AS 2013 5543
Convenzione internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (con all.)
Traduzione1
Convenzione internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi
Conclusa a Londra il 5 ottobre 2001 Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 20132 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 24 dicembre 2013
Le Parti contraenti la presente Convenzione, consapevoli che gli studi scientifici e le inchieste svolte dai governi e dalle organiz- zazioni internazionali competenti hanno dimostrato che alcuni sistemi antivegetativi sulle navi presentano un considerevole rischio di tossicità e altri effetti cronici per alcuni organismi marini ecologicamente ed economicamente importanti e consape- voli altresì che il consumo di alimenti di origine marina contagiati potrebbe essere pericoloso per la salute dell’uomo; consapevoli in particolare delle gravi preoccupazioni suscitate dai sistemi antivege- tativi nei quali alcuni composti organostannici sono utilizzati come biocidi e convin- ti che l’introduzione di tali composti organostannici nell’ambiente debba essere gradualmente eliminata; ricordando il capitolo 17 del Programma «Agenda 21» adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo che chiede agli Stati di adottare misure per ridurre l’inquinamento causato da composti organostannici presenti nei sistemi antivegetativi; ricordando altresì che la risoluzione A.895(21) adottata dall’Assemblea dell’Or- ganizzazione Marittima Internazionale il 25 novembre 1999 ha raccomandato viva- mente al Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) di adoperarsi per un rapido evolversi di uno strumento mondiale giuridicamente vincolante atto a far fronte con carattere di urgenza agli effetti nocivi dei sistemi antivegetativi; consapevoli dell’approccio precauzionale stabilito ai sensi del Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e menzionato nella Risoluzione MEPC.67(37) adottato dal MEPC il 15 settembre 1995; riconoscendo l’importanza della protezione dell’ambiente marino e della salute dell’uomo dagli effetti nocivi dei sistemi antivegetativi; riconoscendo altresì che l’uso di sistemi antivegetativi destinati a prevenire l’accu- mulo di organismi sulla superficie delle navi ha una rilevanza cruciale per garantire l’efficacia del commercio e dei trasporti marittimi e per impedire la propagazione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni;
RS 0.814.295
1 Dal testo originale francese (RO 2013 5543).
2 RU 2013 5523
2012-2224 5543
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riconoscendo inoltre la necessità di continuare a sviluppare sistemi antivegetativi efficaci e non pericolosi per l’ambiente e di promuovere la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi meno pericolosi o preferibilmente non nocivi, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obblighi generali
1 Ciascuna Parte della presente Convenzione si impegna a dare piena e completa
efficacia alle sue disposizioni al fine di ridurre o di eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi antivegetativi sull’ambiente marino e sulla salute dell’uomo. 2 Gli allegati sono parte integrante della presente Convenzione. Salvo disposizione espressamente contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento ai suoi allegati. 3 Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di impedire a uno Stato, individualmente o congiuntamente, di adottare misure più rigorose destinate a ridurre o eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi antivegeta- tivi sull’ambiente, in conformità con il diritto internazionale. 4 Le Parti si impegnano a cooperare al fine di garantire un’efficace messa in opera, l’osservanza e l’applicazione effettiva della presente Convenzione. 5 Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo continuo di sistemi antivegetativi efficaci e non nocivi per l’ambiente.
Art. 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressamente contraria: 1 Per «Amministrazione» si intende il governo dello Stato sotto la cui autorità la nave è operativa. Nel caso di una nave autorizzata a battere bandiera di uno Stato, l’Amministrazione è il governo di tale Stato. Nel caso di piattaforme fisse o galleg- gianti, adibite all’esplorazione e allo sfruttamento dei fondali marini e del sottosuolo adiacente alla costa sulla quale lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali, l’Amministrazione è il governo dello Stato costiero interessato. 2 Per «sistema antivegetativo» si intende un rivestimento, una vernice, un trattamen- to della superficie, una superficie o un dispositivo utilizzato su una nave per control- lare o per prevenire il deposito di organismi indesiderati.
3 Per «Comitato» si intende il Comitato per la protezione dell’ambiente marino
dell’Organizzazione. 4 Per «stazza lorda» si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura contenute nell’Allegato 1 della Convenzione internazionale del
19693 sulla stazzatura delle navi, o di qualsiasi altra convenzione successiva.
3 RS 0.747.305.412
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5 Per «viaggio internazionale» si intende un viaggio effettuato dalla nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato da o per un porto, cantiere navale o terminale offshore sotto la giurisdizione di un altro Stato. 6 Per «lunghezza» si intende la lunghezza definita nella Convenzione internazionale del 19664 sulle linee di carico, nella versione del relativo Protocollo del 1988, o in qualsiasi altra convenzione successiva.
7 Per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione Marittima Internazionale.
8 Per «Segretario generale» si intende il Segretario generale dell’Organizzazione.
9 Per «nave» si intende un’imbarcazione di qualsiasi tipo operante nell’ambiente
marino, compresi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d’aria, i sommergibili, i natanti, le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Unit – FSU) e le unità galleggianti di produzione, di stoccaggio e di scarico (Floa- ting Production Storage and Off-loading Units – FPSO). 10 Per «gruppo tecnico» si intende un organo composto da rappresentanti delle Parti, dei membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializ- zate, di organizzazioni intergovernative che hanno concluso accordi con l’Orga- nizzazione e di organizzazioni non-governative che hanno lo status di consulente presso l’Organizzazione, che dovrebbe includere preferibilmente rappresentanti delle istituzioni e di laboratori che effettuano le analisi dei sistemi antivegetativi. Tali rappresentanti devono essere esperti nel campo dello sviluppo ambientale e degli effetti tossici, della biologia marina, della salute dell’uomo, dell’analisi eco- nomica, della gestione dei rischi, dei trasporti marittimi internazionali, delle tecno- logie di rivestimento con sistemi antivegetativi o di altri settori specializzati neces- sari per esaminare in modo obiettivo le qualità tecniche di proposte dettagliate.
Art. 3 Applicazione 1 Salvo diversa disposizione specificata nella presente Convenzione, la presente si applica: a. alle navi battenti la bandiera di una Parte; b. alle navi non battenti la bandiera di una Parte ma che operano sotto l’autorità di una Parte; e c. alle navi in approdo ad un porto, ad un cantiere navale o ad un terminale off- shore di una Parte, che non rientrano nelle lettere a o b. 2 La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra, alle unità ausiliarie o ad altre navi possedute da una Parte o da essa gestite e adibite per il momento esclu- sivamente a servizi governativi non commerciali. Tuttavia, ogni Parte si assicura, mediante l’adozione di misure appropriate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle suddette navi ad essa appartenenti o da essa gestite, che esse agiscano conformemente alla presente Convenzione, per quanto ragionevole e possibile da mettere in pratica.
