFR; b. la concessione di assegni in aggiunta alle borse sopracitate.
Art. 2 Premi dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione contro gli infortuni 1 La SEFRI si occupa del pagamento dei premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni di base dei borsisti non appartenenti a uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
2 Essa stipula un contratto di prestazioni con un assicuratore.
3 Essa versa i premi mensili direttamente all’assicuratore.
4 Essa copre solamente i premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni del borsista stesso, e non quelli dei familiari che lo accompagnano.
Art. 3 Indennità per viaggi di ricerca
1 La SEFRI può concedere un’indennità per spese di viaggio e pernottamento a
borsisti che compiono un viaggio di ricerca nell’ambito di una tesi di dottorato effettuata in Svizzera.
2 L’indennità copre al massimo un terzo dei costi.
3 L’indennità viene concessa alle seguenti condizioni:
a. il borsista non percepisce uno stipendio mensile complementare alla borsa; b. il viaggio di ricerca serve a raccogliere dati indispensabili per il prosegui- mento del dottorato;
RS 416.211 1 RS 416.21
2013-0049 553
Attribuzione di borse di studio a studenti e artisti stranieri RU 2013 in Svizzera. O del DEFR
c. il borsista deve aver raggiunto un sufficiente stato di avanzamento nel suo dottorato; d. l’istituzione universitaria svizzera e il borsista si assumono ciascuno la metà dei costi restanti; e. il borsista seleziona le offerte più vantaggiose.
4 Il borsista deve presentare alla SEFRI una richiesta scritta comprendente uno
scadenzario, una stima dei costi e una lettera di raccomandazione da parte del diret- tore di tesi. Il membro della Commissione federale delle borse di studio per gli studenti stranieri rappresentante l’istituto universitario verifica, prima di trasmetterla alla SEFRI, se la richiesta soddisfa le condizioni di cui al capoverso 3. 5 L’indennità è versata al borsista al suo ritorno pervia presentazione dei giustifica- tivi delle spese di trasporto e di alloggio. 6 Per i soggiorni all’estero superiori ai due mesi la borsa mensile viene dimezzata.
Art. 4 Indennità per il volo di ritorno 1 La SEFRI può concedere al borsista extra-europeo un’indennità forfettaria unica per il volo finale di ritorno.
2 L’indennità è concessa solo per il volo di ritorno al Paese d’origine.
3 L’indennità è inoltre concessa solo se il borsista rientra nel suo Paese entro sei mesi dallo scadere della borsa. 4 Il borsista deve presentare alla SEFRI una richiesta scritta. La richiesta deve com- prendere una copia del biglietto di ritorno e una ricevuta attestante il pagamento dello stesso. 5 L’indennità forfettaria corrisponde al prezzo medio per un volo verso il Paese di destinazione.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.
11 febbraio 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann