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AS 2015 1627

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna U)

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna U)

del 28 maggio 2015

Il Consiglio delle scuole universitarie, desideroso di contribuire al processo di rinnovamento coordinato dell’insegnamento universitario introdotto a livello europeo dalla «Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999» («Dichiara- zione di Bologna»); allo scopo di meglio assicurare la qualità dell’offerta di studio per mezzo di un processo di riforma, di aumentare la mobilità degli studenti in tutte le fasi dello studio, di sviluppare l’interdisciplinarità dei cicli di studio e di garantire pari oppor- tunità offrendo la possibilità di studiare a tempo parziale, nonché sufficienti aiuti all’istruzione; visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 20151 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario in combinato disposto con l’articolo 12 capoverso 3 lettera a della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, emana su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie le seguenti direttive quale ordinamento quadro vincolante:

Art. 1 Cicli di studio a livelli 1 Le università cantonali e i politecnici federali della Svizzera (in seguito «universi- tà») suddividono tutti i loro cicli di studio nei seguenti livelli: a. il primo livello di studi con 180 punti di credito (studio di bachelor); b. il secondo livello di studi con 90–120 punti di credito (studio di master); c. il dottorato, la cui entità e struttura sono fissate autonomamente da ogni uni- versità. 2 Lo studio di bachelor e di master sostituiscono insieme l’attuale studio di diploma o di licenza. Per quanto concerne la durata del finanziamento degli studenti, degli aiuti all’istruzione come pure le tasse d’iscrizione, essi valgono come due livelli della stessa formazione.

RS 414.205.1

2015-0869 1627

Direttive di Bologna U RU 2015

Art. 2 Punti di credito

1 Le università assegnano punti di credito conformemente al sistema europeo di

trasferimento di crediti accademici (ECTS) sulla base di prestazioni di studio con- trollate. 2 Un punto di credito corrisponde a una prestazione di studio che può essere effettua- ta in 25–30 ore di lavoro.

Art. 3 Ammissione ai cicli di studio di master 1 L’ammissione ai cicli di studio di master presuppone in linea di principio il diplo- ma di bachelor di una scuola universitaria o un altro titolo di studio universitario equivalente. 2 I titolari di un diploma di bachelor di un’università svizzera sono ammessi senza ulteriori condizioni ai cicli di studio di master di un’università nel ramo di studi corrispondente.

3 Le università possono prevedere per l’ammissione ai cicli di studio di master

specializzati ulteriori condizioni identiche per tutti i candidati. 4 Per l’esame dell’equivalenza dei diplomi di bachelor ottenuti in altre scuole uni- versitarie vale il principio dell’uguaglianza di trattamento.

5 Le università possono far dipendere l’ottenimento del diploma di master dalla

prova di ulteriori conoscenze e capacità, non acquisite per l’ottenimento del diploma di bachelor.

Art. 4 Ammissione alle università con diplomi di bachelor rilasciati da scuole universitarie professionali e da alte scuole pedagogiche 1 I titolari di un diploma di bachelor rilasciato da una scuola universitaria profes- sionale o da un’alta scuola pedagogica svizzera sono ammessi allo studio nelle università indipendentemente dal tipo e dall’origine di tale certificato di diploma. È ammesso direttamente allo studio di master in un’università chi soddisfa le condi- zioni per l’ammissione allo studio di master nel proprio tipo di scuola universitaria e deve recuperare prestazioni di studio per un massimo di 60 punti di credito (obblighi formativi supplementari). 2 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie stabilisce la procedura per la determinazione degli obblighi formativi supplementari e ne fissa per ogni materia l’entità per l’ammissione diretta allo studio di master. 3 I Cantoni disciplinano l’ammissione all’immatricolazione alle università cantonali. La Confederazione disciplina l’ammissione all’immatricolazione ai PF. 4 Sono fatte salve in ogni caso le restrizioni all’ammissione valide per tutti i candida- ti agli studi.

Direttive di Bologna U RU 2015

Art. 5 Denominazione unificata dei diplomi Le università unificano la denominazione dei loro diplomi finali di studio secondo le denominazioni riconosciute sul piano internazionale.

Art. 6 Esecuzione La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è responsabile del coordinamento dell’esecuzione delle presenti direttive, per quanto ciò rientri nella competenza dei suoi membri. Coordina in particolare la definizione dei rami di studio nonché le condizioni d’ammissione delle università ai cicli di studio di master specializzati e provvede alla loro pubblicazione.

Art. 7 Vigilanza Il Consiglio delle scuole universitarie esercita la vigilanza sull’attuazione delle presenti direttive.

Art. 8 Disposizione transitoria sull’equivalenza della licenza e del diploma di master

1 Le licenze e i diplomi sono equivalenti a un diploma di master. L’equivalenza

viene attestata su richiesta dall’università che ha rilasciato la licenza o il diploma. 2 I titolari di una licenza o di un diploma sono autorizzati a portare il titolo di master al posto del vecchio titolo.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo Le direttive di Bologna della Conferenza universitaria svizzera del 4 dicembre 20033 sono abrogate.

Art. 10 Entrata in vigore Le presenti direttive entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2015.

28 maggio 2015 In nome del Consiglio delle scuole universitarie: Il presidente, Johann N. Schneider-Ammann

3 RU 2004 3003, 2006 1071, 2008 3603

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