4 RS 0.747.305.411
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3 Nel caso di navi di Stati non-Parte della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria ad assicurare che tali navi non beneficino di un trattamento più favorevole.
Art. 4 Misure di controllo dei sistemi antivegetativi 1 In conformità alle prescrizioni specificate nell’Allegato 1, ciascuna Parte vieta e/o limita: a. l’applicazione, la riapplicazione, l’installazione o l’uso di sistemi antivegeta- tivi nocivi sulle navi riferiti all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a o b; e b. l’applicazione, la riapplicazione, l’installazione o l’uso di tali sistemi antive- getativi nocivi sulle navi, di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera c, mentre si trovano nel porto, cantiere navale, terminale off-shore di una Parte; e prende misure efficaci per assicurare che tali navi soddisfino i suddetti requisiti. 2 Le navi dotate di un sistema antivegetativo sottoposto a una misura di controllo risultante da un emendamento all’Allegato 1, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione possono mantenere tale sistema fino alla data prevista per la sua sosti- tuzione, senza eccedere un periodo di 60 mesi dall’applicazione di tale sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali tali da giustificare l’applicazione più tempestiva della misura di controllo.
Art. 5 Misure di controllo dei rifiuti di cui all’Allegato 1 Tenuto conto delle regole, delle norme e delle prescrizioni internazionali, una Parte prende misure appropriate sul proprio territorio per esigere che i rifiuti risultanti dall’applicazione o dalla rimozione di un sistema antivegetativo sottoposto ad azioni di controllo ai sensi dell’Allegato 1 siano raccolti, mantenuti, trattati ed evacuati in modo sicuro ed ecologico al fine di proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente.
Art. 6 Procedura per la proposta di emendamenti per i controlli sui sistemi antivegetativi 1 Ogni Parte può proporre un emendamento all’Allegato 1 in conformità al presente articolo. 2 Una proposta iniziale deve contenere le informazioni prescritte all’Allegato 2 ed essere sottoposta all’Organizzazione. Quando l’Organizzazione riceve una proposta, essa la sottopone all’attenzione delle Parti, dei membri dell’Organizzazione, delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, delle organizzazioni intergo- vernative che hanno concluso accordi con l’Organizzazione e di organizzazioni non- governative che hanno lo status di consulente presso l’Organizzazione, e comunica loro il testo. 3 Il Comitato decide se il sistema antivegetativo in questione richieda uno studio più approfondito sulla base della proposta iniziale. Se il Comitato decide che un’indagine più ampia sia giustificata, domanda alla Parte proponente di sottoporgli una proposta dettagliata con le informazioni di cui all’Allegato 3, salvo che la pro-
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posta iniziale non includa già tutte le informazioni richieste nell’Allegato 3. Se il Comitato ritiene che esista un rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica piena non deve essere usata per impedirgli di procedere alla valutazione della proposta. Il Comitato istituisce un gruppo tecnico conformemente all’articolo 7.
4 Il gruppo tecnico studia la proposta dettagliata insieme a ogni eventuale dato
supplementare sottoposto da ciascun soggetto interessato e procede a una valutazio- ne e indica al Comitato se la proposta ha dimostrato un potenziale di rischio ecces- sivo per gli effetti sfavorevoli su organismi non target o sulla salute umana tale da giustificare un emendamento all’Allegato 1. A tale riguardo: a. lo studio del gruppo tecnico include: i. una valutazione dell’associazione tra il sistema antivegetativo in que- stione e i relativi effetti sfavorevoli osservati sia sull’ambiente che sulla salute umana, ivi compreso, ma non solo, il consumo di alimenti marini contagiati, ottenuti attraverso studi controllati, basati sui dati descritti all’Allegato 3 e su tutti gli altri dati pertinenti messi in evidenza; ii. una valutazione della riduzione del rischio potenziale attribuibile alle misure di controllo proposte e ogni altra misura di controllo che può es- sere presa in considerazione dal gruppo tecnico; iii. un esame delle informazioni disponibili sulla fattibilità tecnica delle misure di controllo e del rapporto costo-efficacia della proposta; iv. un esame delle informazioni disponibili sugli altri effetti provenienti dall’introduzione di tali misure di controllo relative a: – l’ambiente (ivi compreso, ma non solo, il costo della non azione e l’impatto sulla qualità dell’aria), – le problematiche di salute e di sicurezza per i cantieri navali (vale a dire gli effetti sui lavoratori dei cantieri), – il costo per i trasporti marittimi internazionali e altri settori interes- sati; e v. un esame della disponibilità di alternative appropriate, ivi compresi i rischi potenziali delle soluzioni alternative. b. Il rapporto del gruppo tecnico è messo per iscritto e tiene in conto ciascuna delle valutazioni e delle considerazioni di cui alla lettera a, eccetto quando il gruppo tecnico decide di non procedere con le valutazioni e con le consi- derazioni descritte nella lettera a punti ii-v se constata, dopo la valutazione descritta nella lettera a punto i, che tale proposta non merita di essere ulte- riormente esaminata. c. Il rapporto del gruppo tecnico include, tra l’altro, una raccomandazione indi- cante se le misure di controllo internazionali previste nell’applicazione della presente Convenzione siano giustificate per i sistemi antivegetativi, se le misure specifiche di controllo suggerite nella proposta dettagliata siano
appropriate o se il gruppo ritenga più idonee altre misure di controllo. 5 Il rapporto del gruppo tecnico è trasmesso alle Parti, ai membri dell’Organizza- zione, all’ONU e alle sue agenzie specializzate, alle organizzazioni intergovernative
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che hanno concluso accordi con l’Organizzazione e alle organizzazioni non- governative quali organi consultivi presso l’Organizzazione, prima del suo esame da parte del Comitato. Il Comitato decide se sia il caso di approvare eventuali proposte di emendamento dell’Allegato 1 e ogni eventuale modifica del caso, in considera- zione del rapporto del gruppo tecnico. Se il rapporto indica un rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di certezza scientifica piena non deve essere invocata per impedire l’iscrizione di un sistema antivegetativo nell’Allegato 1. Le proposte di emendamento all’Allegato 1 sono divulgate, se approvate dal Comitato, in confor- mità all’articolo 16 paragrafo 2 lettera a. La decisione di non approvare una proposta non esclude un successivo esame di una nuova proposta relativa ad un determinato sistema antivegetativo, qualora emergano nuove informazioni. 6 Solo le Parti possono partecipare alle decisioni prese dal Comitato, come descritto nei paragrafi 3 e 5.
