AS 2013 907
Legge sulle epizoozie
Legge sulle epizoozie (LFE)
Modifica del 16 marzo 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20111, decreta:
I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue:
Titoli marginali In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche.
Sostituzione di termini
1 In
tutta la legge il termine «Ufficio federale di veterinaria» è sostituito con «UFV», con i necessari adeguamenti grammaticali. 2 Negli articoli 49 e 50 il termine «colpevole» è sostituito con «autore», con i neces- sari adeguamenti grammaticali.
Ingresso visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale3;
Art. 1 cpv. 2, secondo periodo
2 … Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie. …
Art. 3, frase introduttiva e n. 1 I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l’articolo 5 e le seguenti disposizioni:
1. Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri
veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.
2009-2611 907
Legge sulle epizoozie RU 2013
Art. 3a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2 Commissioni d’esame 1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far soste- nere gli esami:
2 Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione
formale.
Art. 4, 5 cpv. 2 e art. 6 Abrogati
Art. 10 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l’igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.
Art. 10a Misure preparatorie Il Consiglio federale, d’intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.
Art. 11 cpv. 2, secondo periodo 2 … A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macel- lai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.
Art. 21 cpv. 1
1 Il commercio ambulante di animali è vietato.
Art. 22 Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.
Art. 24 cpv. 2 2 Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di prove- nienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l’importazione, l’esportazione e il transito a un’autorizzazione dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV).
908
Legge sulle epizoozie RU 2013
Art. 25 cpv. 3 3 Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propa- gazione di un’epizoozia, l’autorità competente può ordinare l’uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.
Art. 26 Abrogato
Art. 27 cpv. 2 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a pre- venire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.
Art. 31 cpv. 2 Abrogato
Art. 31a Finanziamento di programmi di lotta contro le epizoozie 1 Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie. 2 Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l’indennità per le pre- stazioni fornite da terzi nell’ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi com- putabili, l’importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l’importo del- l’indennità per le prestazioni di terzi. 3 Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l’economia.
4 L’UFV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.
Art. 34 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 Abrogati
Art. 42, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b, f e g Ricerca, diagnosi, vaccini
1 La Confederazione:
b. gestisce l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose;
909
Legge sulle epizoozie RU 2013
f. può procurarsi vaccini contro le epizoozie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto; g. può gestire banche di vaccini.
Art. 47 Contravvenzioni e delitti
1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:
a. le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27; b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a; c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo. 2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Art. 48 Contravvenzioni 1 È punito con la multa, per quanto non sia applicabile l’articolo 47, chiunque inten- zionalmente viola: a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capo- verso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30; b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a; c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
Art. 52 Perseguimento penale
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
2 L’UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 20054 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20095 sull’IVA, le infra- zioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane. 3 Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’in- frazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane.
4 RS 631.0 5 RS 641.20
910
Legge sulle epizoozie RU 2013
4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 1,
2 o 3 e un’infrazione alla legge federale del 16 dicembre 20056 sulla protezione
degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 19868 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infra- zione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 53 cpv. 1, 1bis e 3
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.
1bis Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge. 3 Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.
Art. 53b Collaborazione internazionale 1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di infor- mazioni nel settore della salute animale.
2 Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell’Unione europea
trattati internazionali sul riconoscimento dell’equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.
Art. 54 cpv. 1, 1bis e 1ter 1 L’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione. 1bis Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale. 1ter Nei casi poco gravi, l’autorità competente per l’esecuzione può rinunciare a spor- gere denuncia penale.
6 RS 455 7 RS 817.0 8 RS 922.0 9 RS 923.0
911
Legge sulle epizoozie RU 2013
Art. 56a10 cpv. 1 e 3 1 Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale. 3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizoo- zie.
Art. 57 cpv. 2 lett. b, 3 lett. b e 4
2 Esso può in caso d’urgenza:
b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l’articolo 10 capoverso 1 nume- ri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un’epizoozia forte- mente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera. 3 L’UFV:
b. promuove la prevenzione delle epizoozie; può in particolare attuare pro- grammi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie; 4 L’UFV può affidare l’attuazione di programmi di riconoscimento precoce e di sor- veglianza a terzi. Può versar loro indennità per l’adempimento di tale compito.
Art. 59b Opposizione
1 Le decisioni dell’UFV possono essere impugnate con opposizione.
2 L’opposizione non ha effetto sospensivo; quest’ultimo può essere accordato su
domanda.
3 Il termine di opposizione è di dieci giorni.
Art. 62a Disposizione di coordinamento Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 201211 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 52 LFE sarà modi- ficato come segue:
Art. 52 Perseguimento penale
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
2 L’UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge
10 Nel tenore della mod. del 5 ott. 2007 (RU 2008 2269).
11 RS 453; FF 2012 3081
912
Legge sulle epizoozie RU 2013
del 18 marzo 200512 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200913 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane. 3 Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’in- frazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane. 4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 201214 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200515 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 9 ottobre 199216 sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 198617 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199118 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumen- tata.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
12 RS 631.0 13 RS 641.20 14 RS 453; FF 2012 3081 15 RS 455 16 RS 817.0 17 RS 922.0 18 RS 923.0
913
Legge sulle epizoozie RU 2013
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal Popolo il 25 novembre 2012.19
2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° maggio 2013.
3 Gli articoli 5 capoverso 2 e 56a capoversi 1 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
15 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
19 FF 2013 1493
914