AS 2015 2045
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea
Correzione
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (RU 1996 595; RS 748.132.1)
Art. 27
Invece di: Il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi della categoria II incombe al fornitore dei servizi di navigazione aerea.
Leggasi: Il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi della categoria II incombe all’esercente dell’aerodromo.
23 giugno 2015 Cancelleria federale
2015-1749 2045
O concernente il servizio della sicurezza aerea. Correzione RU 2015
2046