Art. 7 Gruppi tecnici 1 Il Comitato costituisce un gruppo tecnico in applicazione dell’articolo 6 quando viene ricevuta una proposta dettagliata. Nei casi in cui svariate proposte sono ricevu- te contemporaneamente o una dopo l’altra, il Comitato può costituire uno o più gruppi tecnici, secondo le necessità. 2 Ogni Parte può partecipare alle deliberazioni del gruppo tecnico e dovrebbe avva- lersi delle competenze in merito di cui dispone. 3 Il Comitato definisce il mandato, l’assetto ed il funzionamento dei gruppi tecnici. Tali mandati garantiscono il rispetto del carattere confidenziale di ogni informazione che potrebbe essere divulgata. I gruppi tecnici possono tenere le riunioni che riten- gono necessarie ma devono sforzarsi di portare avanti i loro lavori anche per corri- spondenza o per posta elettronica o con un altro mezzo ritenuto appropriato. 4 Solo i rappresentanti delle Parti possono partecipare alla formulazione delle rac- comandazioni da sottoporre al Comitato in applicazione dell’articolo 6. Il gruppo tecnico deve sforzarsi di raggiungere l’unanimità tra i rappresentanti delle Parti: se ciò non è possibile, comunica le osservazioni della minoranza.
Art. 8 Ricerca scientifica e tecnica e monitoraggio 1 Le Parti prendono misure appropriate per promuovere e facilitare la ricerca tecni- co-scientifica sugli effetti dei sistemi antivegetativi, nonché il monitoraggio di tali effetti. In particolare tale ricerca dovrebbe includere l’osservazione, la misurazione, la campionatura, la valutazione e l’analisi degli effetti dei sistemi antivegetativi. 2 Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ogni Parte agevola l’accesso delle altre Parti che ne fanno richiesta alle informazioni pertinenti: a. alle attività scientifiche e tecniche intraprese in conformità alla presente Convenzione; b. ai programmi scientifici e tecnologici concernenti l’ambiente marino ed i loro obiettivi; e
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c. gli effetti osservati durante i programmi di monitoraggio e di valutazione concernenti i sistemi antivegetativi.
Art. 9 Comunicazioni e scambio di informazioni
1 Ciascuna Parte s’impegna a comunicare all’Organizzazione:
a. una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono au- torizzati ad agire per conto di tale Parte nella gestione delle materie concer- nenti il controllo dei sistemi antivegetativi, in conformità alla presente Con- venzione, ai fini della sua divulgazione alle Parti che la sottoporranno alla conoscenza dei loro funzionari. L’Amministrazione notifica quindi all’Orga- nizzazione le specifiche responsabilità e le condizioni dell’autorità delegata a designare gli ispettori o gli organismi riconosciuti nonché le condizioni di autorità che è stata loro delegata; e b. su base annuale, informazioni relative a ogni sistema antivegetativo appro- vato, sottoposto a limitazioni o proibito ai sensi della sua legislazione nazio- nale. 2 L’Organizzazione divulga con ogni mezzo appropriato le informazioni che le sono state trasmesse ai sensi del paragrafo 1. 3 Qualora determinati sistemi antivegetativi vengano approvati, registrati o autoriz- zati da una Parte, detta Parte fornisce o richiede ai fabbricanti di tali sistemi di fornire alle Parti richiedenti le informazioni pertinenti in base alle quali essa ha deliberato, ivi comprese le informazioni indicate nell’Allegato 3, o altre informa- zioni che permettano di procedere ad una valutazione appropriata dei sistemi antive- getativi. Nessuna informazione tutelata dalla legge verrà divulgata.
Art. 10 Visita e rilascio dei certificati Una Parte deve assicurarsi che le navi sotto la sua bandiera o che operano sotto la sua autorità siano oggetto di ispezioni e che i certificati siano loro rilasciati in con- formità alle regole dell’Allegato 4.
Art. 11 Ispezione delle navi e ricerca delle trasgressioni e violazioni 1 Una nave cui si applica la presente Convenzione può essere ispezionata in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale offshore di una Parte da funzionari autorizzati dalla suddetta Parte al fine di verificare se la nave sia conforme alla presente Con- venzione. Eccetto i casi in cui sussistano buone ragioni di pensare che una nave abbia violato la presente Convenzione, eventuali ispezioni di questo tipo si limi- tano a: a. verificare che, laddove richiesto, la nave abbia a bordo un certificato inter- nazionale del sistema antivegetativo o una dichiarazione relativa a detto sistema in corso di validità; e/o b. una breve campionatura del sistema antivegetativo della nave che non nuoc- cia né all’integrità né alla struttura né al funzionamento di questo sistema,
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tenuto conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione5. Tuttavia, il ter- mine richiesto per trattare i risultati di questa campionatura non deve impe- dire il movimento e la partenza della nave. 2 Qualora esistano buone ragioni di ritenere che la nave violi la presente Convenzio- ne, un’ispezione approfondita può essere effettuata tenendo conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione6. 3 Se si è constatato che la nave trasgredisce la presente Convenzione, la Parte che procede all’ispezione può prendere misure per inviare un avvertimento alla nave, trattenerla, dimetterla o non ammetterla nei suoi porti. Una Parte che prende tali misure nei confronti di una nave perché non soddisfa la presente Convenzione, deve informare immediatamente l’Amministrazione della nave interessata. 4 Le Parti cooperano alla ricerca delle violazioni e all’applicazione della presente Convenzione. Una Parte può altresì ispezionare una nave che entra in un porto, cantiere navale o terminale offshore sotto la sua giurisdizione, qualora un’altra Parte chieda di procedere ad un’indagine, fornendo prove sufficienti che la nave è gestita o che è stata gestita trasgredendo la presente Convenzione. Il rapporto di tale inchie- sta è indirizzato alla Parte richiedente nonché all’autorità competente dell’Ammi- nistrazione da cui la nave in causa dipende, affinché possano essere intraprese misu- re appropriate ai sensi della presente Convenzione.
Art. 12 Infrazioni 1 Ogni infrazione alla presente Convenzione è vietata e sanzionata dalla legislazione dell’Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto, ovunque essa si trovi. Se è informata di una tale violazione, l’Amministrazione procede a un’inchiesta e può chiedere alla Parte che l’ha informata di fornire prove supplementari sulla presunta infrazione. Se ritiene che vi siano prove sufficienti per intraprendere azioni giudizia- rie a motivo dell’infrazione in questione, l’Amministrazione fa in modo che tali azioni siano intraprese al più presto in conformità alla sua legislazione. L’Amministrazione informa prontamente la Parte che ha segnalato la presunta infrazione nonché l’Organizzazione sulle misure prese. Se non ha intrapreso alcuna misura entro un anno a decorrere dalla ricezione delle informazioni, l’Ammini- strazione deve darne notizia alla Parte che ha segnalato la presunta infrazione. 2 Ogni infrazione alla presente Convenzione all’interno della giurisdizione di una Parte è proibita e le sanzioni saranno stabilite dalla legislazione di questa Parte. Ogni qualvolta avviene una tale violazione, la Parte deve: a. fare in modo che azioni giudiziarie vengano intraprese in conformità alla sua legislazione; o b. fornire all’Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto le informa- zioni e le prove che potrebbero essere in suo possesso per attestare che vi è stata infrazione.
