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AS 2015 2331

Scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT (Sviluppo dell'acquis di «Dublino/Eurodac»)

Scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT (Sviluppo dell’acquis di «Dublino/Eurodac»)

Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 20141 Entrato in vigore il 20 luglio 2015

Traduzione2

Missione della Svizzera Bruxelles, 14 agosto 2013 presso l’Unione europea

Commissione europea Segretariato generale SG.A.3 Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 3 luglio 2013, emessa in virtù dell’articolo 4 para- grafo 2 primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, relativo ai criteri e ai mecca- nismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una doman- da di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Ho il piacere di notificare […] il «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applica- zione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i mecca- nismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei

RS 0.142.392.680.03 1 RU 2015 2323

2 Dal testo originale inglese.

3 RS 0.142.392.68

2012-3155 2331

Sviluppo dell’acquis di «Dublino /Eurodac». RU 2015 Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013

sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifu- sione)» [Regolamento Eurodac]»4 Il Regolamento è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2013)2567970 del 3 luglio 2013. Conformemente all’articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione euro- pea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuri- dico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti. Conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione del 3 luglio 2013 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfa- cimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale D, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della sua più alta considerazione.

4 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

Scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT (Sviluppo dell'acquis di «Dublino/Eurodac») | Lexipedia | Lexipedia