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AS 2013 579

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)

del 7 dicembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge del 5 ottobre 19901 sull’informazione dei consumatori; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori e il controllo della dichiarazione.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. pelliccia: pelame di mammiferi, eccetto:

1. gli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e

caprina,

2. i lama e gli alpaca;

b. prodotto di pellicceria: prodotto in pelliccia o che contiene pelliccia.

Sezione 2: Obblighi di dichiarazione

Art. 3 Dichiarazione della specie animale Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale da cui è stato ottenuto il pelame.

RS 944.022

2012-1468 579

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce RU 2013

Art. 4 Dichiarazione dell’origine del pelame 1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare l’origine del pelame. 2 L’origine del pelame è il Paese in cui l’animale è stato cacciato o in cui è stato alle- vato e tenuto fino all’età di macellazione. 3 Se non è possibile stabilire il Paese d’origine del pelame, occorre indicare con la massima precisione possibile la zona geografica di provenienza dell’animale.

Art. 5 Dichiarazione del modo di ottenimento del pelame 1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il modo di ottenimento del pelame.

2 Il modo di ottenimento va indicato come segue:

a. se gli animali sono stati cacciati: «caccia con trappole» o «caccia senza trap- pole»; b. se gli animali sono stati allevati: «allevamento in mandria», «allevamento in branco», «allevamento in gabbie con fondo naturale» oppure «allevamento in gabbie con fondo a griglia». 3 Se non è possibile dare un’indicazione ai sensi del capoverso 2, va indicato quanto segue: «Il pelame può essere stato ottenuto mediante caccia con trappole o caccia senza trappole oppure mediante qualsiasi tipo di allevamento, in particolare alleva- mento in gabbie».

Art. 6 Dichiarazione in caso di prodotti composti da più pelami In caso di prodotti composti da più di tre pelami di specie animale, Paesi d’origine e modi di ottenimento diversi, devono essere apposte le dichiarazioni di cui agli arti- coli 3–5 per i tre pelami presenti in maggiore quantità.

Art. 7 Collocazione e lingua della dichiarazione 1 L’origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale da cui è stato ottenuto il pelame vanno indicati in modo ben visibile e facilmente leggibile sul prodotto stesso. Queste dichiarazioni devono essere scritte su un’etichetta incol- lata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo.

2 Le dichiarazioni di cui agli articoli 3–6 devono figurare in almeno una lingua

ufficiale della Confederazione.

Sezione 3: Controllo della dichiarazione

Art. 8 Controllo autonomo 1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3‒7.

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce RU 2013

2 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve allestire sistemi e procedure che permettono di fornire a titolo gratuito le necessarie informazioni alle autorità che le richiedono.

Art. 9 Organo di controllo 1 L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) controlla se le dichiarazioni sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.

2 Per lo svolgimento dei controlli può ricorrere a enti privati o pubblici.

3 Può chiedere all’Amministrazione federale delle dogane di comunicare per un

periodo stabilito dati concernenti la dichiarazione doganale relativa all’importazione di pellicce o prodotti di pellicceria ben definiti.

Art. 10 Svolgimento dei controlli

1 I controlli dell’UFV avvengono:

a. sotto forma di controlli a campione presso i punti vendita; oppure b. sotto forma di controlli mirati, se vi sono motivi fondati per ritenere che una dichiarazione non è conforme alle prescrizioni. 2 L’UFV può controllare bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti utili e se necessario prelevare campioni da identificare e disporne l’analisi. A tal fine può accedere durante l’orario normale di lavoro ai locali commerciali di chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori. 3 Se dai controlli risulta che la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFV informa chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori in merito all’esito dei controlli dando all’interessato la possibilità di pronunciarsi.

4 L’UFV può disporre la rettifica della dichiarazione.

Art. 11 Emolumenti 1 Se dai controlli risulta che l’obbligo di dichiarazione è stato violato, la persona che ha violato il suddetto obbligo deve pagare un emolumento volto a coprire le spese di controllo.

2 L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.

3 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

4 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre

20043 sugli emolumenti.

3 RS 172.041.1

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce RU 2013

Sezione 4: Sanzioni penali

Art. 12 Chiunque viola le disposizioni relative alla dichiarazione di cui agli articoli 3–7 è punito secondo l’articolo 11 della legge del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 19 maggio 20104 sull’immissione in commercio di prodotti con- formi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 8 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: c. i seguenti altri prodotti:

8. pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all’ordinanza del 7 dicembre

20125 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni

di cui agli articoli 3–7 dell’ordinanza suddetta, relative alla dichiara- zione.

Art. 14 Disposizione transitoria Le pellicce e i prodotti di pellicceria non conformi alle disposizioni della presente ordinanza possono ancora essere forniti ai consumatori fino al 28 febbraio 2014.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.

7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 946.513.8 5 RS 944.022