5 Direttive ancora da elaborare.
6 Direttive ancora da elaborare.
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3 Le sanzioni previste dalla legislazione di una Parte in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare le infrazioni alla presente Convenzione, ovunque esse avvengano.
Art. 13 Ritardo indebito o detenzione delle navi 1 Conviene evitare per quanto possibile che una nave sia trattenuta indebitamente o subisca dei ritardi, ai sensi degli articoli 11 o 12. 2 Una nave che sia trattenuta indebitamente o che subisca dei ritardi ai sensi degli articoli 11 o 12 ha diritto a un risarcimento per ogni pregiudizio o danno subito.
Art. 14 Regolamento delle controversie Le Parti regolano tra di esse qualsiasi controversia per quanto riguarda l’interpreta- zione o l’applicazione della presente Convenzione per via negoziale, d’inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici a loro scelta.
Art. 15 Rapporto con il diritto internazionale del mare Nessuna norma della presente Convenzione interferisce nei diritti e negli obblighi di ogni Stato in virtù delle regole del diritto internazionale consuetudinario enunciate dalle Nazioni Unite sul diritto del mare7.
Art. 16 Emendamenti
1 La presente Convenzione può essere modificata secondo una delle procedure
definite nei seguenti paragrafi.
2 Emendamenti dopo un esame nell’ambito dell’Organizzazione:
a. Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. L’emendamento proposto è sottoposto al Segretario generale che lo divulga alle Parti ed ai membri dell’Organizzazione almeno sei mesi prima del suo esame. Nel caso di una proposta di emendamento all’Allegato 1, quest’ulti- ma è trattata in conformità all’articolo 6 prima di essere esaminata ai sensi del presente articolo. b. Un emendamento proposto e diffuso nella maniera di cui sopra è rinviato al Comitato per l’esame. Le Parti, a prescindere che siano o meno membri dell’Organizzazione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell’esame e dell’adozione dell’emendamento. c. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti pre- senti e votanti in seno al Comitato, a patto che un terzo almeno delle Parti sia presente al momento del voto.
7 RS 0.747.305.15
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d. Gli emendamenti adottati conformemente alla lettera c sono comunicati dal Segretario generale alle Parti per l’accettazione. e. Si reputa che un emendamento è stato accettato nei seguenti casi: i. Un emendamento a un articolo della presente Convenzione si può rite- nere accettato alla data in cui due terzi delle Parti hanno notificato la loro accettazione al Segretario generale. ii. Un emendamento a un allegato si reputa accettato alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua adozione o ogni altra data stabilita dal Comitato. Tuttavia, se a questa data oltre un terzo delle Parti ha notificato al Segretario generale un’obiezione contro questo emenda- mento, quest’ultimo si ritiene respinto. f. Un emendamento entra in vigore alle seguenti condizioni: i. Un emendamento a un articolo della presente Convenzione entra in vigore per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato in conformità alla lettera e punto i. ii. Un emendamento all’Allegato 1 entra in vigore per tutte le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato, a eccezione di tutte le Parti che:
1. hanno notificato la loro obiezione all’emendamento, conforme-
mente alla lettera e punto ii e che non hanno ritirato tale obiezione;
2. hanno notificato al Segretario generale, prima dell’entrata in
vigore di detto emendamento, che esso entrerà in vigore solo dopo la susseguente notifica della sua accettazione; oppure
3. hanno fatto una dichiarazione al momento del deposito del loro
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della pre- sente Convenzione, che gli emendamenti all’Allegato 1 entreranno in vigore per loro solo dopo la notifica al Segretario generale della sua accettazione rispetto a tali emendamenti. iii. Un emendamento a un allegato diverso dall’Allegato 1 entra in vigore per tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato, a eccezione di tutte le Parti che hanno notificato la loro obiezione all’emendamento conformemente alla lettera e punto ii e che non hanno ritirato tale obiezione. g. i. Una Parte che ha notificato un’obiezione sulla base della lettera f punto ii numero 1 o punto iii può successivamente notificare al Segretario generale l’accettazione dell’emendamento. Tale emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell’emendamento, se quest’ultima è posteriore. ii. Se una Parte che ha indirizzato una notifica o ha fatto una dichiarazione indicata alla lettera f punto ii numero 2 rispettivamente 3 notifica al Segretario generale la sua accettazione di un emendamento, tale emen- damento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della
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notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell’emen- damento, se quest’ultima è posteriore.
3 Emendamento tramite Conferenza:
a. Alla domanda di una Parte, sostenuta da almeno un terzo delle Parti, l’Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione. b. Un emendamento adottato da questa Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato dal Segretario generale a tut- te le Parti per accettazione. c. A meno che la conferenza decida diversamente, l’emendamento si reputa accettato ed entra in vigore in conformità alle procedure definite nei para- grafi 2 lettera e rispettivamente f del presente articolo.
4 Ogni Parte che ha respinto un emendamento a un allegato è considerata come non
Parte soltanto ai fini dell’applicazione dell’emendamento suddetto. 5 L’aggiunta di un nuovo allegato è proposta ed entra in vigore in conformità alla procedura applicabile a un emendamento a un articolo della presente Convenzione. 6 Ogni notifica o dichiarazione in virtù del presente articolo è indirizzata per iscritto al Segretario generale.
7 Il Segretario generale informa le Parti ed i membri dell’Organizzazione:
a. di ogni emendamento che entra in vigore e della data della sua entrata in vigore in generale e nei confronti di ogni Parte; e b. di ogni notifica o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo.
Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1 La presente Convenzione è aperta alla firma di qualsiasi Stato, nella sede
dell’Organizzazione, dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 e rimane successi- vamente aperta all’adesione.
2 Gli Stati possono divenire Parti alla presente Convenzione mediante:
a. firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; o b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o c. adesione. 3 La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale. 4 Se uno Stato è ripartito in due o più unità territoriali in cui regimi giuridici diversi sono applicabili per le questioni trattate nella presente Convenzione, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione esso può dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali
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o solo ad una o a più unità territoriali e può modificare questa dichiarazione presen- tandone un’altra in qualsiasi momento. 5 La dichiarazione è notificata al Segretario generale e menziona espressamente le unità territoriali cui si applica la presente Convenzione.
Art. 18 Entrata in vigore
1 La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno
25 Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 25 per cento della stazza lorda della flotta mondiale mercantile, hanno sia firmato la Convenzione senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione sia depositato lo strumento richiesto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione conformemente all’articolo 17. 2 Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione, dopo che le condizioni che regolano la sua entrata in vigore sono state adempiute ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione esplicano i loro effetti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento, qualsiasi sia la data finale. 3 Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deposi- tato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ha effetto tre mesi dopo la data di deposito dello strumento. 4 Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione deposita- to dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione è reputato accettato in virtù dell’articolo 16, si applica alla Convenzione così come emendata.
