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AS 2015 2129

Convenzione del 10 aprile 1972 che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e a tossine e che disciplina la loro distruzione

Convenzione del 10 aprile 1972 che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e a tossine e che disciplina la loro distruzione

RS 0.515.07; RU 1976 1439

Campo d’applicazione il 10 giugno 2015, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Burundi 18 ottobre 2011 18 ottobre 2011 Camerun 18 gennaio 2013 A 18 gennaio 2013 Guyana 26 marzo 2013 26 marzo 2013 Malawi 2 aprile 2013 2 aprile 2013 Marshall, Isole 15 novembre 2012 A 15 novembre 2012 Mauritania 28 gennaio 2015 A 28 gennaio 2015 Monaco 30 aprile 1999 A 30 aprile 1999 Myanmar 1° dicembre 2014 1° dicembre 2014 Nauru 5 marzo 2013 A 5 marzo 2013 Paesi Bassi Aruba 1° gennaio 1986 22 giugno 1981 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)2 22 giugno 1981 22 giugno 1981

1 Completa quelli in RU 1976 1439, 1979 956, 1981 80, 1982 1316, 1983 1196, 1985 747,

1987 872, 1991 1031, 2004 1381, 2007 4771, 2008 3755 e 2011 3549.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 2 Il 10 ott. 2010 Curaçao e Sint Maarten, che facevano parte delle Antille Olandesi, hanno ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetto unicamente nelle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

2015-1696 2129

Divieto della messa in punto, fabbricazione e stoccaggio delle armi RU 2015 batteriologiche e a tossine e disciplinamento della loro distruzione. Conv.

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