Art. 19 Denuncia
1 La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in
qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte. 2 La denuncia si effettua mediante il deposito di una notifica scritta presso il Segreta- rio generale ed ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo specificato nella notifica.
Art. 20 Depositario 1 La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale, il quale ne invia copie certificate conformi a tutti gli Stati che l’hanno firmata o che vi hanno aderito. 2 Oltre alle funzioni specificate in altri articoli della presente Convenzione, il Segre- tario generale: a. informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito:
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i. di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di rati- fica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data, ii. della data di entrata in vigore della presente Convenzione, iii. del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data in cui esso è stato ricevuto e della data in cui esso acquista efficacia; b. dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, ne trasmette il testo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite8.
Art. 21 Lingue La presente Convenzione è redatta in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente parimenti fede.
In fede della quale i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Londra, il 5 ottobre duemilauno.
(Seguono le firme)
8 RS 0.120
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Allegato 1
Controlli sui sistemi antivegetativi
Sistema antivegetativo Misure di controllo Applicazione Data alla quale le misure acquistano efficacia
Composti organostan- Le navi non devono Tutte le navi 1° gennaio 2003 nici che agiscono applicare o riapplicare come biocidi nei tali composti sistemi antivegetativi
Composti organostan- Le navi: Tutte le navi 1° gennaio 2008 nici che agiscono 1. non devono avere (a eccezione delle come biocidi nei tali composti sui piattaforme fisse e sistemi antivegetativi loro scafi o sulle galleggianti, FSU e parti e superfici FPSO che sono state esterne; o costruite prima del 1° gennaio 2003 e che
2. devono essere non sono passate nel
provviste di un bacino di carenaggio il rivestimento che 1° gennaio 2003 o formi una barriera dopo tale data) che impedisca la lisciviazione dei composti antivege- tativi sottostanti non conformi
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Allegato 2
Elementi necessari per una proposta iniziale
1 La proposta iniziale deve includere un’adeguata documentazione che contenga
almeno quanto segue: a) individuazione del sistema antivegetativo oggetto della proposta: nome del sistema antivegetativo, nome dei principi attivi e, se possibile, il numero di registro dei Chemical Abstract Service (numero CAS), oppure i composti del sistema sospettati di provocare effetti negativi pericolosi; b) caratterizzazione delle informazioni che indicano che il sistema antivegetati- vo o i suoi prodotti di trasformazione possono rappresentare un rischio per la salute umana o causare effetti negativi negli organismi non target a concen- trazioni che si possono riscontrare nell’ambiente (ad esempio risultati di stu- di di tossicità su specie rappresentative o dati relativi al bioaccumulo); c) prove sulla probabilità che dei composti tossici contenuti nel sistema antive- getativo o nei suoi prodotti di trasformazione si riscontrino nell’ambiente in concentrazioni tali da causare effetti negativi in organismi non target, sulla salute umana o sulla qualità dell’acqua (ad esempio dati sulla persistenza nella colonna d’acqua, nei sedimenti e nel biota; tasso di lisciviazione dei componenti tossici delle superfici trattate negli studi o in condizioni di effet- tivo utilizzo; o monitoraggio dei dati, se disponibile); d) un’analisi dell’associazione fra il sistema antivegetativo, gli effetti negativi prodotti e le concentrazioni nell’ambiente, attese o osservate; e e) una raccomandazione preliminare sul tipo di restrizioni che potrebbero risul- tare efficaci per ridurre i rischi connessi al sistema antivegetativo. 2 La proposta iniziale deve essere presentata in conformità alle regole ed alle proce- dure stabilite dall’Organizzazione.
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Allegato 3
Elementi necessari per una proposta dettagliata
1 Una proposta dettagliata deve includere una documentazione adeguata contenente
quanto segue: a) sviluppo dei dati citati nella proposta iniziale; b) risultati ottenuti dalle categorie di dati di cui al paragrafo 3 lettere a, b e c, se possibile, in funzione del soggetto della proposta e l’identificazione o la de- scrizione delle metodologie utilizzate per lo sviluppo dei dati; c) riepilogo dei risultati degli studi condotti sugli effetti negativi del sistema antivegetativo; d) se è stato eseguito un monitoraggio, una sintesi dei risultati comprendente le informazioni sul traffico marittimo e una descrizione generale della zona monitorata; e) una sintesi dei dati disponibili sull’esposizione ecologica o ambientale e una stima delle concentrazioni nell’ambiente ottenute attraverso l’applicazione di modelli matematici, utilizzando tutti i parametri disponibili sullo sviluppo ambientale, preferibilmente quelli che sono stati determinati in modo speri- mentale, nonché l’identificazione o la descrizione del modello utilizzato; f) una valutazione dell’associazione tra il sistema antivegetativo in questione, gli effetti negativi prodotti e le concentrazioni ambientali osservate o attese; g) un’indicazione qualitativa del grado di incertezza della valutazione riferita alla lettera f; h) un’indicazione delle misure di controllo specifiche per ridurre i rischi asso- ciati al sistema antivegetativo; e i) un riepilogo dei risultati disponibili sui possibili effetti derivanti dalle misure di controllo raccomandate relativi alla qualità dell’aria, alle condizioni nei cantieri navali, ai trasporti marittimi internazionali ed ad altri settori interes- sati, nonché la disponibilità di adeguate alternative. 2 Una proposta dettagliata deve altresì includere informazioni su ognuna delle se- guenti proprietà, fisiche e chimiche, dei composti potenzialmente pericolosi, dove possibile: – punto di fusione; – punto di ebollizione; – densità (densità relativa); – pressione di vapore; – solubilità in acqua/pH/costante di dissociazione (pKa); – potenziale di ossidoriduzione;
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– massa molecolare; – struttura molecolare; e – altre proprietà fisico-chimiche individuate nella proposta iniziale. 3 Per le finalità del paragrafo 1 lettera b di cui sopra, le categorie di dati sono le seguenti: a) dati sullo sviluppo e sugli effetti ambientali: – modi di degradazione/dispersione (p. es. idrolisi, fotodegradazione, biodegradazione), – persistenza nei relativi ambienti (p. es. colonna d’acqua, sedimenti, bio- ta), – ripartizione sedimenti/acqua; – tasso di lisciviazione dei biocidi o degli elementi attivi, – bilancio di massa, – bioaccumulo, coefficiente di partizione, coefficiente acqua/ottanolo, e – ogni nuova reazione sulla lisciviazione o effetti di interazione cono- sciuti; b) dati relativi agli effetti non conosciuti in piante acquatiche, invertebrati, pe- sci, uccelli marini, mammiferi marini, specie in pericolo di estinzione, altri esseri viventi, qualità dell’acqua, fondali marini o habitat di organismi non target, ivi compresi organismi vulnerabili e rappresentativi: – tossicità acuta, – tossicità cronica, – tossicità a livello dello sviluppo e della riproduzione,; – disturbi endocrini, – tossicità dei sedimenti, – biodisponibilità/biomagnificazione/bioconcentrazione, – catena alimentare/effetti sulle popolazioni, – osservazione degli effetti negativi nell’ambiente/morte dei pesci/spiag- giamenti/analisi dei tessuti, e – residui nel pescato, tali dati si riferiscono a uno o più tipi di organismi non target così come le piante acquatiche, gli invertebrati, i pesci, gli uccelli, i mammiferi e le specie in pericolo di estinzione; c) dati sui possibili effetti sulla salute umana (compreso, ma non solo, il con- sumo del pescato in questione). 4 Una proposta dettagliata deve includere una descrizione delle metodologie utiliz- zate nonché di tutte le misure adottate al fine di garantire la qualità e ogni esame degli studi condotti.
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Allegato 4
Ispezioni e requisiti per la certificazione dei sistemi antivegetativi
Regola 1 Ispezioni 1 Le navi aventi una stazza lorda pari o superiore a 400 tonnellate di cui all’arti- colo 3 paragrafo 1 lettera a che effettuano viaggi internazionali, a esclusione delle piattaforme fisse o galleggianti, FSU e FPSO, devono essere sottoposte alle ispezio- ni specificate qui di seguito: a) un’ispezione iniziale fatta prima che la nave entri in servizio o prima che il certificato internazionale del sistema antivegetativo, prescritto secondo le regole 2 o 3, venga rilasciato per la prima volta; b) una ispezione effettuata al momento del cambiamento o della sostituzione dei sistemi antivegetativi. Tali ispezioni devono essere riportate sul certifi- cato rilasciato secondo le regole 2 o 3. 2 L’ispezione deve essere tale da garantire che il sistema antivegetativo della nave soddisfi pienamente la presente Convenzione; 3 L’Amministrazione stabilisce misure appropriate da applicare alle navi che non si sono sottoposte alle disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente regola, al fine di garantire il rispetto della presente Convenzione. 4 a) Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione, le ispezioni delle navi devono essere effettuate da funzionari debitamente autorizzati dall’Amministrazione o come previsto dalla regola 3 paragrafo 1, in conside- razione delle linee guida sulle ispezioni elaborate dall’Organizzazione9. In alternativa l’Amministrazione può incaricare ispezioni prescritte dalla pre- sente Convenzione sia ispettori designati a questo scopo sia organismi da es- sa riconosciuti. b) Un’Amministrazione che designa ispettori o organismi riconosciuti10 per ef- fettuare le ispezioni deve almeno abilitare ogni ispettore designato o ogni organismo riconosciuto a: i. esigere che una nave sottoposta ad una ispezione soddisfi le norme dell’allegato 1; ed ii. effettuare ispezioni se richiesto dalle autorità competenti dello Stato a cui appartiene il porto che è Parte della presente Convenzione. c) Quando l’Amministrazione, un ispettore designato, o un organismo ricono- sciuto determina che il sistema antivegetativo della nave non è conforme alle indicazioni del certificato stabilito secondo le regole 2 o 3 o alle prescrizioni della presente Convenzione, deve garantire immediatamente che vengano
9 Linee guida ancora da elaborare.
10 Si vedano le direttive adottate dall’Organizzazione con la risoluzione A.739(18) e i requisiti fissati dall’Organizzazione con la risoluzione A.789(19), nelle rispettive versioni modificate dall’Organizzazione.
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adottate misure correttive affinché la nave sia conforme. L’ispettore o l’organismo competente deve altresì informare l’Amministrazione a tempo debito. Se le misure correttive richieste non vengono prese, l’Amministra- zione deve essere informata immediatamente e deve garantire che il certifi- cato non venga rilasciato, o ritirato, a seconda del caso. d) Nella situazione descritta nella lettera c, se la nave si trova nel porto di un’altra Parte, le autorità competenti dello Stato a cui appartiene il porto de- vono essere immediatamente informate. Se l’Amministrazione, un ispettore designato o un organismo riconosciuto ha informato le autorità competenti dello Stato del porto, il governo dello Stato del porto interessato deve pre- sentare all’Amministrazione, all’ispettore designato o all’organismo ricono- sciuto in questione tutta l’assistenza necessaria per consentirgli di adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente regola, nonché di adottare le misure descritte agli articoli 11 o 12.
Regola 2 Rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativo oppure apposizione di un visto
1 L’Amministrazione deve esigere che venga rilasciato un certificato a qualunque
nave cui si applica la regola 1 dopo che l’ispezione sia stata completata con successo in conformità alla Regola 1. Un certificato rilasciato sotto l’autorità di una Parte deve essere accettato dalle altre Parti ed essere considerato, per tutte le finalità previste dalla presente Convenzione, come avente lo stesso valore di un certificato rilasciato dalle stesse. 2 I certificati devono essere rilasciati o vistati dall’Amministrazione o da persona o organismo debitamente riconosciuto dalla stessa. In ogni caso l’Amministrazione si assume la completa responsabilità del certificato. 3 Nel caso di navi aventi un sistema antivegetativo sottoposto a una misura di con- trollo come specificato nell’allegato 1, applicato prima della data di entrata in vigore della stessa misura di controllo, l’Amministrazione deve rilasciare un certificato conforme ai paragrafi 2 e 3 della presente regola non oltre due anni dopo l’entrata in vigore della misura di controllo. Il presente paragrafo non pregiudica alcun obbligo per le navi di conformarsi all’Allegato 1. 4 Il certificato deve essere redatto secondo il modello che figura nell’appendice 1 del presente allegato ed essere scritto almeno in inglese, in francese o in spagnolo. Se è usata anche una lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia, quest’ultima prevale in caso di controversia o disaccordo.
Regola 3 Rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativo o apposizione di un visto ad opera di un’altra Parte
1 Su richiesta dell’Amministrazione, un’altra Parte può sottoporre una nave ad
un’ispezione e, qualora ritenga che soddisfi la presente Convenzione, essa rilascia un certificato o ne autorizza il rilascio e, a seconda dei casi, appone un visto o autorizza
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l’apposizione di un visto su detto certificato, in conformità alla presente Conven- zione.
2 Una copia del certificato e una copia del rapporto di ispezione devono essere
trasmesse al più presto all’Amministrazione richiedente. 3 Un certificato così rilasciato deve includere una dichiarazione indicante che è stato rilasciato su richiesta dell’Amministrazione di cui al paragrafo 1 e che ha lo stesso valore e riceve lo stesso riconoscimento di un certificato rilasciato dall’Amministra- zione. 4 Nessun certificato deve essere rilasciato a una nave autorizzata a battere bandiera di uno Stato che non è Parte contraente.
Regola 4 Validità di un certificato internazionale del sistema antivegetativo 1 Un certificato rilasciato secondo le regole 2 o 3 cessa di essere valido in uno dei seguenti casi: a) se il sistema antivegetativo viene modificato o sostituito e il certificato non è vistato in conformità alla presente convenzione; b) quando una nave passa sotto la bandiera di un altro Stato. Può essere rila- sciato un nuovo certificato soltanto se la Parte che lo rilascia ha la certezza che la nave è in conformità con la presente Convenzione. Nel caso di trasfe- rimento tra le Parti, se la domanda viene fatta entro un termine di tre mesi dal trasferimento, la Parte la cui nave era autorizzata precedentemente a bat- tere bandiera, invia appena possibile all’Amministrazione una copia dei cer- tificati di cui la nave era munita prima del trasferimento e, se disponibile, una copia dei rapporti di ispezione. 2 Una Parte può rilasciare un nuovo certificato a una nave di un’altra Parte che si è trasferita soltanto in seguito a una nuova ispezione o a un certificato in corso di validità rilasciato dalla Parte di cui la nave era autorizzata in precedenza a battere bandiera.
Regola 5 Dichiarazione sul sistema antivegetativo
1 L’amministrazione deve esigere che una nave di lunghezza pari o superiore a
24 metri ma di stazza lorda inferiore alle 400 tonnellate che effettua viaggi interna- zionali di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a (a esclusione delle piattaforme fisse o galleggianti, FSU e FPSO) sia munita di una dichiarazione firmata dal proprietario o da un suo agente autorizzato. La dichiarazione deve essere accompagnata da una documentazione appropriata (p. es. la ricevuta della vernice o la fattura dell’impresa) o contenere un attestato soddisfacente. 2 La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello che figura all’appendice 2 del presente allegato ed essere scritta almeno in inglese, in francese o in spagnolo. Se è usata anche una lingua ufficiale dello Stato che la rilascia, quest’ultima prevale in caso di controversia o disaccordo.
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Appendice 1 dell’Allegato 4
Modello del certificato internazionale del sistema antivegetativo
Certificato internazionale del sistema antivegetativo (Il presente certificato deve essere completato dalla scheda dei sistemi antivegetativi)
(Timbro ufficiale) (Stato)
Rilasciato ai sensi della Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi sotto l’autorità del governo di
…………………………………………… (nome dello Stato)
da
…………………………………………… (persona o organizzazione autorizzata)
Qualora sia stato precedentemente rilasciato un certificato, il presente sostituisce il certificato rilasciato in data …………………………………………………………………………………
Dati della nave1
Nome della nave ….….………………………………………………………………………… Numero o lettere distintive ……..…….………………………………………………………… Porto di registrazione ……………………………………………………………………… Stazza lorda ……………….…….……….……………………………………………………… Numero IMO2 .……………………………….………………………………………………… Un sistema antivegetativo verificato in base all’Allegato 1 alla Convenzione non è stato appli- cato durante o dopo la costruzione di questa nave ………………………………………………
1 Le caratteristiche della nave possono essere presentate anche orizzontalmente in caselle. 2 In conformità al sistema dei numeri d’identificazione IMO delle navi adottato dall’Organizzazione con la Risoluzione A. 600(15) dell’Assemblea.
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Un sistema antivegetativo verificato in base all’Allegato 1 alla Convenzione è stato applicato sulla nave in precedenza, ma è stato rimosso da ………………………………… (nome dell’installazione) il …………………………………. (data) Un sistema antivegetativo verificato in base all’Allegato 1 alla Convenzione è stato applicato su questa nave in precedenza, ma è stato coperto da un rivestimento applicato da …………………………… (nome dell’installazione) il …………………………………. (data) Un sistema antivegetativo verificato in base all’Allegato 1 era stato applicato a questa nave anteriormente al …………………………………. (data)3, ma deve essere rimosso o coperto con un rivestimento prima del ………………………………… (data)4 Con la presente si certifica che: 1. la nave è stata ispezionata ai sensi della regola 1 dell’Allegato 4 della Convenzione; e 2. l’ispezione dimostra che il sistema antivegetativo presente sulla nave è conforme ai requisiti applicabili dell’Allegato 1 della Convenzione.
Rilasciato a ….…………………………………………………………………………………… (Luogo del rilascio del certificato)
…………………… …………………………………………………………………………… (Data di rilascio) (Firma del funzionario autorizzato al rilascio del certificato)
Data del completamento della verifica alla quale il certificato è rilasciato: …………………………………………………….
3 Data dell’entrata in vigore della misura di controllo.
4 Data di scadenza di ogni periodo specificato nell’articolo 4(2) o ai sensi dell’Allegato 1.
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Modello di scheda dei sistemi antivegetativi
Scheda dei sistemi antivegetativi La presente scheda deve essere permanentemente allegata al Certificato Internazionale del Sistema Antivegetativo.
Dati della nave
Nome della nave …….…………………………………………………………………………… Numero o lettere distintive …….………….….…………………….…………………………… Numero IMO …………….……………….……………………………………………………… Dati dei sistemi antivegetativi applicati Tipi di sistema antivegetativo applicati……………………………………………….................. …………………………………………………………………………………………………… Date di applicazione dei sistemi antivegetativi …….…………….…….………………............. Nome delle imprese e delle installazioni di applicazione ……………………………………….……………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………………… Denominazioni dei fabbricanti dei sistemi antivegetativi ….…..……………………………..... …………………………………………………………………………………………………… Nomi e colori dei sistemi antivegetativi ……………….…………………………...................... …………………………………………………………………………………………………… Principi attivi e numero di registro dei Chemical Abstract Services (numero CAS) ……….….. …………………………………………………………………………………………………… Tipi di rivestimento coprente (eventuale) ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Date di applicazione del rivestimento coprente …………….……………………………………............................................................................ Si certifica che la presente scheda è corretta in ogni sua parte.
Rilasciata a ………………………………………………………………………………………. (Luogo del rilascio della scheda)
…………………… …………………………………………………………………………. (Data di rilascio) (Firma del funzionario autorizzato che rilascia la scheda)
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Visto della scheda5
Si certifica che, in seguito all’ispezione prescritta ai termini della regola 1 paragrafo 1 lettera b dell’Allegato 4 alla Convenzione, la nave risulta conforme alla Convenzione. Dati dei sistemi antivegetativi applicati Tipi di sistema antivegetativo usati ….…………………….………………………………........ ……………………………………………………………………………………………………. Date di applicazione dei sistemi antivegetativi …………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… Denominazioni delle imprese e delle installazioni di applicazione…….…….……….................. ……………………………………………………………………………………………………. Nomi dei produttori dei sistemi antivegetativi ……….….………………….…………………... ……………………………………………………………………………………………………. Nomi e colori dei sistemi antivegetativi ……….…………………………….………………….. ……………………………………………………………………………………………………. Ingredienti attivi e relativo numero di registrazione dei Chemical Abstract Services (numero CAS) …………………………………………………………………………………………………… Date di applicazione del rivestimento coprente …………….…………………………………… Firmato: ……………………………………………………………………………………………............. (Firma del funzionario autorizzato al rilascio della scheda)
Luogo: …….………………………….………………………………………………………….
(Timbro o sigillo dell’autorità competente)
5 Questa pagina della scheda relativa alla registrazione deve essere riprodotta e allegata alla scheda, se ritenuto necessario dall’Amministrazione.
6 Data di completamento dell’ispezione e del presente visto.
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Appendice 2 dell’Allegato 4
Modello di dichiarazione del sistema antivegetativo
Dichiarazione del sistema antivegetativo Redatto ai sensi della Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi
Nome della nave …….…………………………………………………………………………… Numero o lettere distintive ……….………..…………………………………………………… Porto di registrazione …….……………………………………………………………………… Lunghezza ……………….……………………………………………………………………… Stazza lorda ……………..…………….………………………………………………………… Numero IMO (se applicabile) ……….…………….…………….……………………………… Dichiaro che il sistema antivegetativo usato su questa nave è conforme all’Allegato 1 della Convenzione. ……………….…… ………………………………………………………………………….. (Data) (Firma del proprietario o del suo agente autorizzato)
Attestato del sistema antivegetativo applicato Tipi di sistema antivegetativo usati e date di applicazione …………………….…….…….... ………………………………………………………….………………………………………… ……………….…… ………………………………………………………………………….. (Data) (Firma del proprietario o del suo agente autorizzato)
Tipi di sistema antivegetativo usati e date di applicazione …………………….…….…….... ……………………………….…………………………………………………………………… ……………….…… ………………………………………………………………………….. (Data) (Firma del proprietario o del suo agente autorizzato)
Tipi di sistema antivegetativo usati e date di applicazione …………………….…….…….... …………………………………………………………………………….………………………
……………….…… ………………………………………………………………………….. (Data) (Firma del proprietario o del suo agente autorizzato)
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Campo d’applicazione il 23 ottobre 2013 Stati Parti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Firmato senza riserva di ratifica (F)
Antigua e Barbuda 6 gennaio 2003 A 17 settembre 2008 Australia 9 gennaio 2007 17 settembre 2008 Bahama 30 gennaio 2008 A 17 novembre 2008 Barbados 20 gennaio 2012 A 30 aprile 2012 Belgio 15 aprile 2009 15 luglio 2009 Brasile 20 febbraio 2012 20 maggio 2012 Bulgaria 3 dicembre 2004 A 17 settembre 2008 Canada 8 aprile 2010 8 luglio 2010 Cina 7 marzo 2011 A 7 giugno 2011 Macao 7 marzo 2011 7 giugno 2011 Cipro 23 dicembre 2005 A 17 settembre 2008 Cook, Isole 12 marzo 2007 A 17 settembre 2008 Corea del Sud 24 luglio 2008 A 24 ottobre 2008 Croazia 2 dicembre 2006 A 17 settembre 2008 Danimarca* a 19 febbraio 2003 F 17 settembre 2008 Isole Färöer 4 giugno 2010 4 giugno 2010 Egitto* 26 settembre 2012 A 26 dicembre 2012 Estonia 23 gennaio 2009 A 23 aprile 2009 Etiopia 14 luglio 2009 A 14 ottobre 2009 Finlandia 9 luglio 2010 9 luglio 2010 Francia 12 marzo 2007 A 17 settembre 2008 Germania 20 agosto 2008 20 novembre 2008 Giappone 8 luglio 2003 A 17 settembre 2008 Giordania 24 marzo 2010 24 giugno 2010 Grecia 22 dicembre 2005 A 17 settembre 2008 Iran* 6 aprile 2011 A 6 luglio 2011 Irlanda 20 ottobre 2011 A 20 gennaio 2012 Italia 21 gennaio 2013 A 21 aprile 2013 Kiribati 5 febbraio 2007 A 17 settembre 2008 Lettonia 9 dicembre 2003 A 17 settembre 2008 Libano 2 dicembre 2010 A 2 marzo 2011 Liberia 17 settembre 2008 A 17 dicembre 2008 Lituania 29 gennaio 2007 A 17 settembre 2008 Lussemburgo 21 novembre 2005 A 17 settembre 2008 Malaysia 27 settembre 2010 27 dicembre 2010 Malta 27 marzo 2009 A 27 giugno 2009 Marocco 17 aprile 2010 14 luglio 2010 Marshall, Isole 9 maggio 2008 A 17 settembre 2008 Messico 7 giugno 2006 A 17 settembre 2008 Mongolia 28 settembre 2011 A 28 dicembre 2011 Montenegro 29 novembre 2011 A 29 febbraio 2012
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Stati Parti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Firmato senza riserva di ratifica (F)
Nigeria 5 marzo 2003 A 17 settembre 2008 Niue 18 maggio 2012 A 18 agosto 2012 Norvegia 5 settembre 2003 A 17 settembre 2008 Paesi Bassi* 16 aprile 2008 A 17 settembre 2008 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 10 ottobre 2010 10 ottobre 2010 Palau 28 settembre 2011 A 28 dicembre 2011 Panama 17 settembre 2007 A 17 settembre 2008 Polonia 9 agosto 2004 A 17 settembre 2008 Regno Unito 7 giugno 2010 A 7 settembre 2010 Gibilterra 2 gennaio 2013 2 gennaio 2013 Vergini Britanniche, Isole 9 settembre 2013 9 settembre 2013 Romania 16 febbraio 2005 A 17 settembre 2008 Russia 19 ottobre 2012 19 gennaio 2012 Saint Kitts e Nevis 30 agosto 2005 A 17 settembre 2008 Serbia 8 luglio 2010 A 8 ottobre 2010 Sierra Leone 21 novembre 2007 A 17 settembre 2008 Singapore 31 dicembre 2009 A 31 marzo 2010 Siria* 24 aprile 2009 A 24 luglio 2009 Slovenia 18 maggio 2007 A 17 settembre 2008 Spagna 16 febbraio 2004 A 17 settembre 2008 Stati Uniti d’America* 21 agosto 2012 21 novembre 2012 Sudafrica 2 luglio 2008 A 2 ottobre 2008 Svezia 10 dicembre 2003 17 settembre 2008 Svizzera 24 settembre 2013 A 24 dicembre 2013 Trinidad e Tobago 3 gennaio 2012 3 aprile 2012 Tunisia 5 settembre 2011 A 5 dicembre 2011 Tuvalu 2 dicembre 2005 A 17 settembre 2008 Ungheria 30 gennaio 2008 17 novembre 2008 Uruguay 26 marzo 2013 A 26 giugno 2013 Vanuatu 20 agosto 2008 20 novembre 2008 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO) :www.imo.org/ o ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a La convenzione non si applica alla Groenlandia.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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